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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34346/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, al viale Stelvio n. 21 in Milano -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2386, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.10.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2011 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 21.9.2017 alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, impresa dedita alla fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e bevande, l’avviso di accertamento n.

T9B03NE03251/2017, redatto in forma induttiva, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2011, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, per l’importo complessivo di Euro 193.687,00, inclusi accessori e sanzioni. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure, ed essenzialmente affermando che la società non era stata in grado di operare, in conseguenza del pignoramento delle quote del socio unico [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure problemi personali legati alla successione del padre.

La CTP ritenuta corretta l’utilizzazione del metodo di accertamento induttivo fondato sulla redditività di società svolgenti la medesima attività d’impresa, in assenza della dichiarazione dei redditi, reputava infondato il ricorso e lo respingeva.

3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il pignoramento delle quote del socio unico costituisse un elemento oggettivo che aveva ostacolato, ma non fermato del tutto, l’operatività dell’impresa.

Ricalcolava pertanto il reddito societario sottraendo gli oneri dimostrati dagli introiti accertati, e riduceva il valore dell’atto impositivo, ritenendo accertati ricavi pari ad Euro 35.740,93.

Rimetteva pertanto all’Amministrazione finanziaria di calcolare i tributi dovuti. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre strumenti d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto ricorso incidentale, affidandosi ad un motivo d’impugnazione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, ed in conseguenza risultasse legittimo l’accertamento induttivo del reddito societario.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione principale, introdotto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura ancora la nullità della decisione assunta dal giudice dell’appello, per aver erroneamente valutato la “correttezza metodologica ed obiettiva attendibilità dell’accertamento induttivo operato dall’Agenzia” (ric., p.

XV).

3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento quali costi della retribuzione della segretaria e delle pigioni versate per l’affitto del magazzino.

4. Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 55 del Dpr n. 633 del 1972 e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR provveduto, ai fini Iva ed Irap, alla “quantificazione del valore della produzione e del volume d’affari, limitandosi, invece, a rideterminare unicamente i ricavi” (ric. inc., p. 12), dovendo pertanto ritenersi che l’accertamento induttivo sia rimasto confermato ai fini Irap ed Iva.

5. Con il primo motivo di ricorso principale la società contesta la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che sussistesse l’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, ed in conseguenza risultasse legittimo l’accertamento induttivo del reddito societario.

In sostanza, nella tesi della parte, poiché non vi era obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per effetto del pignoramento della quota sociale del socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento induttivo risultava illegittimo.

5.1. In materia il giudice del gravame si esprime in modo non uniforme, affermando prima che in conseguenza del pignoramento il socio unico della società non era in condizione di presentare la dichiarazione dei redditi, e concludendo poi: “la presentazione della dichiarazione dei redditi … restando d’altro canto dovuta, ai sensi della normativa vigente” (sent.

CTR, p.

VI).

5.2. Invero nessuna norma esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come correttamente concluso dal giudice dell’appello.

In conseguenza la ricostruzione induttiva del reddito era consentita all’Amministrazione finanziaria, ed il motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

Un discorso diverso è quello che attiene alla corretta quantificazione del reddito accertato, su cui occorrerà tornare.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

6. Mediante il secondo strumento d’impugnazione principale la ricorrente censura ancora la nullità della decisione assunta dalla CTR, per avere erroneamente valutato la “correttezza metodologica ed obiettiva attendibilità dell’accertamento induttivo operato dall’Agenzia” (ric., p.

XV).

Con il terzo motivo di ricorso principale, la società critica il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento quali costi della retribuzione della segretaria e delle pigioni versate per l’affitto del magazzino.

I due motivi di impugnazione che attengono entrambi, con riferimento alla nullità della decisione ed al vizio di motivazione, al calcolo del reddito societario come stimato dal giudice del gravame, presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, nel rispetto di esigenze di sintesi e chiarezza espositiva.

6.1. La CTR, in considerazione delle obiettive difficoltà operative sopportate dalla società in conseguenza del pignoramento della quota sociale del socio unico, ha ritenuto non attendibile l’esito quantitativo dell’accertamento induttivo come operato dall’Amministrazione finanziaria facendo riferimento alla redditività di sedici imprese svolgenti analoghe attività.

Ha quindi calcolato il reddito societario sulla base dei soli dati certi acquisiti, sulla base delle risultanze bancarie.

Ha quindi calcolato l’ammontare degli accrediti, versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e somme accreditate dai clienti, ed ha sottratto i costi documentati, restituzioni di somme a clienti e spese per utenze ed affitto dei locali, giungendo a quantificare i ricavi societari per l’anno 2011 in Euro 35.740,93.

6.2. La contribuente non si confronta efficacemente con la decisione assunta dal giudice del gravame, non ne contrasta il fondamento.

La CTR ha ritenuto, esprimendo il giudizio sul fatto processuale che le competeva, di poter riconoscere solo gli elementi positivi e negativi di reddito documentati.

