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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02414/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato, della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla condotta contestata al ricorrente, che non integrerebbe il concorso nel delitto di tentato furto.

2.2. Analoghi vizi denuncia con riguardo al mancato assorbimento del reato contravvenzionale nel delitto di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato.

Tuttavia, poiché il secondo motivo di ricorso, che pone il problema del mancato assorbimento del reato contravvenzionale nel tentativo di furto, non si presenta manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con specifico riguardo al reato di cui all'art. 707 cod. pen., per essere sopravvenuta la prescrizione del reato in data 13 gennaio 2020.

2. Il primo motivo è, invece, inammissibilmente proposto in quanto attinge il merito e reitera doglianze già affrontate adeguatamente dalla Corte di appello: omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione, puntuale e corretta, offerta dalla sentenza impugnata, anche con riguardo al giudizio di attribuibilità del fatto all'odierno ricorrente.

Invero, attraverso una valutazione unitaria del compendio probatorio, ha ricostruito l'intera sequenza relativa alla realizzazione di un tentato furto posto in essere dal figlio e dal genero del ricorrente, con tentativo di effrazione della serratura in alluminio della porta di ingresso del negozio, ed ha individuato il contributo materiale offerto dal ricorrente, alla guida dalla [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale gli esecutori materiali del reato sono giunti sul luogo del delitto, e con la quale si sono dati poi alla fuga, dopo il causale attivarsi di un sistema di allarme.

Non tiene conto il ricorrente della sinergica valutazione degli elementi probatori costituiti dalla deposizione del teste Mortillaro, che ha riferito di avere scorto, dalla finestra del proprio appartamento, alla quale si affacciò dopo avere sentito forti rumori provenienti dalla strada, due uomini che si allontanavano velocemente dall'ingresso del negozio "Profumi EMME 2".

D'altro canto, il medesimo teste, seduto, fino a pochi minuti prima, nella sua autovettura, aveva visto transitare più volte sul luogo del delitto una [OSCURATO:PERSONA] della quale annotava parzialmente la targa, dandone immediata comunicazione alle Forze dell'ordine.

All'esito della perquisizione veicolare, venivano rinvenuti a bordo della [OSCURATO:PERSONA] inequivoci arnesi da scasso.

Né si confronta il ricorrente con le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale oggetto del tentato furto, immagini che ritraggono i due esecutori materiali darsi alla fuga e riconosciuti dal teste Mortillaro, che coglieva sia le fattezze fisiche che le caratteristiche dell'abbigliamento, tutti oggetti rinvenuti sulla [OSCURATO:PERSONA] e indosso ai correi.

La Corte territoriale ha adeguatamente replicato all'analogo motivo di ricorso osservando che la successione degli eventi dimostra la compartecipazione del ricorrente all'impresa criminosa e che, d'altro canto, il ricorrente non ha offerto una lettura alternativa spiegando altrimenti le ragioni della sua presenza nelle immediate vicinanze e la successiva fuga in auto ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

Giova ricordare che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf.

Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).

Nel caso in scrutinio, come osservato correttamente dalla Corte territoriale, il ricorrente ha dimostrato, con la sua condotta, di essere pienamente consapevole dell'azione furtiva tentata dagli altri due complici, accompagnandoli sul luogo del delitto, rimanendo in attesa alla guida dell'auto e assicurando loro la fuga subito dopo, in tal modo, dando un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale.

3. Il secondo motivo non si presenta, ictu ocu/i, infondato.

Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, "l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione" (Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015 (dep. 2016) Rv. 265585, conf. sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019 Rv. 278371), con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010, Rv. 247250 ).

3.1. Nel caso di specie, la contestazione attiene a due soli arnesi, un "piede di porco" e un "cacciavite", in ordine ai quali i giudici di merito hanno ritenuto che l'effettivo impiego nel tentativo di furto sia risultato dimostrato solo con riferimento al cacciavite, usato per compiere l'effrazione della porta di ingresso della profumeria; quanto al "piede di porco" anch'esso rinvenuto nel corso della perquisizione veicolare, a bordo dell'autovettura utilizzata dal ricorrente, è stato escluso l'assorbimento sulla considerazione che esso non risulti essere stato utilizzato per compiere il furto.

E, tuttavia, il caso in commento reca la peculiare specificità dell'essere stato concretizzato - dagli agenti - un tentativo di furto, e a fronte di ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità che il ricorrente, o un suo correo, avessero portato con sè entrambi gli arnesi per realizzare il furto, da usare anche solo alternativamente, a seconda della situazione di fatto concretamente presentatasi.

E tanto consente di ritenere non manifestamente infondata la doglianza difensiva, conseguentemente imponendo al Collegio di prendere in considerazione la prescrizione del reato.

