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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00940/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //# [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 16 gennaio 2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e dell'insufficienza della motivazione con riferimento all' attualità della pericolosità sociale del soggetto, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto a fondamento delle richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //# [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 16 gennaio 2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e dell'insufficienza della motivazione con riferimento all' attualità della pericolosità sociale del soggetto, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto a fondamento delle richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13