CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, giacché il rimedio giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. richiede (a differenza di quello ex art. 35-ter stesso Ord.: da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01) l'attualità del pregiudizio, nella specie escluso dall'intervenuto trasferimento del condannato in altro istituto penitenziario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/