CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha rideterminato la pena e confermato nel resto la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge per la mancata concessione per la seconda volta della pena sospesa e manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile poiché non ha relazione con la corretta motivazione resa sul punto della sospensione condizionale della pena. I Giudici del merito, infatti, hanno negato il beneficio, argomentando circa l'impossibilità di formulare una prognosi positiva sulla condotta futura dell'imputato a causa del precedente penale, riportato nel quinquennio, valutato come causa ostativa ex art 133 cp e sul punto il ricorrente si limita genericamente a proporre una diversa, opinabile, considerazione del precedente penale gravante sull'imputato, oltre che la sua lontananza nel tempo. Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha valutato il precedente i nfraq ui nquen na le. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] de Gre orio DrssTr4a Vesichelli [OSCURATO:PERSONA]