Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21125/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea applicazione della legge penale, dovendosi i fatti qualificare ai sensi dell'art. 648 cod. pen. in luogo dell'art. 648 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame.

Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di pattegglannento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».

Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione).

Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dalla ricorrente e né si rinviene nella sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], nte Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea applicazione della legge penale, dovendosi i fatti qualificare ai sensi dell'art. 648 cod. pen. in luogo dell'art. 648 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame. Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di pattegglannento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto». Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dalla ricorrente e né si rinviene nella sentenza impugnata. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], nte Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris