CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 223, commasecondo, n. 2 legge fall.) perché, nella qualità di amministratrice (dal 22 agosto2013 al 6 luglio 2017) della società “G C” s.r.l., ne cagionava il fallimento pereffetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica omissione dei versamentiall’Erario e agli enti previdenziali e assistenziali, così accumulando un debitocomplessivo pari ad euro 4.425.409,64.2. L’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso controla sentenza, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamenenecessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Con il primo la ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale del reato. IlTribunale ha ritenuto che il reiterato omesso pagamento dei debiti previdenziali efiscali costituisse operazione dolosa ex art. 223, comma 2 n. 2) l. fall. valorizzandogli accertamenti effettuati presso il cassetto fiscale, la relazione ex art. 33 l. fall.e la domanda di ammissione al passivo e valutando, inoltre, come inattendibilel’attestazione di un utile in bilancio proprio perché non teneva conto delle suddetteposizioni debitorie. Osserva la ricorrente che l’operazione dolosa contemplata dallanorma incriminatrice non può esaurirsi in una condotta omissiva e che, inoltre, lasentenza impugnata non ha motivato adeguatamente in ordine all’esistenza deidebiti nel periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la carica di amministratore. Inparticolare, per quanto concerne gli elementi di prova utilizzati dalla Corte diappello per dimostrare la sussistenza del reato, il cassetto fiscale non riveste alcunvalore dal punto di vista probatorio in quanto semplice strumento informativo aduso interno dell’amministrazione finanziaria mentre, nel contempo, non è emersaalcuna prova documentale dell’esistenza delle cartelle esattoriali né, tanto meno,risulta la notifica di esse alla società nel periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] la amministrava.Insufficiente dal punto di vista probatorio anche la domanda di ammissione alpassivo, che di per sé attesta solo l’iniziativa di un creditore ma non dà contodell’esistenza di una pretesa certa, liquida ed esigibile, tanto più che l’art. 12comma 4 bis d.P.R 29 settembre 1973 n. 602 prevede che in sede fallimentare,per provare tale pretesa, occorra dimostrare la regolare notifica delle cartelleesattoriali. La Corte di appello ha inoltre errato, secondo la ricorrente, nel ritenereche l’omesso pagamento dei debiti tributari sia indicativo di una strategia diautofinanziamento, potendo tale condotta derivare da una contestazione dei debitistessi e potendo questi ultimi essere la causa, non già l’effetto, della crisid’impresa. Neanche le dichiarazioni del curatore danno conto, per stessaammissione di quest’ultimo, dell’esistenza dei debiti durante il mandato diamministratore della [OSCURATO:PERSONA] e a ciò si deve aggiungere che la Guardia di Finanza,in un processo verbale di constatazione del 2016, ha dato atto dell’inesistenza diirregolarità contabili e fiscali.La Corte di appello non ha inoltre in alcun modo approfondito il tema delrapporto causale fra le condotte contestate alla [OSCURATO:PERSONA] e il dissesto della societàné ha preso in esame le condotte dei successivi amministratori. In particolare, èstata ingiustamente disattesa la richiesta di sentire come testimonel’amministratore succeduto alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pur essendo emersii debiti oggetto di contestazione proprio dal bilancio relativo alla sua gestione. Lasentenza impugnata, inoltre, interpreta ingiustamente a sfavore della ricorrente ildato del mancato reperimento delle scritture contabili, dal momento che risultadocumentalmente provato il transito di questa ultime al [OSCURATO:PERSONA] quando laRonzulli ha lasciato l’incarico.2.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge econtraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla prova dell’elemento soggettivo delreato. Il Tribunale ha valorizzato al riguardo la distribuzione nel tempo dei debititributari dal 2014, la sistematica omissione del loro inserimento in bilancio el’assenza di iniziative finalizzate a sanare l’esposizione debitoria. Tuttavia,l’esistenza dei debiti già a partire dal 2014 non trova riscontro negli atti, in assenzadi cartelle esattoriali e della loro notifica all’imputata, e dunque non vi è alcunaprova certa né che quest’ultima avesse contezza di tali passività né che l’omessopagamento sia stato programmato o che vi fossero elementi per prevedere ildissesto quale conseguenza dell’inadempimento. Erroneamente, inoltre, osservaancora la ricorrente, la Corte di appello ha valorizzato la prosecuzione dell’attivitàd’impresa in quanto ha trascurato che la condotta poteva essere volta solo edesclusivamente a tentare di salvare la società. Quanto all’assenza di azioni volte arisanare il debito, deve tenersi conto che i debiti contributivi emersi nel 2017 sonostati espressamente contestati e, dunque, questo smentisce la tesi di unaconsapevole e passiva accettazione di essi da parte dell’imputata.2.3 Con il terzo motivo si denunciano, ex art. art. 606, comma 1, lett. b) ede) cod. proc. pen., violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.La Corte di appello, a questo fine, ha valorizzato l’entità del debito tributario e lasistematicità dell’inadempimento, trascurando però che, quando la Ronzullirivestiva la carica di amministratore, risultava solo un debito contributivo, oggettodi formale contestazione, e che l’esposizione debitoria è cresciuta per l’accumularsidi interessi e sanzioni maturati successivamente alla fine del suo mandato. Lasentenza impugnata finisce così per far gravare sulla ricorrente fatti che sfuggonoalla sua sfera di controllo in quanto accaduti in un periodo in cui ormai non rivestivapiù alcun ruolo nella società fallita. Si è inoltre omesso di considerare sia chel’imputata è incensurata sia che ha tenuto un comportamento collaborativomettendo a disposizione del curatore tutta la documentazione contabile in suopossesso.