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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 08147/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19998/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digitale come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 698/2024depositata il 16/02/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,il 26/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19998/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicili o digitale come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 698/2024depositata il 16/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 26/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris