Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0505_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (MATE)

(causa T‑505/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo MATE – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 20)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, e 94, § 1, prima frase) (v. punti 26, 27)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo del marchio – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 33, 34, 42, 52, 55)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo MATE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 43, 44, 46, 49, 50, 52, 56, 59) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 33 del 9.10.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0505_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (MATE) (causa T‑505/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo MATE – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 20) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, e 94, § 1, prima frase) (v. punti 26, 27) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo del marchio – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 33, 34, 42, 52, 55) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo MATE [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 43, 44, 46, 49, 50, 52, 56, 59) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 33 del 9.10.2023 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris