CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 45567/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 12.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12.5.2021 il GIP di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (ed a [OSCURATO:PERSONA]) la pena concordata di anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata in concorso del 2.9.2020, alla rapina pluriaggravata in concorso e relative lesioni personali aggravate per i fatti del 12.8.2020, agli episodi di furto con strappo del 19.8.2020, 24.8.2020 e 31.8.2020, alla rapina aggravata in concorso del 5.9.2020, al furto con strappo in concorso del 5.9.2020, alla rapina aggravata in concorso del 14.9.2020, alla cessione di sostanze stupefacenti quanto ai fatti commessi dall'i al 28 ottobre del 2020; il GIP aveva applicato la pena nella misura sopraindicata dopo aver escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed avendo stimato corretto il calcolo e congrua la pena finale su cui le parti avevano concordato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva; 2. ricorre per cassazione il difensore del Valenti lamentando: 2.1. manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva che non è sufficiente, per il giudice, ricorrere a delle mere formule di stile dovendo operare una valutazione compiuta della corretta qualificazione dei fatti e della congruità della pena concordata; 2.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di valenza: rileva l'assenza di motivazione quanto al giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno che avrebbe dovuto esitare in una valutazione diversa qualora fosse stata riconosciuta la attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, si è affermato che il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risulti la mancanza di un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato ovvero se dagli atti già risultino elementi tali da imporre il superamento della presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di "patteggiamento". In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Analogamente si può ritenere, quindi, anche per il giudizio sulla sussistenza delle contestate aggravanti i cui presupposti e la cui mancata esclusione possono essere motivati anche in forma sintetica e formare oggetto di ricorso in sede di legittimità soltanto laddove la loro esistenza debba essere esclusa sulla base di una valutazione di immediata evidenza scaturente dalla lettura della stessa sentenza impugnata. Si è inoltre ribadito che in tanto Può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto la censura possa essere ricondotta al profilo della corretta qualificazione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 24.9.2019 n. 44.393, Lamberti resa, invero, in un caso nel quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato che era risultato gravato da un solo precedente per delitto colposo). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13.10.2021 Il Consigliere este