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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31684/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9346-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2353/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 272/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. n. 9346/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2353/18 accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e revocava il decreto ingiuntivo n.4992/2013, condannando quest'ultima a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la minor somma pari ad E. 3.942,62 , invece confermando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando sul punto l'appello proposto.

La Corte romana, peraltro, confermava la decisione del tribunale con riguardo alla ritenuta applicabilità dell'art. 29 del Dlgs n. 276/2003, ( convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013 -art. 9 co.1), a [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la natura pubblica di soggetto committenti due menzionati lavoratori Questi ultimi avevano svolto la prestazione di lavoro, a seguito del contratto di appalto sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA],( successivamente dichiarata fallita), associata al Consorzio KAOS .

Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il vincolo solidale e dunque l'obbligazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo a tutte le somme dovute, sia a titolo di retribuzione che a titolo risarcitorio (ferie, permessi non goduti).

La Corte territoriale, confermava la decisione del tribunale in punto di applicabilità del predetto articolo 29 e in punto di decadenza biennale dell'azione, limitando la condanna in via solidale alle sole somme di natura retributiva; precisava, quanto alla decadenza, che i lavoratori avevano tempestivamente effettuato la richiesta di pagamento con la spedizione di lettere raccomandate ( del 16.4.2011 e del 24.10.2011).

Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso coltivato da successiva memoria, cui resistevano con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e lo Sperati. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del Dlgs n. 276/2003 ( convertito con modifiche dalla legge n.k RG. n. 9346/2019 99/2013 -art. 9 co.1), 118, co.6, D.Ivo n. 163/2006; art. 1676 c.c, in riferimento alla applicabilità del regime di responsabilità solidale alla società [OSCURATO:SOCIETA] in ragione della sua sottoposizione al c.d. codice degli appalti pubblici ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) Il motivo è infondato.

Sulla materia della applicabilità del regime di solidarietà a Trenitaliaspa questa Corte ha avuto occasione di statuire che "In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici.

Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (.Cass n. 10777/2017;Cass.n. 6333/2019; da ultimo Cass.n.5247/2022).

Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, chiarisce quindi che il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.

Igs. 276/2003 sia applicabile a quei soggetti privati, quale [OSCURATO:SOCIETA]., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, essendo stata esclusa ogni incompatibilità tra le due discipline ( si veda anche Cass. 10731/2016; Cass. 8955/17; Cass.n. 19339/18 ; Cass.n. 1619/19).

Il motivo deve essere dunque disatteso. 2)- Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co.2 dlgs n. 276/2003 con riferimento al termine biennale di decadenza dall'azione, per aver, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto non decaduto il lavoratore in ragione della raccomandata inviata alla società nel termine predetto, ritenendo valida detta forma di promozione RG. n. 9346/2019 dell'azione.

La società sostiene, invece, la necessità, ai fini della operatività della decadenza, che sia proposta azione giudiziaria, quale unica modalità di espressione della volontà di avvalersi del regime di solidarietà in questione.

Deve premettersi che la corte d'appello aveva valutato valida la semplice raccomandata, con ciò esprimendo una valutazione di merito, in assenza di un preciso dettato normativo di differente contenuto.

La decisione è coerente con quanto di recente affermato da questa Corte di legittimità (Cass..n. 30602/2021) che ha precisato come in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento.

Invero, nel silenzio del legislatore, risulta più adeguato con il testo della disposizione ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.

Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.

La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), RG. n. 9346/2019 rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.

Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta ( Cass.n. 30602/2021).

Per le esposte ragioni anche questo motivo deve essere disatteso e rigettato il ricorso, uxt14 uskok,euct €0102 i tocci»tfi4itxt 9(12-‹ (hof i tut" Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai wolaiQu. sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna # fk ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di leggei

01.0. Cit. .iagt th Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delk ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Cosi' deciso in Roma il 28 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9346-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2353/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 272/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 9346/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2353/18 accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e revocava il decreto ingiuntivo n.4992/2013, condannando quest'ultima a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la minor somma pari ad E. 3.942,62 , invece confermando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando sul punto l'appello proposto. La Corte romana, peraltro, confermava la decisione del tribunale con riguardo alla ritenuta applicabilità dell'art. 29 del Dlgs n. 276/2003, ( convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013 -art. 9 co.1), a [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la natura pubblica di soggetto committenti due menzionati lavoratori Questi ultimi avevano svolto la prestazione di lavoro, a seguito del contratto di appalto sottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA],( successivamente dichiarata fallita), associata al Consorzio KAOS . Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il vincolo solidale e dunque l'obbligazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo a tutte le somme dovute, sia a titolo di retribuzione che a titolo risarcitorio (ferie, permessi non goduti). La Corte territoriale, confermava la decisione del tribunale in punto di applicabilità del predetto articolo 29 e in punto di decadenza biennale dell'azione, limitando la condanna in via solidale alle sole somme di natura retributiva; precisava, quanto alla decadenza, che i lavoratori avevano tempestivamente effettuato la richiesta di pagamento con la spedizione di lettere raccomandate ( del 16.4.2011 e del 24.10.2011). Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso coltivato da successiva memoria, cui resistevano con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e lo Sperati. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del Dlgs n. 276/2003 ( convertito con modifiche dalla legge n.k RG. n. 9346/2019 99/2013 -art. 9 co.1), 118, co.6, D.Ivo n. 163/2006; art. 1676 c.c, in riferimento alla applicabilità del regime di responsabilità solidale alla società [OSCURATO:SOCIETA] in ragione della sua sottoposizione al c.d. codice degli appalti pubblici ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) Il motivo è infondato. Sulla materia della applicabilità del regime di solidarietà a Trenitaliaspa questa Corte ha avuto occasione di statuire che "In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (.Cass n. 10777/2017;Cass.n. 6333/2019; da ultimo Cass.n.5247/2022). Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, chiarisce quindi che il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d. Igs. 276/2003 sia applicabile a quei soggetti privati, quale [OSCURATO:SOCIETA]., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, essendo stata esclusa ogni incompatibilità tra le due discipline ( si veda anche Cass. 10731/2016; Cass. 8955/17; Cass.n. 19339/18 ; Cass.n. 1619/19). Il motivo deve essere dunque disatteso. 2)- Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co.2 dlgs n. 276/2003 con riferimento al termine biennale di decadenza dall'azione, per aver, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto non decaduto il lavoratore in ragione della raccomandata inviata alla società nel termine predetto, ritenendo valida detta forma di promozione RG. n. 9346/2019 dell'azione. La società sostiene, invece, la necessità, ai fini della operatività della decadenza, che sia proposta azione giudiziaria, quale unica modalità di espressione della volontà di avvalersi del regime di solidarietà in questione. Deve premettersi che la corte d'appello aveva valutato valida la semplice raccomandata, con ciò esprimendo una valutazione di merito, in assenza di un preciso dettato normativo di differente contenuto. La decisione è coerente con quanto di recente affermato da questa Corte di legittimità (Cass..n. 30602/2021) che ha precisato come in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. Invero, nel silenzio del legislatore, risulta più adeguato con il testo della disposizione ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto. Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), RG. n. 9346/2019 rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta ( Cass.n. 30602/2021). Per le esposte ragioni anche questo motivo deve essere disatteso e rigettato il ricorso, uxt14 uskok,euct €0102 i tocci»tfi4itxt 9(12-‹ (hof i tut" Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai wolaiQu. sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna # fk ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di leggei 01.0. Cit. .iagt th Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delk ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 28 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]