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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07330/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO,Glat4a-avviso- alle—pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA] circa la pena da irrogargli in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di sei mesi di reclusione.

Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) nella specie non ricorrenti.

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Orlarn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO,Glat4a-avviso- alle—pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA] circa la pena da irrogargli in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di sei mesi di reclusione. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Orlarn
Sentenza Cassazione n. 07330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris