CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. J [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, in data 1 aprile 2021, ha confermato la sentenza con la quale, il 13 febbraio 2018, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in Vallo della Lucania il 6 novembre 2009 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Brevemente sintetizzando la vicenda per cui é processo, la [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua [OSCURATO:PERSONA], percorreva la SP n. 430 nei pressi dell'uscita di Vallo della Lucania, in orario diurno e in cattive condizioni meteorologiche. Nell'affrontare un'ampia curva sinistrorsa, procedendo in discesa, la Panda condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] perdeva aderenza e invadeva l'opposta corsia di marcia, impattando contro la [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale viaggiavano la Esposito e la [OSCURATO:PERSONA], che decedevano sul colpo. Secondo la ricostruzione accolta sia dal Tribunale, sia dalla Corte di merito (sostanzialmente confermativa delle conclusioni tratte dai periti nominati, rispettivamente, in primo e in secondo grado), la causa dell'incidente era da ascriversi in via esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA], la quale conduceva la propria autovettura, nonostante le avverse condinneteo, a una velocità sicuramente superiore a quella massima prevista di 60 kmh (e stimata in circa 80 kmh) ed altrettanto certamente non idonea in rapporto alle condizioni del tempo e della strada; ciò avrebbe causato la perdita del controllo del mezzo da parte dell'imputata, non potendosi aderire alla tesi della difesa dell'imputata e del responsabile civile UnipolSai secondo la quale l'evento sarebbe stato verosimilmente ascrivibile al fenomeno dell'aquaplaning (che - sulla base di un recente precedente giurisprudenziale di legittimità - sarebbe da intendersi come evento eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso causale), ma dovendosi di contro reputare che lo sbandamento della vettura fosse dovuto a un fenomeno di sovrasterzo, secondario a una brusca frenata o sterzata. E' stato invece escluso che la condotta alla guida della deceduta avesse apportato un qualche contributo causale al sinistro. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, con atti separati ma testualmente pressoché identici (e, dunque, unitariamente illustrabili) la difesa dell'imputata e quella del responsabile civile Unipo/Sai. Ambedue i ricorsi constano di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della presenza del fenomeno dell'aquaplaning nella serie causale che condusse all'incidente: nessuno dei periti che ha escluso siffatta ipotesi era presente il giorno dell'incidente, e dunque costoro non potevano azzardare un giudizio circa la presenza di semplici rivoli d'acqua; di contro, il fenomeno dell'aquaplaning é configurabile sia in relazione al fatto che nella curva si passava da un asfalto drenante a un asfalto non drenante (condizione che aumenta la possibilità del verificarsi del fenomeno in esame), sia in relazione alla traiettoria seguita dal veicolo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai ricorrenti non compatibile con l'eccesso di velocità. Non é invece ritenuto compatibile con l'accaduto il fenomeno del sovrasterzo, cui invece ha dato credito la sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema del superamento del limite di velocità dei 60 kmh. I periti e consulenti nominati in primo grado non erano stati in grado di risalire alla velocità dell'autovettura della [OSCURATO:PERSONA]; i periti nominati dalla Corte d'appello hanno calcolato la velocità in base al sistema del crush test virtuale, che però i ricorrenti ritengono inattendibile, reputando che l'unico strumento di indagine idoneo (non eseguito nel caso di specie) sia quello costituito dalla valutazione empirica sulla consistenza materiale delle lamiere piegate, partendo da un campione delle lamiere delle autovetture coinvolte. 3. Il patrono delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria contenente conclusioni scritte con cui chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o quanto meno infondati; all'odierna udienza la difesa di parte civile ha altresì depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono ambedue inammissibili in quanto proposti in termini non consentiti, siccome volti a sottoporre alle valutazioni della Corte di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio, sovrapposta a quella demandata ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo, come quello della sentenza impugnata, che si distingue per chiarezza, coerenza e logicità e non é quindi sindacabile in questa sede. Si rammenta che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Il ragionamento seguito dai ricorrenti nell'attribuire la possibile causazione dell'evento alla presenza di aquaplaning costituisce una replica di quanto asserito nelle fasi di merito, laddove al riguardo il perito nominato dal Tribunale prima, i periti nominati dalla Corte di merito poi hanno adeguatamente chiarito che tale fenomeno non risulta compatibile con le caratteristiche della sede stradale ove avvenne il sinistro, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto la pendenza della strada, sia longitudinale che trasversale (il tratto di strada percorso dalla [OSCURATO:PERSONA] era in discesa), le cui caratteristiche fisiche non avrebbero consentito il formarsi di ristagni d'acqua di estensione tale da determinare il fenomeno dell'aquaplaning, ma solo di piccoli rivoli; in secondo luogo la circostanza che, a tutto concedere, il mutamento di fondo stradale da drenante a non drenante si collocava 280 metri dopo il punto ove avvenne l'incidente, risultando perciò ininfluente ai fini della prospettazione dei ricorrenti (vds. pag. 12 sentenza impugnata). 2. Risultano poi meramente assertive e apodittiche, a fronte delle valutazioni peritali convenientemente illustrate dalla Corte salernitana, le prospettazioni relative sia alle cause della traiettoria seguita dal veicolo della [OSCURATO:PERSONA] (cause riconducibili alla perdita di controllo del veicolo dovuta all'eccessiva velocità, e non al già visto fenomeno dell'aquaplaning), sia alla misurazione della velocità in base a un sistema (quello del crush test virtuale) di cui i ricorrenti sostengono l'inattendibilità; a fronte di ciò, la Corte di merito illustra ampiamente alla pagina 8 della sentenza le ragioni tecniche - e i risultati delle verifiche eseguite - che hanno condotto i periti ingg. Lima e Maurelli a concludere per l'eccessiva velocità tenuta nell'occorso dalla [OSCURATO:PERSONA]: ragioni tecniche basate sull'esame dei dati certi desumibili dalla massa dei due veicoli, dalle rispettive deformazioni, dalle posizioni di quiete rispettivamente raggiunte e dai detriti diffusisi sul manto stradale, con successiva verifica dei predetti dati sulla base di uno specifico software. Una metodologia che risulta esente da vizi logici e che consente di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] perse il controllo della sua vettura essenzialmente a causa della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141 cod.strada (in relazione alle condizioni meteo e a quelle della strada bagnata, procedendo in curva e in discesa), ancor più che dei limiti di cui all'art. 142 cod.strada. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liqu