CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] CAPUAVETEREVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi lasentenza impugnata limitatamente alla determinazione del danno, dichiarandosiinammissibile il ricorso nel resto;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della partecivile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsil’imputato alla rifusione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica,con la sentenza emessa il 16 giugno 2025 a seguito di appello della parte civile,riformava quella del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che avevamandato assolta [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto previsto dall’art. 612 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale condannava l’imputata alrisarcimento dei danni, che liquidava in euro 4000,00.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 603 cod. proc. pen., sia quanto all’obbligo di rinnovazione che aquello di motivazione rafforzata.Dopo copiosa ricapitolazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia,la ricorrente lamenta violazione dell’obbligo di rinnovazione della prova, necessariaquest’ultima anche quando si verta in tema di impugnazione della sola parte civile.Il ribaltamento in peius per l’imputata sarebbe conseguito alla distonicavalutazione delle testimonianze rispetto al primo Giudice, tanto che quest’ultimoaveva ritenuto l’insussistenza del fatto reato.Per altro verso, la sentenza non avrebbe reso adeguata motivazione in ordinealla diversa espressione – qualificata come minaccia - riferita dalla persona offesarispetto a quella riferita dal teste, più generica, senza affrontare in modo analiticola sentenza di primo grado superandola con puntuale motivazione.4. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine allaliquidazione del danno avvenuta con ricorso al criterio equitativo, in assenza diprova del danno, dal che doveva derivare la condanna generica.5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Quanto al primo motivo, la legge n. 103 del 23 giugno 2017 aggiungeva ilcomma 3-bis all’art. 603, prevedendo che: «Nel caso di appello del pubblicoministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti allavalutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale».Tale comma è stato sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quantodisposto dall'art. 99-bis, comma 1, del d.lgs. cit., aggiunto dall'art. 6, comma 1,D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre2022, n. 199. La nuova formulazione – che trova applicazione nel caso in esame,essendosi il giudizio di appello svolto dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata invigore della riforma Cartabia (cfr. sulla vigenza in relazione al giudizio di appello,Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01 e Sez. 3, n. 10691 del10/01/2024, S., Rv. 286089 – 01) - prevede: «Nel caso di appello del pubblicoministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti allavalutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commida 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di provedichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo gradoo all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degliarticoli 438, comma 5, e 441, comma 5».Ai fini del ricorso in esame, presentato all’esito di sentenza dibattimentale, ilrinnovato dettato normativo non arreca alcuna innovazione di rilievo e, dunque,ben può farsi riferimento alla autorevole interpretazione fornita dalle Sezioni Unite,ric. Troise, in ordine al testo della norma precedente la modifica. [OSCURATO:PERSONA] osservato come il «quadro normativo risultante dai numerosi innesti operatiper effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudicedi appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionatadell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essereconcentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censurada parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione daparte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di talerinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento diulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3,cod. proc. pen.».Proseguono, le Sezioni Unite, rilevando come l'espressione utilizzata dallegislatore nella disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deveprocedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzionedibattimentale, non equivale «alla introduzione di un obbligo di rinnovazioneintegrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto conl'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempiprocessuali - ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzionedi prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai finidell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questaCorte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatorenel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzionedibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzatenei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertantoritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tuttele prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente especificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - sianostate oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e venganoconsiderate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (nello stesso senso, Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425– 02, che afferma che «[i]n caso di impugnazione della sentenza di assoluzione daparte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche conriferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le provedichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragionispecificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto dierronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisiveai fini della valutazione di responsabilità; si richiama anche Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv. 276318 – 01, per la quale «[i]n caso diimpugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligodi rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis,cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado,ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto diimpugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice diprimo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità»)».Vanno, infine, qui richiamati i principi consolidatisi e ormai pacifici in ordinealla necessità della rinnovazione istruttoria, nei casi indicati da Sez. U Troise,anche in caso di appello della parte civile. Difatti, il giudice di appello che riformi,ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diversoapprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ètenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anchesuccessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., adopera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021,Cremonini, Rv. 281228 – 02)4. Tanto premesso, la sentenza di primo grado escludeva la responsabilitàdell’imputata ritenendo sussistere una contraddizione fra la dichiarazione dellapersona offesa, che riferiva di aver subito la minaccia come riportatanell’imputazione, e da quanto affermato dal testimone Benincasa.A riguardo deve evidenziarsi come il Tribunale abbia ritenuto superabile ilcontrasto fra le due dichiarazioni ritenendole coerenti e non in contrapposizione.Deve, però, evidenziare questa Corte come il motivo di appello della partecivile avesse posto la questione dell’omessa valutazione di attendibilità dellapersona offesa, che il Giudice di pace aveva di fatto ritenuto equivalente allaA ben vedere va osservato come la dichiarazione del testimone sia stataacquisita nella forma delle sommarie informazioni rese su accordo delle parti,cosicché il Benincasa non era stato escusso in primo grado in contraddittorio.Inoltre, il tema della contraddizione delle dichiarazioni involge anchel’interpretazione delle stesse, cosicché andava effettuata la rinnovazioneistruttoria. Non a caso, in modo condivisibile si è affermato che ai fini dellarinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.,per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersinon solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli cheimplicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative,posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito oad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettivadel dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare"il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo dapervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canonedell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta,Rv. 279146 – 01; conf. N. 27751 del 2019 Rv. 276987 – 01).Per altro – ancor più a ragione per le dichiarazioni contenute nel verbaleacquisito con l’accordo delle parti - l'obbligo del giudice di appello di rinnovazionedella prova dichiarativa, qualora pervenga ad una riforma della decisioneassolutoria di primo grado, sussiste anche nel caso di acquisizione nel giudizio diprimo grado, su accordo delle parti, della querela della persona offesa non escussa,per il contenuto dichiarativo di tale documento (Sez. 5, n. 20863 del 17/03/2021,R., Rv. 281259 – 01).Infine, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello,che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussistacontrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sullaricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendoprivilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022,Ciancio, Rv. 283678 – 01).In sostanza, nel caso in esame andava rinnovata l’istruttoria dibattimentale eciò in funzione della motivazione rafforzata, che doveva rispondere in modopuntuale sui profili che avevano condotto all’assoluzione in primo grado, nonchéai motivi di appello che ponevano la questione della attendibilità delle fontidichiarative, sottostimata da parte del primo giudice.Spetterà al Giudice del rinvio attenersi a tali principi come anche a quelli fissatida Sez. U Troise che - in ordine alla necessità della eventuale motivazionerafforzata in grado di appello chiarivano che occorre distinguere l’onere dimotivazione richiesto a seconda dell’esito del giudizio, se sfavorevole o favorevoleall’imputato.Difatti, «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglieprobatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio:la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmenteplausibile per l'assoluzione. Analoghe le conseguenze sulla estensione dell'obbligodi motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggiadiversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenzaassolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo diargomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unicoricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici oinadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità delprimo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, ilgiudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità diricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipoessenzialmente demolitivo».5. Pertanto, va annullata con rinvio la sentenza impugnata, per nuovogiudizio, in quanto, come affermato da Sez. U Cremonini, cit., in caso diannullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello dellaparte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannatol'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della provadichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi algiudice civile competente per valore in grado di appello.Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.All’annullamento della sentenza impugnata segue, quindi, il rinvio al giudicecivile competente per valore in grado d'appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valorein grado di appello.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente