CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17251/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente con ricorso non depositato – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.39 del 2024 depositata il 16 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Ricorso non depositato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorsoper resistere al ricorso notificatoleda [OSCURATO:PERSONA], versato in atti, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza in epigrafe. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale dalla data del15 marzo 2024 , alla quale, come da copia esibita, risultaavvenuta la notifica del ricorso a mezzo pec , sino alla data del31 luglio 2024. Considerato che: 1. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.,come da attestazione di Cancelleria; lo stesso , quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte. 1.1. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile.Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizione (tra le più recenti Cass. 27/0/2024, n. 14756). 1.2. La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese; queste, comunque, non possono essere esamina te , atteso che , come detto, deve dichiararsi d'ufficiol'improcedibilità del ricorso. 2. La ricorrenteè tenuta al pagamento delle spese; infatti l’Agenzia delle entrate ha apprestato le propriedifese e , al momento in cui le è stato notificato il ricorso,non poteva ragionevolmente prevedere che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che le stesse sarebbero risultate superflue, in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità. 3. Alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che “ la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod.proc. c iv ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma”(Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621). P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 5.000,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del