4. E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275).

5. Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e la relativa pena, individuata dai giudici di merito in giorni venti di reclusione ed euro 66 di multa, calcolati in aumento sulla pena base per il reato più grave, deve essere eliminata, a tanto potendo addivenire la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.707 cod. pen., perche' il reato e' estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro 66,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato, della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla condotta contestata al ricorrente, che non integrerebbe il concorso nel delitto di tentato furto. 2.2. Analoghi vizi denuncia con riguardo al mancato assorbimento del reato contravvenzionale nel delitto di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato. Tuttavia, poiché il secondo motivo di ricorso, che pone il problema del mancato assorbimento del reato contravvenzionale nel tentativo di furto, non si presenta manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con specifico riguardo al reato di cui all'art. 707 cod. pen., per essere sopravvenuta la prescrizione del reato in data 13 gennaio 2020. 2. Il primo motivo è, invece, inammissibilmente proposto in quanto attinge il merito e reitera doglianze già affrontate adeguatamente dalla Corte di appello: omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione, puntuale e corretta, offerta dalla sentenza impugnata, anche con riguardo al giudizio di attribuibilità del fatto all'odierno ricorrente. Invero, attraverso una valutazione unitaria del compendio probatorio, ha ricostruito l'intera sequenza relativa alla realizzazione di un tentato furto posto in essere dal figlio e dal genero del ricorrente, con tentativo di effrazione della serratura in alluminio della porta di ingresso del negozio, ed ha individuato il contributo materiale offerto dal ricorrente, alla guida dalla [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale gli esecutori materiali del reato sono giunti sul luogo del delitto, e con la quale si sono dati poi alla fuga, dopo il causale attivarsi di un sistema di allarme. Non tiene conto il ricorrente della sinergica valutazione degli elementi probatori costituiti dalla deposizione del teste Mortillaro, che ha riferito di avere scorto, dalla finestra del proprio appartamento, alla quale si affacciò dopo avere sentito forti rumori provenienti dalla strada, due uomini che si allontanavano velocemente dall'ingresso del negozio "Profumi EMME 2". D'altro canto, il medesimo teste, seduto, fino a pochi minuti prima, nella sua autovettura, aveva visto transitare più volte sul luogo del delitto una [OSCURATO:PERSONA] della quale annotava parzialmente la targa, dandone immediata comunicazione alle Forze dell'ordine. All'esito della perquisizione veicolare, venivano rinvenuti a bordo della [OSCURATO:PERSONA] inequivoci arnesi da scasso. Né si confronta il ricorrente con le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale oggetto del tentato furto, immagini che ritraggono i due esecutori materiali darsi alla fuga e riconosciuti dal teste Mortillaro, che coglieva sia le fattezze fisiche che le caratteristiche dell'abbigliamento, tutti oggetti rinvenuti sulla [OSCURATO:PERSONA] e indosso ai correi. La Corte territoriale ha adeguatamente replicato all'analogo motivo di ricorso osservando che la successione degli eventi dimostra la compartecipazione del ricorrente all'impresa criminosa e che, d'altro canto, il ricorrente non ha offerto una lettura alternativa spiegando altrimenti le ragioni della sua presenza nelle immediate vicinanze e la successiva fuga in auto ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.). Giova ricordare che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, come osservato correttamente dalla Corte territoriale, il ricorrente ha dimostrato, con la sua condotta, di essere pienamente consapevole dell'azione furtiva tentata dagli altri due complici, accompagnandoli sul luogo del delitto, rimanendo in attesa alla guida dell'auto e assicurando loro la fuga subito dopo, in tal modo, dando un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale. 3. Il secondo motivo non si presenta, ictu ocu/i, infondato. Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, "l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione" (Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015 (dep. 2016) Rv. 265585, conf. sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019 Rv. 278371), con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010, Rv. 247250 ). 3.1. Nel caso di specie, la contestazione attiene a due soli arnesi, un "piede di porco" e un "cacciavite", in ordine ai quali i giudici di merito hanno ritenuto che l'effettivo impiego nel tentativo di furto sia risultato dimostrato solo con riferimento al cacciavite, usato per compiere l'effrazione della porta di ingresso della profumeria; quanto al "piede di porco" anch'esso rinvenuto nel corso della perquisizione veicolare, a bordo dell'autovettura utilizzata dal ricorrente, è stato escluso l'assorbimento sulla considerazione che esso non risulti essere stato utilizzato per compiere il furto. E, tuttavia, il caso in commento reca la peculiare specificità dell'essere stato concretizzato - dagli agenti - un tentativo di furto, e a fronte di ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità che il ricorrente, o un suo correo, avessero portato con sè entrambi gli arnesi per realizzare il furto, da usare anche solo alternativamente, a seconda della situazione di fatto concretamente presentatasi. E tanto consente di ritenere non manifestamente infondata la doglianza difensiva, conseguentemente imponendo al Collegio di prendere in considerazione la prescrizione del reato. 4. E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275). 5. Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e la relativa pena, individuata dai giudici di merito in giorni venti di reclusione ed euro 66 di multa, calcolati in aumento sulla pena base per il reato più grave, deve essere eliminata, a tanto potendo addivenire la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.707 cod. pen., perche' il reato e' estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro 66,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ri
Sentenza Cassazione n. 02414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris