CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di Appello di Bari. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 settembre 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha assolto all'esito del giudizio abbreviato Tommaso [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso i reati di cui agli artt. 628, comma 1 e 3, cod. pen. e 2,4 e 7 legge 895/1967. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto gli elementi raccolti nel corso delle indagini non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sottolineando la ridotta portata probatoria del riconoscimento effettuato dalla testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] Michela, alla quale era stato sottoposto un album fotografico in cui solo l'imputato aveva gli occhi azzurri. La motivazione della sentenza assolutoria era fondata anche su un ulteriore elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità del riconoscimento fotografico: la testimone oculare, nell'immediatezza dei fatti, non aveva descritto nel dettaglio il rapinatore ed aveva riconosciuto la ritrazione del ricorrente solo diversi giorni dopo la commissione del reato, in conseguenza di un casuale incontro all'interno del supermercato con il [OSCURATO:PERSONA], il quale era entrato nell'esercizio commerciale per fare degli acquisti. 2. La Procura Generale della Corte di Appello di Bari ha proposto gravame avverso detta sentenza assolutoria, lamentando il travisamento del riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] Michela e chiedendo l'esame della predetta testimone oculare. 3. Con sentenza deliberata in data 4 dicembre 2020, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte territoriale ha fondato tale decisione sulle dichiarazioni rese, nel corso del giudizio di appello, dalla teste [OSCURATO:PERSONA] la quale ha confermato il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rapinatori, basando tale riconoscimento sul colore degli occhi e dei capelli del rapinatore nonché sulla particolare andatura dello stesso. 4. Tommaso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed il travisamento della prova. Secondo la prospettazione difensiva la Corte di appello ha omesso di individuare i vizi logici della sentenza riformata e di offrire una diversa valutazione delle prove dichiarative poste a base della decisione, limitandosi a fondare il proprio convincimento su prove inesistenti o diverse da quelle reali. I giudici dell'appello hanno travisato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] la quale, diversamente da quanto erroneamente affermato nella sentenza impugnata, non ha riferito di aver riconosciuto l'imputato per la particolarità della sua andatura. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto attendibile il riconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante la stessa abbia riferito di aver riconosciuto l'avventore che si recò nel supermercato il 15 gennaio 2013 solo per lo sguardo e per il colore degli occhi; inoltre, la fotografia del [OSCURATO:PERSONA] mostrata alla teste era l'unica diversa dalle altre presenti nell'album, in quanto estrapolata dal social network Facebook e l'unica ritraente un soggetto dagli occhi azzurri.La visione del filmato registrato dal sistema di video-sorveglianza dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai guardato in modo fisso i rapinatori e che uno dei malfattori si è schermato con un ombrello aperto per sottrarsi allo sguardo dei presenti. La motivazione impugnata è illogica nella parte in cui ritiene che l'imputato abbia commesso il reato in danno di un supermercato ubicatci a poche decine di metri dalla propria abitazione, con evidente rischio di esser facilmente identificabile da eventuali testimoni oculari. 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. peri., la violazione degli artt. 125, 189, 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato. La Corte di appello ha omesso di spiegare i motivi per cui ha ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] Michela; il riconoscimento è inattendibile in quanto la testimone ha individuato l'imputato solo per il suo sguardo ed indicato il [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto da lei visto a volto scoperto all'interno del supermercato pochi giorni dopo la rapina e non come il rapinatore travisato dal passamontagna. 6. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli ara. 125, 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive. La Corte di appello non ha valutato le dichiarazioni della testimone oculare CICALA [OSCURATO:PERSONA], la quale ha descritto i tre rapinatori e le rispettive azioni da loro poste in essere in modo difforme dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ré ha affrontato in alcun modo il tema dell'incongruità tra le dichiarazioni delle due donne. 7. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 178 lett. c), 181 comma 4, 192, 499, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 24 Cost., con conseguente nullità della sentenza impugnata. La Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa di visionare, nel contraddittorio delle parti, il dvd contenente la registrazione della rapina prima di rivolgere delle domande alla teste [OSCURATO:PERSONA]. Tale rigetto ha impedito alla difesa di procedere ad un esaustivo contro-esame della teste, non essendo divenuto possibile confrontate il racconto della [OSCURATO:PERSONA] con il dato oggettivo desumibile dalla registrazione in atti.8. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche esclusivamente in considerazione della gravità del fatto caratterizzato da particolare allarme sociale, senza tenere in considerazione la incensuratezza e l'attività lavorativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Questo collegio aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In ipotesi di progressione processuale non conforme, anche quando venga rispettato l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, resta fermo l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività (Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. Unite, n. 14800 del 21/12, 12017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. Unite, n. 14426 del 2/04 2019, Pavan; Sez. Unite, n. 22065 del 28/01/2021, C: «La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova, ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività»). Va, di conseguenza, rilevato come il vulnus della motivazione rafforzata, in ipotesi di progressione sfavorevole, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione, come nel caso di specie, sia mancante o apparente rispetto alla necessaria ric:onsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. 3. La decisione di riforma oggetto di ricorso non ha confutato specificamente le ragioni poste dal giudice dell'udienza preliminare a sostegno della decisione assolutoria ed è carente nella parte in cui non dà ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati. La Corte territoriale non ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda idonei a dimostrare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare in modo apodittico la piena attendibilità di un riconoscimento fotografico che il giudice di primo grado aveva ritenuto basato su elementi ambigui e generici. 3.1. La Corte territoriale ha violato l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico di quanto affermato dal Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Manca, in particolare, una rigorosa e penetrante analisi critica che, sovrapponendosi integralmente al percorso argomentativo del giudice di primo grado, contenga una compiuta indicazione delle ragioni per cui la predetta prova possa assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. 3.2. La motivazione impugnata non ha adeguatamente confutato quanto affermato nella sentenza di primo grado in ordine all'insufficiente valenza probatoria del riconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], prova ritenuta dal primo giudice inidonea a fondare la condanna in considerazione del travisamento pressocché integrale del volto del rapinatore, della mancata descrizione da parte della teste «di dettagli dotati di specifica capacità individualizzante» e della circostanza che il riconoscimento è stato svolto giorni dopo la rapina, in seguito al casuale incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] all'interno del supermercato. La Corte di merito, con motivazione minimale e priva di una specifica confutazione di tali argomentazioni, si è limitata ad affermare in modo apodittico la «coerenza, linearità ed attendibilità» delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), senza dare conto delle ragioni per cui il riconoscimento, a fronte dei dati obiettivi della difficoltà e parzialità di percezione di elementi peraltro privi di capacità individualizzante (il solo colore comune delle pupille), dovesse esser ritenuto attendibile.I giudici di appello hanno, inoltre, travisato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], affermando che la testimone oculare avrebbe riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], non solo perché aveva gli occhi azzurri come il rapinatore, ma anche in considerazione del colore dei capelli e della particolare andatura del ricorrente. Affermazione erronea in quanto difforme dal contenuto della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in sede di appello, ha espressamente affermato di non ricordare nulla «di questa situazione a parte lo sguardo» del rapinatore. 3.3. La Corte territoriale non ha motivato in alcun modo in ordine ad un ulteriore elemento probatorio favorevole al ricorrente e valorizzato dal giudice dell'udienza preliminare il quale, in motivazione, aveva sottolineato che l'esame dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] non aveva permesso di individuare la presenza del ricorrente in Altamura nel giorno e nell'ora della rapina. 3.4. Allo stesso modo i giudici di appello hanno completamente ignorato un ulteriore tema potenzialmente decisivo che era stato valorizzato nella sentenza assolutoria (l'inserimento della fotografia del [OSCURATO:PERSONA] in un album fotografico che conteneva esclusivamente ritrazioni di soggetti con occhi di colore diverso dall'azzurro), circostanza che, ad avviso del giudice di prime cure, poteva aver condizionato la testimone oculare PERRULLI con conseguente rafforzamento della valutazione dell'inattendibilità del riconoscimento. 4. L'assoluta carenza motivazionale in ordine ai predetti elementi logico- probatori ed il riscontrato travisamento della prova dichiarativa, disarticolano la ratio decidendi posta a fondamento del verdetto di colpevolezza, che non supera, con un più pregnante grado di persuasività, l'opposta statuizione resa dal giudice di primo grado, in tal modo rendendo il percorso giustificativo inesistente con conseguente deducibilità della mancanza di motivazione. 5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte - che assorbono, senza precluderne l'esame, le ulteriori censure logicamente dipendenti dal motivo accolto- la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio. La Corte territoriale dovrà rivalutare le prove a disposizione e provvedere alle valutazioni fattuali indicate nei paragrafi precedenti, anc:he tenendo conto dell'operato travisamento; dovrà, inoltre, verificare eventuali incongruenze ed illogicità della sentenza di primo grado in relazione a ciascuno dei profili individuati dal giudice dell'udienza preliminare a sostegno dell'assoluzione. P.Q.M. Ann