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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20927/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA

1. Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Rilevato che tale ordinanza risulta notificata il 15 novembre 2022 all'interessato e al suo difensore di fiducia (domiciliatario del primo, come da elezione di domicilio del 7 settembre 2022).

3. Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 28 novembre 2022 (con deposito in cancelleria), ovvero decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., e che la inammissibilità va dichiarata de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA 1. Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Rilevato che tale ordinanza risulta notificata il 15 novembre 2022 all'interessato e al suo difensore di fiducia (domiciliatario del primo, come da elezione di domicilio del 7 settembre 2022). 3. Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 28 novembre 2022 (con deposito in cancelleria), ovvero decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., e che la inammissibilità va dichiarata de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 20927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris