CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 22/03/2024, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brindisi del 14/10/2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990 perché coltivava n. 132 piante di cannabis dalle quali è ricavabile una quantità di kg. 1,226 di principio attivo e sono estraibili 49.038 dosi; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990 nonché all'omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, posto che la Corte di appello avrebbe confermato la penale responsabilità del ricorrente in assenza di prove certe, ricorrendo a formule di stile e ricostruzioni presuntive, non avendo considerato che gli accertamenti in ordine all'efficacia drogante sarebbero stati svolti su un campione prelevato da n. 10 piante di cannabis su un totale di n. 132 dalla varietà differente; -- che, con un secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen. in ordine all'omessa esclusione della recidiva facoltativa, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e da ultimo all'omesso riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; -- che, con un terzo ed ultimo motivo di ricorso, lamenta l'omesso riconoscimento di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. ovvero di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della I. 689 del 1981; --che il ricorso è inammissibile perché appare valto, in contrasto con i.principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, ai fini dell'esclusione della fattispecie di lieve entità, ha valorizzato il dato quantitativo e qualitativo della sostanza in virtù degli esiti degli accertamenti tecnici da cui è emerso che dalla sostanza sequestrata erano ricavabili complessivamente kg 1,226 di principio attivo, idoneo al confezionamento di 49.038 dosi; --che, alcun pregio merita la censura in ordine agli accertamenti effettuati su n. 10 campioni, rispetto al totale di 132 piantine di cannabis, posto che l'art. 87 d.P.R.309/1990 prevede espressamente che possa essere disposto il prelievo di uno o più campioni, né il ricorrente ha formulato rilievi scientifici volti ad inficiarne l'attendibilità; --che, ad ogni buon conto, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto drogante, specificando che, nel caso di specie, il numero di piante rinvenuto è comunque elevato e il quantitativo di prodotto ricavabile non è modesto, essendo ricavabili 49.038 dosi;-- che, quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non si configuri la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. posto che, nel caso di specie, il pericolo di diffusione della sostanza stupefacente, alla luce del numero di dosi estraibili dalle piante coltivate, non può essere considerato esiguo; --che parimenti infondata è la richiesta di esclusione della contestata recidiva che, oltre ad essere riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giuridici di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, posto che il Franciosa è gravato da condanna per tentativo di furto in abitazione, non molto risalente rispetto al fatto contestato, evidenziando che il reato contestato costituisce, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifica perciò una più grave punizione, in quanto il Franciosa aveva dissimulato la coltivazione illecita mimetizzandola all'interno di quella autorizzata al fine di sviare eventuali controlli, manifestando una inclinazione a delinquere; --che, in ordine alla richiesta di valutare le già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, riproduttiva di doglianze di merito insindacabili in sede di legittimità, in quanto, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto kv. Z.114.8.14(suL-- i bilanciamento di circostanze eterogenee ISez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481). Nel caso in disamina la Corte ha condiviso le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio effettuata dal primo giudice, in quanto adeguate rispetto al disvalore dei fatto, tenuto cónto dell'elevato numero di * piante e di dosi ricavabili nonché delle modalità della condotta, evidenziando il tentativo di dissimulare la piantagione di cannabis; --che, quanto alla omessa applicazione, anche d'ufficio, di una pena sostitutiva di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 207bis cod. pen. ovvero di una sanzione sostitutiva ex art. 53 I. 689 del 1981 giova ricordare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello; --che, sul punto, alcuna richiesta di applicazione delle pene sostitutive è stata formulata dal ricorrente; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria , di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore il