CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11293/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto - è generico per indeterminatezza in quanto il ricorrente formula una critica alle motivazioni della sentenza impugnata, senza tuttavia chiarire le ragioni per cui sarebbe meritevole del proscioglimento invocato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); sentenza che, anche mediante il richiamo alla decisione di primo grado, ha correttamente proiettato il danno rispetto all'eventuale consumazione, in ossequio al principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528), secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle 'modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di. furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). D'altra parte, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione della pena - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto anch'esso aspecifico rispetto alle ragioni del diniego delle richieste difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma. di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in