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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 04843/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la sentenza emessa all' esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Foggia in data 5 febbraio 2021 in forza della qual [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati contestati di rapina aggravata e violazione di domicilio.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi:a. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 458 comma 2, 438 e 431 c.p.p.

Sostiene la ricorrente che le argomentazioni utilizzate, in prima istanza dal Giudice per le indagini preliminari e successivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello, per considerare inammissibile la richiesta di rinunzia al giudizio abbreviato erano erronee in quanto il giudice aveva finito per incardinare un rito senza il preventivo contraddittorio delle parti; b. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 190, 192, 194 e 500 c.p.p. nonché vizio di motivazione.

Assume che la pronunzia di condanna era stata basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa prive di alcun elemento di riscontro.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Osserva la Corte che i giudici di appello, nel rigettare la censura in questa sede reiterata, si sono conformati al condivisibile indirizzo secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile). (Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 269892 - 01).

3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Va rilevato che con una motivazione esaustiva, lineare e senza trascurare alcuna risultanza processuale, i giudici di merito sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento alla ricostruzione dei fatti, confutando ogni deduzione difensiva sul punto e valorizzando la deposizione del teste Ferrandino anche attraverso il riscontro rappresentato dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva ripreso con il suo telefonino parte della scena del delitto.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 Dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la sentenza emessa all' esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Foggia in data 5 febbraio 2021 in forza della qual [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati contestati di rapina aggravata e violazione di domicilio. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi:a. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 458 comma 2, 438 e 431 c.p.p. Sostiene la ricorrente che le argomentazioni utilizzate, in prima istanza dal Giudice per le indagini preliminari e successivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello, per considerare inammissibile la richiesta di rinunzia al giudizio abbreviato erano erronee in quanto il giudice aveva finito per incardinare un rito senza il preventivo contraddittorio delle parti; b. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 190, 192, 194 e 500 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Assume che la pronunzia di condanna era stata basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa prive di alcun elemento di riscontro. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che i giudici di appello, nel rigettare la censura in questa sede reiterata, si sono conformati al condivisibile indirizzo secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile). (Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 269892 - 01). 3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Va rilevato che con una motivazione esaustiva, lineare e senza trascurare alcuna risultanza processuale, i giudici di merito sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento alla ricostruzione dei fatti, confutando ogni deduzione difensiva sul punto e valorizzando la deposizione del teste Ferrandino anche attraverso il riscontro rappresentato dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva ripreso con il suo telefonino parte della scena del delitto. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 6 Dicembre 2022 Il Consigliere