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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18777/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36041/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n.294, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VALERIO VALLEFUOCOche la rappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PATRIZIA PELLICCIONIche la rappresenta no e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3588/2018 depositata il29/05/2019, R.G. n. 2361/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora SDA) ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA ed ha condannato la detta società al pagamento delle connesse differenze retributive, come in dispositivo quantificate, oltre accessori,ed alla regolarizzazione, nei limiti della prescrizione, della posizione contributiva; la parte intimata ha resistito con controricorso;

2. parte ricorrente, dato atto dell’intervenuta definizione transattiva della controversia, ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dai legali della controricorrente, e chiesto l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite per adesione da SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Considerato che

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificatoalle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto ( cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;

2. alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per la sostanziale adesione sul punto della controricorrente;

3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia (Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36041/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n.294, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VALERIO VALLEFUOCOche la rappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PATRIZIA PELLICCIONIche la rappresenta no e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3588/2018 depositata il29/05/2019, R.G. n. 2361/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora SDA) ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA ed ha condannato la detta società al pagamento delle connesse differenze retributive, come in dispositivo quantificate, oltre accessori,ed alla regolarizzazione, nei limiti della prescrizione, della posizione contributiva; la parte intimata ha resistito con controricorso; 2. parte ricorrente, dato atto dell’intervenuta definizione transattiva della controversia, ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dai legali della controricorrente, e chiesto l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite per adesione da SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificatoalle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto ( cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ; 2. alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per la sostanziale adesione sul punto della controricorrente; 3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia (Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M. La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Roma,
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