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, diversamente da quantosostenuto dalla ricorrente, le "operazioni dolose" possono anche non determinareun'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento diqualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziariadell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicchéanche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributiprevidenziali, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditorialedolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizionedebitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n.12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997-01; Sez. 5, n. 29586 del15/05/2014, Belleri, in motivazione).Va tuttavia tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intendesanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di talicomportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, esempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n.26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie el'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo deltitolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale colfallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di talioperazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condottaantidoverosa (ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510-01).2.2. Nella specie la sentenza impugnata dà atto della quantificazione deldebito tributario per ogni singolo anno di imposta precisando che i rispettivi importisi traggono dalla tabella della relazione ex art. 33 l. fall. e che quest’ultima, a suavolta, si basa sui dati contenuti nella domanda di ammissione al passivodell’Agenzia delle Entrate. Si rileva inoltre che il ricorso si limita ad una genericacontestazione sull’epoca di insorgenza del debito tributario mentre non si soffermasulla sua ripartizione, specificamente evidenziata dalla Corte di appello, fra i varianni d’imposta in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha (pacificamente) ricoperto la carica diamministratore. A fronte di tale incontestato e specifico passo della motivazionela ricorrente oppone, a ben vedere, contestazioni puramente formali sull’assenzadi prova della notifica delle cartelle esattoriali, sulla loro conseguente inidoneità afondare la prova del credito tributario e sui limiti probatori legati alle risultanze delc.d. cassetto fiscale e della domanda di ammissione al passivo. Trascura però laricorrente che, fatta eccezione per alcuni casi specificamente previsti dalla legge(si veda ad esempio l’art. 193 cod. proc. pen.) il processo penale non conosceprove legali poiché, viceversa, è governato dal principio di libera valutazione dellaprova. Sul punto la sentenza impugnata valorizza la convergenza e puntualità delcontenuto delle fonti di prova prima citate (pagina 19 della motivazione) e alriguardo, come si ripete, occorre rilevare che il ricorrente non si spinge oltre unacontestazione limitata al piano formale senza una diretta, reale disamina delragionamento seguito dalla Corte di appello (ragionamento che, a sua volta,appare corretto e privo di vizi logici). Manca una puntuale presa di posizione anchein merito al passo della motivazione in cui la Corte di appello, argomentando intermini razionali e circostanziati, evidenzia la penuria della documentazione di cuiha potuto disporre il curatore Pagano (di fatto limitata ai bilanci, ai dati contenutinel c.d. cassetto fiscale, alla domanda di ammissione al passivo e a una parte dellacontabilità poi consegnata dalla [OSCURATO:PERSONA]) mettendo in risalto l’incontroversaassenza, all’interno dei bilanci, di qualunque riferimento ai debiti tributari. Talielementi, in effetti, sono stati correttamente valorizzati dalla Corte di appello persottolineare l’inattendibilità della lacunosa documentazione esaminata dal curatoree dunque la sua inidoneità a dar conto dell’insussistenza delle obbligazionitributarie della fallita.Per quanto concerne, dunque, l’esistenza del debito fiscale, il suo quantum ela sua maturazione nel corso degli anni (dal 2013 al 2017) in cui la ricorrente harivestito la carica di amministratore, si ritiene che la sentenza impugnata abbiamotivato in termini del tutto congrui e che, sul punto, essa non risulti scalfita dalricorso.Alla medesima conclusione si deve peraltro arrivare anche con riferimentoall’incidenza causale delle condotte rispetto al dissesto, che la Corte di appello, alpari della sentenza di primo grado, ricava dalla sistematicità dell’inadempimentodei debiti tributari e dall’imponente ammontare di questi ultimi (oltre 4.000.000 dieuro, si veda la pagina 20 della sentenza impugnata). Altrettanto coerente con leargomentazioni della Corte di appello appare, poi, il suo giudizio circa l’irrilevanza,sul piano del nesso di causalità, degli utili risultanti dal bilancio, dal momento chela sentenza impugnata dà atto, anche sul punto, dell’inattendibilità di taledocumentazione proprio perché sistematicamente sfornita di riferimenti all’ingentedebito fiscale di cui si tratta.3. Anche il secondo motivo è infondato.3.1. Nel reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, secondola caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, deve caratterizzare icomportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento nonvoluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società—ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247315-01) sia pure “in concreto” (cfr. Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 – 01).3.2. In relazione al caso in esame, si devono innanzitutto richiamare leprecedenti osservazioni in merito alla progressiva maturazione e distribuzione deidebiti tributari proprio nell’arco del mandato di amministratore della ricorrente. Aquesto si aggiunga che la Corte di appello, correttamente e senza che vi sia alcunareale contestazione sul punto, valorizza ulteriori tre argomenti: in primo luogo,l’effettività ed esclusività dell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], non essendoprospettato che altri si siano occupati della gestione della cooperativa in quellostesso periodo; in secondo luogo, l’assenza di iniziative da parte della ricorrentevolte al risanamento del debito tributario; in terzo luogo, il fatto che laconsiderevole entità di tale posizione debitoria, in uno con la sua coincidenzatemporale con il mandato della [OSCURATO:PERSONA], non solo evidenzi la piena consapevolezzadell’inadempimento ma anche la prevedibilità della sua idoneità a provocare ildissesto dell’impresa.Logica, coerente con tale impostazione e, a sua volta, non puntualmentecontestata in ricorso è poi l’ulteriore osservazione della Corte di appello circal’audizione dell’amministratore succeduto alla [OSCURATO:PERSONA], giudicata irrilevante allaluce del fatto che l’inquadramento temporale del debito tributario e la sceltaconsapevole di non adempierlo rappresentano elementi decisivi ai finidell’accertamento dell’elemento soggettivo così da rendere puramente esplorativala richiesta istruttoria della difesa (pagina 26 sentenza impugnata).Osserva la Corte, concludendo in ordine al secondo motivo, che la sentenzaimpugnata offre quindi una ricostruzione dell’elemento soggettivo adeguatamentemotivata, conforme alla giurisprudenza sul punto di questa Sezione esostanzialmente non intaccata dalle argomentazioni della ricorrente.4. Infondato è, infine, il terzo motivo.La ricorrente contesta che uno degli elementi posti a fondamento del diniegodelle attenuanti generiche sia la rilevante entità del debito tributario, dal momentoche quest’ultimo è in realtà sorto in epoca successiva al suo mandato diamministratore mentre a tale periodo risale un’unica cartella esattoriale. Taleosservazione, tuttavia, non fa i conti con la quantificazione del debito tributario inoltre 4.000.000 di euro, che in realtà, come già si è più volte rilevato, vienecollocata dalle sentenze di merito proprio nel corso dei vari anni di imposta in cuila [OSCURATO:PERSONA] era in carica come amministratore (pagine 2, 18 e 19 della sentenzaimpugnata). E siccome, come si ribadisce, la progressiva stratificazione del debitotributario nel corso del mandato della [OSCURATO:PERSONA] non è oggetto di puntualecontestazione, non può che rilevarsi l’infondatezza dell’osservazione contenuta inricorso.Palesemente irrilevante, poi, è il dato dell’unica cartella esattoriale risalenteal suddetto periodo, in quanto l’esistenza oggettiva e la tempistica del sorgere delcredito tributario (punti sui quali, si ripete, la sentenza impugnata motivacongruamente) sono dati concettualmente ben diversi dall’iniziativa dell’Erariovolta a soddisfarlo. Peraltro, non c’è dubbio che l’elemento dell’ammontare deldebito fiscale sia stato congruamente valorizzato dalle sentenze di merito intermini negativi, se solo si tiene conto che l’art. 133, comma 1 numero 2) cod.pen. prevede espressamente, fra i parametri per la quantificazione della pena,anche la gravità del danno causato dal reato.Altrettanto logico, e peraltro non menzionato in ricorso, è il giudizio della Cortedi appello circa il carattere neutro della consegna di parte della documentazioneal curatore, trattandosi di condotta doverosa e come tale non valorizzabileutilmente ai fini della concessione delle attenuanti generiche.Identica conclusione vale per l’assenza di condotte risarcitorie, che la Corte diappello valorizza come elemento concorrente ai fini dell’esclusione del beneficiosoffermandosi altresì, correttamente, sull’insufficienza del mero stato diincensuratezza (riguardo al quale non è inutile richiamare l’art. 62 bis, comma 3cod. pen.) e sulla mancata allegazione di altri elementi favorevoli alla ricorrente.Anche sul punto la motivazione è congrua, esauriente e sostanzialmente nontoccata dal ricorso, che con essa non si confronta. Ne discende l’infondatezzaanche di questo motivo.5. Il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]