CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27850/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] , 8 (Studio LMS) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. in liq uidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 4 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5464 /20 2 2 , depositata il 6 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto:società di capitali -liquidatori - azione di responsabilità della Corte di appello di Roma, depositat a il 6 settembre 202 2 , di reiezione del suo appello principale ( oltre che dell’appello incidentale del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione), per la riforma della sentenza del locale Tribunale che lo aveva condannato, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore del predetto F allimento , che aveva agito ai sensi dell’art. 146 l.fall., della somma di euro 288.164,93oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione della carica di liquidatori dellasocietà; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver respinto la distinta domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione della carica di amministratrice della società fallita, ha accolto la domanda proposta nei confronti dei liquidatori limitatamente alla contestata operazione di subaffitto del ramo di azienda auna new- co (la [OSCURATO:SOCIETA].) partecipata in via totalitaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e con amministratore il liquidatore Cesetti a un prezzo manifestamente incongruo, per effetto della quale i liquidatori aveva no di fatto consentito la continuazione dell’attività mediante altra società appositamente costituita; - ha, quindi, disatteso l’appello principale dell’odierno ricorrente, evidenziando, in particolare, che il subaffitto, concluso dal liquidatore Cesetti, presentava condizioni assolutamente sfavorevoli per la [OSCURATO:SOCIETA]. a vantaggio della controparte [OSCURATO:SOCIETA].; -ha, altresì, respinto l’appello incidentale della curatela vertente su lla esclusa responsabilità del Cesetti per la prosecuzione del contratto di affitto di ramo di azienda con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , per la cessione di buona parte del magazzino alla [OSCURATO:SOCIETA]. , per i rapporti obbligatori «incrociati»che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intrattenuto con altre società riconducibili alla famiglia del Cesetti, poi assoggettate a procedure concorsuali, e per la mancata tempestiva attivazione per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorso è affidato a due motivi; - resist e con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrent e denuncia la n ullità della sentenza , in relazione agli artt. 111 Cost . e 132 , n. 4 , cod. proc. civ. , per motivazione contraddittoria, manifestamente illogica, perplessa e quindi inesistente sul punto della liquidazione del danno risarcibile; -con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c od . c iv . , nonché la n ullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa e quindi inesistente; - censura, in particolare, la sentenza impugnata per aver individuato il vantaggioper la subaffittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. nel fatto che quest’ultima non fosse tenuta a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]. il canone minimo di euro 242.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinate percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma) che quest’ultima doveva pagare all’affittante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale canone di l’affitto, ma solo il canone minimo di subaffitto di euro 24.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinare percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma); - contesta di essere stato socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. , della quale sarebbe stata socia unicamente la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, dunque, avrebbe beneficiato dei profitti della [OSCURATO:SOCIETA]., e lamenta l’erronea interpretazione del contratto di subaffitto nella parte in cui ha escluso che l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di versare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo del canone di affitto che questa doveva corrispondere all’affittante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione all’omessa valutazione della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo osservato dalle medesime successivamente alla conclusione del contratto; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili; -la Corte di appello ha ritenuto che il subaffitto del ramo di azienda – detenuto in virtù di contratto di affitto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuto a condizioni assolutamente sfavorevoli per la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e squilibrate in favore della subaffittuaria; -ha, in particolare, evidenziato la differenza – ritenuta ragguardevole –tra il canone di affitto pattuito con la affittante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quello del subaffitto del medesimo ramo aziendale pattuito con la [OSCURATO:SOCIETA]. – peraltro, non corrisposto – e individuato tale differenza quale criterio per la liquidazione del danno; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo della decisione e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807) e al fatto che nel caso in esame tale criterio non risulta essere stato disatteso; - inammissibili sono, poi, sia la censura attinente alla contestata qualità del Cesetti nella [OSCURATO:SOCIETA]., scontrandosi con un accertamento fattuale rimesso alla valutazione del giudice di merito, sia quella attinente all’interpretazionedel contratto, atteso che la fase ermeneutica consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è, anch’esso,un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito(cfr. Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115); - con particolare riferimento alla parte del la doglianza con cui si assume la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si osserva che il ricorrente omette di indicare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non assolvendo, in tale modo, all’onere probatorio sullo stesso gravantee limitandosi a una inammissibile mera contrapposizione dell a sua interpretazione con quella accolta nella sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o