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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41394/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04475B1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avvis9Afe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 236/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Gorizia in data 03/05/2021, sono inammissibili.

Il primo ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato nel rispetto dei termini per impugnare, mentre il secondo ricorso è stato presentato dal suo difensore tardivamente.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Il ricorso del difensore è invece inammissibile innanzitutto per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 26 maggio 2921, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione.

Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04475B1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avvis9Afe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 236/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Gorizia in data 03/05/2021, sono inammissibili. Il primo ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato nel rispetto dei termini per impugnare, mentre il secondo ricorso è stato presentato dal suo difensore tardivamente. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Il ricorso del difensore è invece inammissibile innanzitutto per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 26 maggio 2921, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione. Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021
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