CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 febbraio 2021, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 ed 81, cpv., 493 ter cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, e l'asserita violazione della legge penale sostanziale risulta invero fondata su assunti che attengono alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, le doglianze con cui si invoca la non configurabilità del delitto di ricettazione in forza della realizzazione da parte della prevenuta del delitto presupposto di furto, sono state superate dalla Corte territoriale che, pronunciandosi su analogo motivo dedotto con l'atto d'appello, ha rilevato come non vi fossero prove che l'imputata avesse commesso il furto (non avendo la difesa allegato alcunché a sostegno delle proprie doglianze), ritenendo logicamente che la stessa avesse ricevuto da soggetti terzi le carte bancomat, la cui disponibilità non era stata comunque giustificata. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato la colpevolezza della ricorrente per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen., escludendo la responsabilità a titolo di furto in assenza di elementi probatori a sostegno della alternativa ricostruzione invocata dalla difesa; ritenuto che le doglianze con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, sono manifestamente infondate, in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come logicamente la Corte territoriale ha negato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione in ragione della rilevante entità del danno cagionato e della insidiosa modalità di condotta (pag. 3 della sentenza impugnata). Peraltro, il motivo di ricorso risulta privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché riproduttivo di profili già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi; osservato che le censure inerenti alla violazione di legge in relazione all'art. 493 ter cod. pen. ed al vizio di motivazione in punto di responsabilità per tale reato, oltre ad essere prive dei necessari requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., sono anche manifestamente infondate in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di colpevolezza per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito, sicché l'asserita violazione della legge penale sostanziale risulta invero fondata su enunciati afferenti alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità della prevenuta per il delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen. sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti degli esercizi commerciali, ritenute intrinsecamente attendibili, e della chiarezza delle effigi raffiguranti la donna al momento dei prelievi nonché dell'inverosimiglianza, quanto agli episodi non specificamente oggetto di prova, della versione secondo cui gli indebiti utilizzi sarebbero stati effettuati da soggetti terzi (evidentemente diversi dal coimputato per il quale si è proceduto separatamente) in ragione del ritmo serrato degli indebiti utilizzi in un breve lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 20