CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1980 avverso la sentenza resa il 3 dicembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Trento sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 cod.pen. e dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza resa il 4 Marzo 2020 dal Tribunale di Bolzano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata. Si addebita all'imputato di avere posto in vendita sul sito Internet una consolle Nintendo ricevendo in pagamento la somma di 154 C, senza tuttavia provvedere alla spedizione del bene venduto, il 4 settembre 2017. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso !Imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale, poiché la Corte ha respinto la richiesta affermando che il contenuto valore del danno cagionato alla persona offesa è già stato considerato per contenere la pena e riconoscere le attenuanti generich altrimenti non giustificate. Trattasi di motivazione illogica poiché, anche se il giudice di primo grado ha riconosciuto le attenuanti in forza del valore contenuto del bene oggetto della truffa, ciò non può portare ad escludere automaticamente il riconoscimento della specifica attenuante. 2.2 Mancanza di motivazione in merito alla richiesta di un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze e di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante prevista dall'articolo 640 comma due numero 2 bis codice penale. La Corte non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di modifica del giudizio di bilanciamento mentre aveva l'obbligo di spiegare perché le attenuanti generiche già concesse non potessero essere considerate prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la motivazione resa dalla eorte per respingere la richiesta difensiva non è manifestamente illogica. La Corte di Appello ha sottolineato che il modico valore del danno cagionato alla persona offesa è stato già preso in considerazione per riconoscere in suo favore le circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali dell'imputato, e non ha, di conseguenza, ritenuto di riconoscere la circostanza attenuante specifica. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, per la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica per cui un danno non grave o di esigua rilevanza, mentre può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle attenuanti generiche, non può rivestire quel carattere di speciale tenuità che è elemento della specifica attenuante in esame. Il danno, inoltre, deve essere valutato oggettivamente, in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio, e deve tenersi presente anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, il che può esercitare influenza nel senso che il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, può costituire fatto notevole per l'offeso, attese le sue condizioni economiche particolarmente disagiate. ( V mass n 161181; ( V mass n 158384; ( V mass n 154756; ( V mass n 151578).* (Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 09/09/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170867 - 01) Nel caso in esame deve convenirsi che il danno, quantificato in 154 euro, non risulta di infima rilevanza e non consente il riconoscimento dell'attenuante specifica prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen , sicché il suo valore contenuto è stato valorizzato dai giudici di merito per concedere le attenuanti generiche, nonostante la negativa personalità dell'imputato. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile. Giova sul punto ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. (Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268473 - 01). E' vero che la corte territoriale non ha formulato alcuna motivazione in ordine alla conferma del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice, ma il relativo motivo di appello era inammissibile in quanto generico e di conseguenza la corte non aveva alcun onere di rendere al riguardo specifica motivazione. Con l'appello, infatti, non sono stati dedotti specifici elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti, e il difensore si è limitato a ribadire il valore modico della truffa, già oggetto di valutazione da parte del tribunale nel riconoscimento delle attenuanti generiche; il difensore inoltre ha osservato che l'imputato non poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena, così formulando un'argomentazione del tutto eccentrica e inconducente rispetto alla censura dedotta. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente