CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 42945/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all' art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, assolutamente generico, e quanto al secondo, perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M