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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:779
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0136_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (vintae) (causa T-136/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Nessuna decadenza per acquiescenza – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d'ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Potere discrezionale dell’Ufficio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 21-23, 26-28)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 177, § 1, d)] (v. punti 39, 40)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Termine di decadenza – Dies a quo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2) (v. punti 47-49)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2) (v. punti 50-52) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SLU è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 173 del 15.5.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0136_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (vintae) (causa T-136/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Nessuna decadenza per acquiescenza – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d'ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Potere discrezionale dell’Ufficio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 21-23, 26-28) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 177, § 1, d)] (v. punti 39, 40) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Termine di decadenza – Dies a quo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2) (v. punti 47-49) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2) (v. punti 50-52) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SLU è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 173 del 15.5.2023 .
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