CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 28919/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13261/2022 Cron. Rep. Ud14/10/2025 avverso la sentenza n. 1306/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 414/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 10 novembre 2021, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Milano, accoglieva solo parzialmente e nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti azionati l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia –Ambito territoriale per la Provincia di Milano, avente ad oggetto il pagamento delle somme spettanti a titolo di trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori in relazione all’assegnazione dell’incarico di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DGSA) ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola 94/97, richiamato espressamente dell’art. 146 del CCNL Scuola [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché il pagamento delle somme spettanti in relazione all’elemento retributivo della seconda posizione economica di cui all’art. 62 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] – ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA]. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa al pagamento dell’indennità di funzioni superiori dovuta agli assistenti amministrativi incaricati dello svolgimento delle mansioni di DSGA per i periodi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola 94/97, per essere stata questa, stante la pronunzia della Corte costituzionale n. 108/2016, correttamente calcolata dall’amministrazione ai sensi dei commi 44 e 45 dell’art. 1, della l. n. 228/2012 che, ai fini della quantificazione dell’indennità di funzioni superiori, prevedevano, non più il riconoscimento di un’indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, ma un’indennità pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato. - Il giudice d’appello ha ritenuto , viceversa, fondata la pretesa alle somme relative alla seconda posizione economica, indebitamente assorbita, ma ciò nei limiti della prescrizione quinquennale atteso che, stante la natura pubblica del rapporto, il relativo termine deve decorrere nel corso del medesimo. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le originarie istanti con esclusione della sola [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con il medesimo controricorso, il Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia - Le ricorrenti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale che ha negato le differenze retributive maturate a titolo di indennità di funzioni superiori, da computarsi ai sensi dell’invocata disciplina contrattuale collettiva, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, viceversa dalle ricorrenti tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art.36 Cost. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., le ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, dovendo ritenersi decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di situazione giuridica soggettiva –la maturazione di differenze conseguenti all’erroneo computo di una voce retributiva – che nel rinnovarsi giorno dopo giorno va considerata in atto nella sua integrità e non soggetta ad estinzione tempo per tempo. - Il primo motivo è infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024)secondo cui con la legge n. 228 del 2012 il legislatore ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. - Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». - La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. - Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). - La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost. n. 71/2021). - All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. - Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. - Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale ed il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre ad una rimeditazione dell’orientamento già espresso. - Al riguardo va evidenziato che inammissibili sono le deduzioni che si leggono nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. inerenti all’asserita illegittimità del conferimento delle mansioni superiori ed alla discriminazione che sarebbe stata attuata, rispetto ai DSGA assunti a tempo indeterminato, con il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata nell’esercizio a tempo determinato delle medesime funzioni. Si tratta di questioni non prospettate nel ricorso, sicché, in disparte ogni considerazione sulla infondatezza dei rilievi, opera il principio secondo cui nel giudizio di cassazione le memorie possono soltanto illustrare e precisare i motivi già proposti con il ricorso ovvero confutare le tesi avversarie, ma non ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni né dedurre nuove eccezioni o nuove questioni, derivandone altrimenti la violazione del diritto di difesa della controparte. - Parimenti infondato si rivela il secondo motivo, dovendosi considerare che, in materia di pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto ( cfr. Cass. S.U. 36197/2023) tanto più in fattispecie come la presente in cui si è in presenza di rapporti a tempo indeterminato e, perciò stabili, sui quali semplicemente si innestano gli incarichi temporanei di svolgimento delle diverse mansioni di DGSA. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore