CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42392/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Il ricorrente insiste, invero, sul fatto che l'imputato era ubriaco e sul fatto che era conosciuto da uno degli operanti, sicché non aveva interesse a dichiarare il falso. Si tratta, però, di argomenti su cui i giudici di merito hanno fornito puntuale risposta, rilevando che le falsità furono molteplici, non limitate al cognome, ma anche alla data di nascita e al luogo di residenza, sicché non potevano essere frutto di una errata scansione delle sillabe e delle cifre, e che furono accompagnate da parole insolenti nei confronti degli agenti, chiaramente rivelatrici di una volontà di contrapposizione all'operato di questi ultimi. Quanto alla conoscenza dell'imputato, avuta dagli agenti, non si tratta di un elemento idoneo a rendere illogica la valutazione del giudicante, sia perché si trattava — come rilevato dal giudicante — di conoscenza parziale e superficiale, sia perché non si tratta di elemento idoneo, di per sé, ad escludere la coscienza e volontà del fatto, essendo del tutto imprescrutabili le ragioni per cui Raffelli si risolse a fornire false generalità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] l'e r. , te sore Il Presidente (An o e4pn