CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili e per l'inammissibilità del ricorso per il resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi alle conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato dichiara l'avvenuto risarcimento integrale del danno da parte del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. alle parti civili PAMELA E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale, con investimento di pedone. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la motivazione della sentenza d'appello è stata redatta, in larga misura, mediante un "copia e incolla" della motivazione della sentenza di primo grado ed è perciò carente sotto il profilo della valutazione della prova scientifica, unico supporto probatorio in assenza di testimoni oculari. La stessa Procura di Perugia aveva chiesto l'archiviazione, stante la coesistenza di due possibili, quanto antitetiche, ricostruzioni della dinamica del sinistro. L'archiviazione è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari ma nessun consulente tecnico ha potuto escludere l'ipotesi che la vittima abbia attraversato repentinamente la strada, sì da rendere impossibile all'imputato una reazione idonea e tempestiva, onde evitare l'investimento. Non è ravvisabile neanche la prevedibilità ed evitabilità dell'investimento del pedone, a fronte di un comportamento inconsulto di quest'ultimo, che non ha lasciato allo Scoppa il tempo materiale di porre in essere manovre atte ad evitare l'impatto, poiché, come evidenziato dal consulente dell'imputato, l'ingombro della carreggiata da parte della vittima è avvenuto in una frazione cronologica incompatibile con il tempo di reazione. La Corte d'appello ha travisato il tenore di alcune deposizioni testimoniali, come quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali comunque non hanno visto l'incidente ma sono intervenuti successivamente o si trovavano a distanza notevole dal luogo del sinistro. Anche la lieve entità dei danni subiti dal veicolo del ricorrente conferma che la velocità a cui quest'ultimo procedeva era assai moderata, anche perché la posizione della scarpa della vittima, rinvenuta lontano da quest'ultima, può essere frutto non della proiezione del corpo del soggetto passivo a grande distanza, per effetto della violenza dell'urto, ma di uno spostamento ad opera dei veicoli in transito o dei vari soggetti intervenuti. Il ricorrente ha comunque usato la massima prudenza, adottando una velocità inferiore al limite previsto sulla strada in questione, come accertato unanimemente da tutti i consulenti intervenuti. 2.1. Il ricorrente ha rispettato tutte le norme del codice della strada, onde non sussiste l'aggravante della violazione delle norme in materia di circolazione stradale, che può essere ravvisata solo in presenza di una violazione di una specifica norma del codice della strada e non del generale obbligo di osservanza delle regole di normale prudenza, tant'è che non gli è stata contestata alcuna violazione. 2.2. Vanno revocate le statuizioni civili, in quanto il responsabile civile ha risarcito integralmente il danno, onde il difensore delle parti civili ha comunicato la propria intenzione di revocare la costituzione di parte civile. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con atto del 27-9-2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato la significatività probatoria del contributo tecnico offerto dal perito nominato in sede di incidente probatorio, da cui è emerso che il punto d'urto andava individuato sulle strisce pedonali, a circa tre metri di distanza dal marciapiede, e delle risultanze della consulenza effettuata su incarico del pubblico ministero, da cui si evince che la velocità del veicolo era stimabile intorno ai 40 km/h. E la Corte d'appello ha esaminato analiticamente le predette risultanze e le metodologie sulla base delle quali si è pervenuti ad esse, così come ha analizzato le tesi prospettate da tutti i consulenti delle parti private, addivenendo alla conclusione che l'attraversamento da parte della vittima era del tutto prevedibile, stante la presenza del passo pedonale, ed il suo investimento agevolmente evitabile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica. Infatti l'imputato, pur procedendo ad una velocità di circa 40 Km/h, ove avesse prestato attenzione alla manovra di attraversamento sulle strisce intrapresa dalla persona offesa, trovandosi egli alla distanza di 41 metri al momento dell'attraversamento, avrebbe avuto la possibilità di evitare l'investimento. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, tanto più che la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; conf. Cass. n. 87 del 1990, Rv. 182960 - 01; n. 13495 del 1990, Rv. 185541 - 01; n. . 43403 del 2007, Rv. 238321 - 01; n . 37838 del 2009, Rv. 245294 - 01) 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che, come precisato dal teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], la segnaletica verticale e orizzontale indicava la vicinanza di un attraversamento pedonale. Di qui la violazione dell'art. 141, comma 4, cod. strada, ragion per cui correttamente il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto, enucleabile dalla giurisprudenza citata dalla Corte d'appello, secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in prossimità degli attraversamenti pedonali, non solo a mantenere una velocità ridotta ma ad osservare la massima prudenza, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone. 3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. Dagli atti richiamati dal ricorrente, e, in particolare, dalle quietanze ritualmente sottoscritte dalle parti civili costituite e dalla missiva del difensore di tutte le parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], acquisita agli atti, si evince che la costituzione di parte civile è da , intendersi revocata, a seguito di intervenuta transazione con il responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA]., onde le statuizioni civili vanno eliminate. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impug