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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46395/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città — che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, per essersi impossessata, mediante allaccio diretto alla rete elettrica tramite un cavo unipolare, che consentiva di eludere la registrazione e contabilizzazione dei consumi, di un ingente quantitativo di energia (stimato in circa 1500 euro), con le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e su componenti metalliche destinate all'erogazione di energia elettrica - ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il ricorso proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con il quale è dedotta violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 cod. proc. pen. con riguardo al diniego dell'istanza di messa alla prova.

Si lamenta la illogicità della motivazione con la quale la sentenza impugnata, pur consapevole che il reato ascritto all'imputato rientra nel novero di quelli per i quali è consentito il ricorso al predetto istituto, ha rigettato l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, facendo riferimento alla gravità del reato, e alla mancata resipiscenza e alla mancata regolarizzazione della propria posizione debitoria da parte dell'imputato, laddove la Noto è incensurata e aveva ammesso immediatamente i fatti dimostrando resipiscenza e lealtà processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. La ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 168 bis c.p. e 464 quater c.p.p., oltreché illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte d'Appello di Palermo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione proposta dalla difesa volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di rigetto emessa a seguito della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. 2.Va premesso che in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020, Rv. 279849). 3.Ciò detto, deve ricordarsi che l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. (Sez. 6 n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883). 4.0ra, nel caso di specie, la Corte di appello, ha corretto la motivazione del Tribunale, che era incorso in una violazione di legge laddove aveva adottato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova ritenendo superato, nella fattispecie concreta di furto pluriaggravato, il limite massimo di pena previsto dall'art. 168 bis cod. pen.rilevando che il reato per cui si procede rientra tra quelli previsti dall'art. 550 co. 2 cod. proc. pen., che, a tenore dell'art. 168 bis cod. pen., consentono l'accesso alla messa alla prova.

Ha, nondimeno, negato l'accesso alla messa alla prova, in ragione della oggettiva gravità intrinseca dell'azione criminosa, ritenuta preclusiva dell'accoglimento dell'istanza difensiva.

Nella prospettazione difensiva, tale motivazione sarebbe illogica.

E, tuttavia, le deduzioni difensive sono fondate su valutazioni strettamente di merito, con le quali si mira a sovvertire il giudizio discrezionale del giudice a quo.

Ma, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.

4.1. La Corte di appello, invece, ha ben espresso, con argomentazioni pur severe, ma non manifestamente illogiche, che si sottraggono alle censure difensive, le ragioni della decisione, ponendo in luce le particolari modalità dell'azione, la gravità del danno cagionato e l'intensità del dolo dimostrato, che giustificano pienamente il mancato riconoscimento del beneficio.

La decisione è, cioè, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così(deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T resa BJ1nonte_ q i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città — che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, per essersi impossessata, mediante allaccio diretto alla rete elettrica tramite un cavo unipolare, che consentiva di eludere la registrazione e contabilizzazione dei consumi, di un ingente quantitativo di energia (stimato in circa 1500 euro), con le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e su componenti metalliche destinate all'erogazione di energia elettrica - ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Il ricorso proposto per il tramite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con il quale è dedotta violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 cod. proc. pen. con riguardo al diniego dell'istanza di messa alla prova. Si lamenta la illogicità della motivazione con la quale la sentenza impugnata, pur consapevole che il reato ascritto all'imputato rientra nel novero di quelli per i quali è consentito il ricorso al predetto istituto, ha rigettato l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, facendo riferimento alla gravità del reato, e alla mancata resipiscenza e alla mancata regolarizzazione della propria posizione debitoria da parte dell'imputato, laddove la Noto è incensurata e aveva ammesso immediatamente i fatti dimostrando resipiscenza e lealtà processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. La ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 168 bis c.p. e 464 quater c.p.p., oltreché illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte d'Appello di Palermo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione proposta dalla difesa volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di rigetto emessa a seguito della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. 2.Va premesso che in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020, Rv. 279849). 3.Ciò detto, deve ricordarsi che l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. (Sez. 6 n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883). 4.0ra, nel caso di specie, la Corte di appello, ha corretto la motivazione del Tribunale, che era incorso in una violazione di legge laddove aveva adottato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova ritenendo superato, nella fattispecie concreta di furto pluriaggravato, il limite massimo di pena previsto dall'art. 168 bis cod. pen.rilevando che il reato per cui si procede rientra tra quelli previsti dall'art. 550 co. 2 cod. proc. pen., che, a tenore dell'art. 168 bis cod. pen., consentono l'accesso alla messa alla prova. Ha, nondimeno, negato l'accesso alla messa alla prova, in ragione della oggettiva gravità intrinseca dell'azione criminosa, ritenuta preclusiva dell'accoglimento dell'istanza difensiva. Nella prospettazione difensiva, tale motivazione sarebbe illogica. E, tuttavia, le deduzioni difensive sono fondate su valutazioni strettamente di merito, con le quali si mira a sovvertire il giudizio discrezionale del giudice a quo. Ma, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. 4.1. La Corte di appello, invece, ha ben espresso, con argomentazioni pur severe, ma non manifestamente illogiche, che si sottraggono alle censure difensive, le ragioni della decisione, ponendo in luce le particolari modalità dell'azione, la gravità del danno cagionato e l'intensità del dolo dimostrato, che giustificano pienamente il mancato riconoscimento del beneficio. La decisione è, cioè, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così(deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T resa BJ1nonte_ q i
Sentenza Cassazione n. 46395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris