CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2023
Cassazione n. 10336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24036-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.24036/2021 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 28250/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 24036/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanzarecante n. 28250 /2 3 , depositata il 09 /1 0 /202 3 , con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’ASP Agrigento avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.3.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; 2. l’ASP di Agrigento si è opposta con memoria all’istanza di rettifica. Considerato che: 1.va premesso che l’ASP di Agrigento ha evidenziato, nella sua memoria,l’insussistenza de i presupposti per accogliere l’istanza di rettifica, e ciò perché « non risulta che controparte abbia mai formulato nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario»; 2. osserva il Collegio che, con ordinanza n. 27681/2023 della TerzaSezione di questa Corte , sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di erroremateriale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.; 3. in relazione a tale questione,si ravvisa, dunque, l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte,il cui esito potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte. Così