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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34545/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22726/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.125/2020 depositata il 9/3/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di cassazione vanno compensate fra le parti giacché l’orientamento di questa Corte richiamato nella proposta si è formato in epoca successiva al deposito del ricorso P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensafra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,il 05/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22726/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.125/2020 depositata il 9/3/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di cassazione vanno compensate fra le parti giacché l’orientamento di questa Corte richiamato nella proposta si è formato in epoca successiva al deposito del ricorso P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensafra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 05/12/20