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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 39496/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia rimettere l'imputato nei termini per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 17 marzo 2022, rivolto alla Suprema Corte di cassazione, il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei confronti di costui dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019, n. 3315/19, recante la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 24 aprile 2017, con la quale Berdowski era stato ritenuto responsabile del reato ivi ascrittogli ed era stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto.

Nell'istanza si afferma che Berdowski fu informato della pendenza del processo di primo grado, ma non ricevette la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché, sebbene egli avesse correttamente indicato come proprio indirizzo quello di Latina, via Pioneri della Bonifica n. 5, il tentativo di notifica di tale decreto era stato svolto dall'ufficiale notificatore con riferimento al civico n. 52 della via, erroneamente indicato nelle intestazioni delle sentenze di merito e risultato inesistente.

Inoltre, alla prima udienza del giudizio di appello, non erano state disposte le necessarie ricerche dell'imputato, rimasto assente, ma solo la notifica al difensore di ufficio che era stato nominato a seguito dell'avvenuta cancellazione del difensore di fiducia dall'albo professionale.

L'istante, inoltre, affermava che l'imputato aveva appreso dell'avvenuta emissione del titolo esecutivo in occasione della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP, emesso in data 11 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

L'istante chiedeva la sospensione del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è fondata e, quindi, deve essere accolta.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020 Cc. (dep. 28/10/2020 ) Rv. 279738 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l'imputato non fu citato per il giudizio di appello, a causa di un errore, a lui non ascrivibile, nel riporto del suo indirizzo nelle sentenze di merito.

Tale situazione integra un'ipotesi di caso fortuito che giustifica la mancata presentazione di una tempestiva impugnazione avverso la sentenza di appello e consente la restituzione dell'imputato nel termine per proporre l'impugnazione stessa.

2. In conclusione, sussistono condizioni previste dall'articolo 175 cod. proc. pen. per la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare la citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019, numero 3315/19.

Conseguentemente, l'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP deve essere annullato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna numero 3315/19 del 21 maggio 2019 e per l'effetto annulla l'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia rimettere l'imputato nei termini per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 17 marzo 2022, rivolto alla Suprema Corte di cassazione, il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei confronti di costui dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019, n. 3315/19, recante la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 24 aprile 2017, con la quale Berdowski era stato ritenuto responsabile del reato ivi ascrittogli ed era stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto. Nell'istanza si afferma che Berdowski fu informato della pendenza del processo di primo grado, ma non ricevette la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché, sebbene egli avesse correttamente indicato come proprio indirizzo quello di Latina, via Pioneri della Bonifica n. 5, il tentativo di notifica di tale decreto era stato svolto dall'ufficiale notificatore con riferimento al civico n. 52 della via, erroneamente indicato nelle intestazioni delle sentenze di merito e risultato inesistente. Inoltre, alla prima udienza del giudizio di appello, non erano state disposte le necessarie ricerche dell'imputato, rimasto assente, ma solo la notifica al difensore di ufficio che era stato nominato a seguito dell'avvenuta cancellazione del difensore di fiducia dall'albo professionale. L'istante, inoltre, affermava che l'imputato aveva appreso dell'avvenuta emissione del titolo esecutivo in occasione della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP, emesso in data 11 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. L'istante chiedeva la sospensione del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è fondata e, quindi, deve essere accolta. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020 Cc. (dep. 28/10/2020 ) Rv. 279738 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l'imputato non fu citato per il giudizio di appello, a causa di un errore, a lui non ascrivibile, nel riporto del suo indirizzo nelle sentenze di merito. Tale situazione integra un'ipotesi di caso fortuito che giustifica la mancata presentazione di una tempestiva impugnazione avverso la sentenza di appello e consente la restituzione dell'imputato nel termine per proporre l'impugnazione stessa. 2. In conclusione, sussistono condizioni previste dall'articolo 175 cod. proc. pen. per la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare la citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 21 maggio 2019, numero 3315/19. Conseguentemente, l'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP deve essere annullato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna numero 3315/19 del 21 maggio 2019 e per l'effetto annulla l'ordine di esecuzione n. 53/22 SIEP. Così d
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