La società afferma che il reddito societario, nell’anno 2011, doveva stimarsi pari a zero, perché doveva tenersi conto che le somme versate dai clienti quali anticipi erano state restituite non essendo stata la società in grado di soddisfare le commissioni.

Afferma, inoltre, che dovessero escludersi i versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente perché destinati alla retribuzione in contanti della segretaria, e doveva anche tenersi conto dei maggiori oneri sostenuti per il magazzino in base al contratto di affitto nonché per il pagamento delle utenze.

Le affermazioni della società rimangono tali.

Il giudice dell’appello dichiara, condivisibilmente, di poter fare riferimento solo alle somme restituite ed ai costi documentati, il contribuente domanda di valutare costi non documentati ai sensi di legge.

Anche il secondo ed il terzo strumento di impugnazione risultano pertanto infondati e devono essere respinti.

7. Con il suo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per non avere la CTR provveduto, ai fini Iva ed Irap, alla “quantificazione del valore della produzione e del volume d’affari, limitandosi, invece, a rideterminare unicamente i ricavi” (ric. inc., p. 12).

A quanto è dato comprendere, l’Amministrazione finanziaria richiede in realtà di ritenere che l’originario accertamento induttivo, di per sé legittimamente compiuto, debba comunque essere ritenuto corretto ai fini del calcolo di quanto dovuto almeno ai fini Iva ed Irap.

7.1. Come si è anticipato la CTR ha ritenuto condivisibilmente che, in assenza della dichiarazione dei redditi, fosse lecito il ricorso all’accertamento induttivo.

Tanto premesso, ha quindi valutato che in luogo del criterio del raffronto con la redditività di imprese consimilari adottato dall’Agenzia delle Entrate, dovesse ritenersi maggiormente attendibile un accertamento del reddito societario basato su dati certi, evincibili dall’estratto del conto corrente bancario della società, adottando un metodo di accertamento sostanzialmente analitico induttivo.

L’Amministrazione finanziaria difende il proprio operato e ripropone le proprie valutazioni, ma non contrasta efficacemente le ragionevoli valutazioni operate dalla CTR, non chiarisce in che cosa quest’ultima sia incorsa in errore.

Anche il ricorso incidentale appare pertanto infondato e deve perciò essere respinto.

8. Tenuto conto dell’esito del giudizio, che vede entrambe le parti soccombenti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità tra di loro.

8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, del c.d. doppio contributo.

