CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23630/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza con cui in data 28.10.2025 il Tribunale di sorveglianza diTorino ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative delladetenzione domiciliare o dell’affidamento in prova al servizio sociale;Ritenuto che il ricorso sia meramente rivalutativo, fondandosi su alcuni elementiasseritamente favorevoli appropriatamente superati da una motivazione dirigetto del tutto adeguata, che evidenzia, invece, plurimi elementi negativiravvisabili nella situazione del condannato, quali una revoca della penasostitutiva dei lavori di pubblici utilità nel 2024 per mancata frequentazione delSer.d., numerose denunce successive, una grave alcol dipendenza non ancoraprecisamente diagnosticata perché il ricorrente si è sottratto agli esamiematochimici, la non ancora avvenuta presa in carico da parte del Ser.d.;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.