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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00448/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, D.A.P. e Ministero della giustizia nel procedimento a carico di: CORDI' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 9.11.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., previa disapplicazione di ordini di servizio di contrario avviso, aveva disposto che la Direzione dell'istituto consentisse all'interessato l'acquisto di un supporto per ascoltare CD musicali e di questi ultimi, secondo l'art. 14 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, nonché l'utilizzo degli stessi durante la permanenza nella camera detentiva.

2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in persona del Direttore in carica, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica,e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, formulando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 40 d.P.R. n. 230/2000, 87 Ord. Pen. e 14 della circolare 2 ottobre 2017.

E' stato, in proposito, osservato che l'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione del direttore di istituto; che, per i reparti ex art. 41-bis Ord. Pen., la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dall'art. 14 della circolare dipartimentale, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio, particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario, l'utilizzo dei lettori digitali; che tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei a escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati e pericolosi.

2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 41-bis Ord. Pen. e dell'art. 2 della Costituzione.

Al riguardo, è stato rappresentato che il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regime penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

La questione relativa ai limiti (di ordine generale ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti in regime penitenziario differenziato) alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono i CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici è stata più volte affrontata da questa Corte, che, con particolare riferimento ai detenuti ex art. 41-bis Ord. Pen., ha affermato che "in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., è legittimo il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti" (Cass. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RV. 282213 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro; Cass. Sez. 1, n. 14782 del 02/03/2022, Amato).

2. In tali pronunce è stato chiarito - con argomentare condiviso da questo Collegio - che, "se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, non per questo 'una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto".

E' stato, infatti, specificato che "l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime differenziato"; è stato, inoltre, affermato che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare CD a uso ricreativo, deve verificare se tale "impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime differenziato".

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che tale necessaria verifica sia mancata nel caso sottoposto al presente scrutinio, con la conseguenza che, in applicazione dei superiori principi di diritto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso, il 17 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, D.A.P. e Ministero della giustizia nel procedimento a carico di: CORDI' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 9.11.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., previa disapplicazione di ordini di servizio di contrario avviso, aveva disposto che la Direzione dell'istituto consentisse all'interessato l'acquisto di un supporto per ascoltare CD musicali e di questi ultimi, secondo l'art. 14 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, nonché l'utilizzo degli stessi durante la permanenza nella camera detentiva. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in persona del Direttore in carica, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica,e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 40 d.P.R. n. 230/2000, 87 Ord. Pen. e 14 della circolare 2 ottobre 2017. E' stato, in proposito, osservato che l'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione del direttore di istituto; che, per i reparti ex art. 41-bis Ord. Pen., la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dall'art. 14 della circolare dipartimentale, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio, particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario, l'utilizzo dei lettori digitali; che tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei a escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati e pericolosi. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 41-bis Ord. Pen. e dell'art. 2 della Costituzione. Al riguardo, è stato rappresentato che il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regime penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La questione relativa ai limiti (di ordine generale ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti in regime penitenziario differenziato) alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono i CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici è stata più volte affrontata da questa Corte, che, con particolare riferimento ai detenuti ex art. 41-bis Ord. Pen., ha affermato che "in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., è legittimo il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti" (Cass. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RV. 282213 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro; Cass. Sez. 1, n. 14782 del 02/03/2022, Amato). 2. In tali pronunce è stato chiarito - con argomentare condiviso da questo Collegio - che, "se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, non per questo 'una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto". E' stato, infatti, specificato che "l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime differenziato"; è stato, inoltre, affermato che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare CD a uso ricreativo, deve verificare se tale "impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime differenziato". 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che tale necessaria verifica sia mancata nel caso sottoposto al presente scrutinio, con la conseguenza che, in applicazione dei superiori principi di diritto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso, il 17 novemb
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