8.2. Con riferimento al ricorso incidentale, occorre rilevare che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pertanto non si applica l’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, al viale Stelvio n. 21 in Milano -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2386, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.10.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2011 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 21.9.2017 alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, impresa dedita alla fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e bevande, l’avviso di accertamento n. T9B03NE03251/2017, redatto in forma induttiva, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2011, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, per l’importo complessivo di Euro 193.687,00, inclusi accessori e sanzioni. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure, ed essenzialmente affermando che la società non era stata in grado di operare, in conseguenza del pignoramento delle quote del socio unico [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure problemi personali legati alla successione del padre. La CTP ritenuta corretta l’utilizzazione del metodo di accertamento induttivo fondato sulla redditività di società svolgenti la medesima attività d’impresa, in assenza della dichiarazione dei redditi, reputava infondato il ricorso e lo respingeva. 3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il pignoramento delle quote del socio unico costituisse un elemento oggettivo che aveva ostacolato, ma non fermato del tutto, l’operatività dell’impresa. Ricalcolava pertanto il reddito societario sottraendo gli oneri dimostrati dagli introiti accertati, e riduceva il valore dell’atto impositivo, ritenendo accertati ricavi pari ad Euro 35.740,93. Rimetteva pertanto all’Amministrazione finanziaria di calcolare i tributi dovuti. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto ricorso incidentale, affidandosi ad un motivo d’impugnazione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, ed in conseguenza risultasse legittimo l’accertamento induttivo del reddito societario. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione principale, introdotto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura ancora la nullità della decisione assunta dal giudice dell’appello, per aver erroneamente valutato la “correttezza metodologica ed obiettiva attendibilità dell’accertamento induttivo operato dall’Agenzia” (ric., p. XV). 3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, [comma II, ma] primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento quali costi della retribuzione della segretaria e delle pigioni versate per l’affitto del magazzino. 4. Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 55 del Dpr n. 633 del 1972 e dell’art. 25 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR provveduto, ai fini Iva ed Irap, alla “quantificazione del valore della produzione e del volume d’affari, limitandosi, invece, a rideterminare unicamente i ricavi” (ric. inc., p. 12), dovendo pertanto ritenersi che l’accertamento induttivo sia rimasto confermato ai fini Irap ed Iva. 5. Con il primo motivo di ricorso principale la società contesta la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che sussistesse l’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, ed in conseguenza risultasse legittimo l’accertamento induttivo del reddito societario. In sostanza, nella tesi della parte, poiché non vi era obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per effetto del pignoramento della quota sociale del socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento induttivo risultava illegittimo. 5.1. In materia il giudice del gravame si esprime in modo non uniforme, affermando prima che in conseguenza del pignoramento il socio unico della società non era in condizione di presentare la dichiarazione dei redditi, e concludendo poi: “la presentazione della dichiarazione dei redditi … restando d’altro canto dovuta, ai sensi della normativa vigente” (sent. CTR, p. VI). 5.2. Invero nessuna norma esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come correttamente concluso dal giudice dell’appello. In conseguenza la ricostruzione induttiva del reddito era consentita all’Amministrazione finanziaria, ed il motivo di ricorso risulta pertanto infondato. Un discorso diverso è quello che attiene alla corretta quantificazione del reddito accertato, su cui occorrerà tornare. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 6. Mediante il secondo strumento d’impugnazione principale la ricorrente censura ancora la nullità della decisione assunta dalla CTR, per avere erroneamente valutato la “correttezza metodologica ed obiettiva attendibilità dell’accertamento induttivo operato dall’Agenzia” (ric., p. XV). Con il terzo motivo di ricorso principale, la società critica il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento quali costi della retribuzione della segretaria e delle pigioni versate per l’affitto del magazzino. I due motivi di impugnazione che attengono entrambi, con riferimento alla nullità della decisione ed al vizio di motivazione, al calcolo del reddito societario come stimato dal giudice del gravame, presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, nel rispetto di esigenze di sintesi e chiarezza espositiva. 6.1. La CTR, in considerazione delle obiettive difficoltà operative sopportate dalla società in conseguenza del pignoramento della quota sociale del socio unico, ha ritenuto non attendibile l’esito quantitativo dell’accertamento induttivo come operato dall’Amministrazione finanziaria facendo riferimento alla redditività di sedici imprese svolgenti analoghe attività. Ha quindi calcolato il reddito societario sulla base dei soli dati certi acquisiti, sulla base delle risultanze bancarie. Ha quindi calcolato l’ammontare degli accrediti, versamenti di [OSCURATO:PERSONA] e somme accreditate dai clienti, ed ha sottratto i costi documentati, restituzioni di somme a clienti e spese per utenze ed affitto dei locali, giungendo a quantificare i ricavi societari per l’anno 2011 in Euro 35.740,93. 6.2. La contribuente non si confronta efficacemente con la decisione assunta dal giudice del gravame, non ne contrasta il fondamento. La CTR ha ritenuto, esprimendo il giudizio sul fatto processuale che le competeva, di poter riconoscere solo gli elementi positivi e negativi di reddito documentati. La società afferma che il reddito societario, nell’anno 2011, doveva stimarsi pari a zero, perché doveva tenersi conto che le somme versate dai clienti quali anticipi erano state restituite non essendo stata la società in grado di soddisfare le commissioni. Afferma, inoltre, che dovessero escludersi i versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente perché destinati alla retribuzione in contanti della segretaria, e doveva anche tenersi conto dei maggiori oneri sostenuti per il magazzino in base al contratto di affitto nonché per il pagamento delle utenze. Le affermazioni della società rimangono tali. Il giudice dell’appello dichiara, condivisibilmente, di poter fare riferimento solo alle somme restituite ed ai costi documentati, il contribuente domanda di valutare costi non documentati ai sensi di legge. Anche il secondo ed il terzo strumento di impugnazione risultano pertanto infondati e devono essere respinti. 7. Con il suo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per non avere la CTR provveduto, ai fini Iva ed Irap, alla “quantificazione del valore della produzione e del volume d’affari, limitandosi, invece, a rideterminare unicamente i ricavi” (ric. inc., p. 12). A quanto è dato comprendere, l’Amministrazione finanziaria richiede in realtà di ritenere che l’originario accertamento induttivo, di per sé legittimamente compiuto, debba comunque essere ritenuto corretto ai fini del calcolo di quanto dovuto almeno ai fini Iva ed Irap. 7.1. Come si è anticipato la CTR ha ritenuto condivisibilmente che, in assenza della dichiarazione dei redditi, fosse lecito il ricorso all’accertamento induttivo. Tanto premesso, ha quindi valutato che in luogo del criterio del raffronto con la redditività di imprese consimilari adottato dall’Agenzia delle Entrate, dovesse ritenersi maggiormente attendibile un accertamento del reddito societario basato su dati certi, evincibili dall’estratto del conto corrente bancario della società, adottando un metodo di accertamento sostanzialmente analitico induttivo. L’Amministrazione finanziaria difende il proprio operato e ripropone le proprie valutazioni, ma non contrasta efficacemente le ragionevoli valutazioni operate dalla CTR, non chiarisce in che cosa quest’ultima sia incorsa in errore. Anche il ricorso incidentale appare pertanto infondato e deve perciò essere respinto. 8. Tenuto conto dell’esito del giudizio, che vede entrambe le parti soccombenti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità tra di loro. 8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, del c.d. doppio contributo. 8.2. Con riferimento al ricorso incidentale, occorre rilevare che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pertanto non si applica l’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
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