CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/01/2026 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 16 ottobre 2024 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ilreato di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando un unico, articolato motivo, con cui contesta la ribaditaaffermazione di responsabilità. In particolare, nella sentenza impugnata nonsarebbe stata offerta risposta alle deduzioni difensive in tema di- incerta ricostruzione della fattispecie concreta, nei suoi compiuti risvoltioggettivi e soggettivi;- natura meramente congetturale del collegamento individuato tra ilricorrente e i beneficiari delle erogazioni previdenziali, fondata sulla semplicecomune residenza brindisina, laddove invece l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], risultava altrettanto collegato, quanto meno per motiviprofessionali, con la medesima città;- ritenuta inattendibilità dei lavoratori coinvolti, i quali invece, non a caso,avevano chiamato in causa proprio il suddetto [OSCURATO:PERSONA];- ritenuta attendibilità del medesimo coimputato [OSCURATO:PERSONA], irragionevolmentedichiaratosi estraneo alle assunzioni, scaricando la responsabilità sul consulenteaziendale [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe agito senza alcun interesse o vantaggiopersonale).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.2. Secondo la rubrica imputativa, il ricorrente avrebbe concorso, qualeconsulente aziendale di [OSCURATO:PERSONA], in una truffa ai danni dell’Inps realizzatadall’amministratore di quest’ultima società e dall’amministratore di [OSCURATO:PERSONA],consistita nel simulare le dimissioni volontarie di taluni dipendenti della primaimpresa e la falsa riassunzione dei medesimi presso la seconda, così da evitare ilpagamento dei cosiddetti “ticket di licenziamento” e il versamento degli onericontributivi.Il Tribunale ha condiviso l’ipotesi accusatoria, affermando, con qualcheoscurità espositiva, che, l’assunzione iniziale sarebbe avvenuta presso [OSCURATO:PERSONA] («perbrevissimi periodi, massimo due mesi») e che le successive fittizie dimissionivolontarie fossero state seguite dalla simulata assunzione per circa un bienniopresso [OSCURATO:PERSONA], con successive ulteriori dimissioni volontarie. Tale artificiosomeccanismo contrattuale aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] (di) un risparmio di qualcheentità, con corrispondente danno per l’Ente previdenziale, onerato degli indennitàe oneri di disoccupazione.3. La Corte di appello ribadisce l’affermazione di responsabilità concorsualedel professionista, e, nel disattendere le doglianze difensive, si focalizza inmaniera pressoché esclusiva sulla sussistenza di un consapevole contributocausale del ricorrente.Restano, dunque, del tutto pretermesse le specifiche doglianze articolatenell’atto di appello (e reiterate nel ricorso, quale premessa storica e logico-giuridica delle censure in tema di responsabilità ex art. 110 cod. pen.) in ordinealle incertezze ricostruttive della vicenda storica e amministrativa e alla coerenzadi quanto accertato in giudizio con la piattaforma istruttoria.In particolare, secondo le censure svolte nell’atto di gravame, sarebbe statodel tutto distorto il fatto rispetto a quanto desumibile dagli accertamenti ispettividell’Inps, potendosi ravvisare un’inversione tra la collocazione cronologica deirapporti di lavoro presso le due società (prima, in realtà, i lavoratori sarebberostati assunti da [OSCURATO:PERSONA] e dopo, fittiziamente, da [OSCURATO:PERSONA]), ciò che ridondavaanche nell’individuazione dei beneficiari dell’azione fraudolente (il concorrenteGramegna, piuttosto che l’altro concorrente [OSCURATO:PERSONA], sia pure originariamente socientrambi di [OSCURATO:PERSONA], oltre – semmai – anche ai lavoratori conniventi, seppure maiindagati per questi fatti) e in genere sull’accertamento del fatto tipico e dellevarie responsabilità dei partecipi.La verifica della partecipazione del professionista alle condotte criminali degliimprenditori, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, prescindecompletamente da un preliminare accertamento della fattispecie concreta, sullaquale dovrebbe andarsi a innestare, in sede progettuale e/o esecutiva, ilcontributo di [OSCURATO:PERSONA].4. Questa lacuna motivazionale, insuperabile nel giudizio di legittimità,impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diBari, nel procedere ad un nuovo esame del gravame, terrà conto dei rilievi sopraindicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bari.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]