CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 20094 anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocatura centrale dello stesso Istituto; controricorrente avverso la sentenza n. 745/2021 della Corte di appello di Roma depositatail giorno 8 marzo 2021 . Sez. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del5 dicembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con ricorso depositato 21 luglio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha agito, avanti al Tribunale di Roma, per la revocazione della sentenza pronunciata il 13 dicembre 2004, con cui era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere sia l’accertamento del diritto dell’istante, nella qualità di coniuge superstite di [OSCURATO:PERSONA], alla percezione della pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1 agosto 1998, con integrazione al minimo e cristallizzazione dell’importo spettante alla data anzidetta, sia la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]― I.N.P.S. ― al pagamento de i ratei maturati, oltre accessori.La sentenza del 2004 aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’odierna ricorrente sul presupposto che difettava la prova del matrimonio di quest’ultima con [OSCURATO:PERSONA] ( già coniugato con MariannaSbiroli). 2. ― A fronte del rigetto della detta impugnazione, la predetta Guzman ha proposto appello, cui ha resistito l’ente previdenziale. La Corte di appello di Roma, con la sentenza pubblicata l’8 marzo 2021, qui impugnata,ha respinto il gravame. Ha ritenuto, anzitutto, che dalla lettura del ricorso di primo grado risultava che il documento decisivo posto a fondamento del motivo di revocazione era costituito dall’estratto di nascita del 22 giugno 2017, e non i fatti in esso rappresentati, né tantomeno altri documentimenzionati dall’appellante (vale a dire: il certificato di matrimonio tra MariannaSbiroli e Tosello e il «contratto» di matrimonio tra quest’ultimo e la stessaGuzman). Ha osservato la Corte di merito che l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla Sez. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 decisioneimpugnata sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, essendo irrilevante che lo scritto faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato reperito solo dopo tale decisione. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha escluso, inoltre, che ricorresse l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto la lettura della motivazione della sentenza del 13 dicembre 2004 rendeva evidenteche «vi [ era ] stato apprezzamento delle prove riferite ai fatti del matrimonio tra la Guzman e il Tosello e del divorzio tra quest’ultima e la Sbiroli, con valutazione negativa per entrambe». Ha conseguentemente richiamato l’insegnamento della giurisprudenza di questa S.C. per cui non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronunc ia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. 3. ― La pronuncia della Corte di Roma è stata fatta oggetto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] GuzmanTosello, di un ricorso per cassazione che si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’I.N.P.S.. Parte ricorrente ha depositato memoriacon cui ha richiesto la fissazione di pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’istanza preliminare di fissazione di pubblica udienza non può accogliersi, non ravvisandosi, a norma dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. la particolare rilevanza di questioni di diritto sulla quale il Collegio debba pronunciarsi. 2. — Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 395, n. 3, c.p.c.. La ricorrente sostiene che ella , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non aveva posto a fondamento della domanda di revocazione l’estratto di nascita del 22 giugno 2017, ma le «certificazioni dello stato civile antecedenti al 2004» che erano in esso contenut e; menziona, al riguardo : certificazione delmatrimonio, in data 20 aprile 1951, tra [OSCURATO:PERSONA]. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 e MariannaSbiroli; sentenza di scioglimento del matrimonio tra i due, in data 28 luglio 1987; contratto di matrimonio valido tra lo stesso Tosello e l’odierna ricorrente, risalente all’anno 1997. Si osserva che tali documenti risultavano essere tutti anteriori allasentenza del 2004 e che essi comprovavano incontrovertibilmente una verità diversa da quella posta dal Giudice a fondamento della pronuncia di rigettodella domanda volta al riconoscimento della pensione di reversibilità. Il motivo è nel complesso infondato. La ricorrente imputa alla Corte di merito di aver malamente interpretato il contenuto del ricorso perrevocazione in primo grado e, così facendo, di averanzitutto mancato di pronunciar si sull a fattispecie di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. con riguardo ai documenti sopra indicati. Come è evidente, però, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, visto che la Corte di appello haespressamente escluso che i documenti in questione fossero stati posti a fondamento della domanda di revocazione: la detta Corte ha quindi respinto la domanda proprio sul presupposto che il ricorso ex art. 395 vertesse non già sui tre documenti di cui si è sopra detto, quanto, piuttosto, sull’estratto di nascita datato 22 giugno 2017, formatosi in epoca successiva alla sentenza del 2004. L’istante prospetta, poi, una violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 3, c.p.c., sempre conseguente all’indicata lettura dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado: ma la censura è palesemente inammissibile, in quantola stessa ricorrente non si mostra in grado di spiegare in qual modoil contenuto precettivo dell’art. 395, n. 3 c.p.c. contrasti con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata: e del resto, quest’ultima ha correttamente evidenziato, in iure, che il richiamato estratto di nascita, in quanto successivo allasentenza impugnata per revocazione, era insuscettibile di essere posto a fondamento della domandata revocazione (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20587 ), ancorché facesse riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa (Cass. 20 febbraio 2015, n. 3362). Sez. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 Ma in questa sede non potrebbe avere ingresso nemmeno una doglienza vertente sulla mera erroneità dell’interpretazione, da parte del Giudice di appello, del ricorso per revocazione. Anzitutto il mezzo di censura non prospetta, sul punto, alcuna censura motivazionale: ed è noto che l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).In secondo luogo, la ricorrente non si perita di trascrivere, per la parte che interessa, il contenuto del ricorso, così precludendo a questa Corte l’apprezzamento dell’allegato errore interpretativo in cui sarebbe incorso il Giudice di appello. Da ultimo, untale errore risulta finanche privo di concludenza, visto che, come già osservato dal Tribunaleinvestito della revocazione (pag. 3 della sentenza di appello), se il matrimonio tra Tosello e la ricorrente e il divorzio di quest’ultimo da [OSCURATO:PERSONA] già risultava no da certificazioni─ da certificazioni, può aggiungersi, relativ e ad atti che risalivano, rispettivamente, al 1997 e al 1987 ─ il matrimonio e il divorzio in questione potevano essere altrimenti dimostrati avanti al Giudice della sentenza dicui si è invoca ta la revocazione , che risale al 2004; e del resto, col secondo motivo viene proprio dedotto che il certificato di matrimonio era stato prodotto avanti al Giudice della sentenza revocanda. Ildiscorso è limitato a tali due atti e non tocca la trascrizione della sentenza di divorzio in quantola stessa ricorrente non indica quest’ultima tra i documenti posti a fondamento della fattispecie revocatoria contemplatadall’art. 395, n. 3, c.p.c.. 3. ― Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. Rileva la ricorrente che la decisione di merito Sez. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 impugnata per revocazioneera stata respinta per difetto di prova di un valido matrimonio tra essa istante e Tosello; tale pronuncia sarebbe stata frutto di errore revocatorio, risultando fondata sulla supposta inesistenza di un fatto (lo scioglimento del precedente matrimonio e le nuove nozzetra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Tosello) la cui verità era stata positivamente stabilita con l’atto di matrimonio prodotto nel fascicolo definito con la sentenza del 2004: atto di cui constava traduzione e da cui avrebbe dovuto ricavarsi che il secondo matrimonio era stato celebrato il 16 ottobre 1997, allorquando Tosello non era più coniugato con [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, esso si pone in patente contraddizionecol primo mezzo di censura: infatti,la certificazione del matrimonio tra l’odierna istante e Tosello,che ivi era indicata come documento che non si era potuto produrre avanti al Tribunale che pronunciò la sentenza impugnata per revocazione, è qui indicato come documento «prodotto nel fascicolo del giudizio definito con sentenza n. 22444/2004» (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre, come rettamente rilevato dalla Corte di appello, il Tribunale ebbe ad occuparsi del tema relativo al matrimonio dell’odierna istante con Tosello negando, però, che la documentazione prodotta fosse idonea a comprovare lo stato coniugale, avendo riguardo alla genericità di quanto asseverato (avendo particolare riguardo al luogo delle nozze), alvalore che poteva annettersi alla prodotta certificazione, peraltro mancante di traduzionein lingua italiana, e all a indimostrata validità del vincolo, visto che Tosello risultava coniugato con altra persona.Ebbene, poco conta, in questa sede, se le considerazioni svolte possano o meno reputarsi condivisibili, giacché ciò costituisce materia di censurache avrebbe dovuto proporsi con l’appello. Conta, invece, che il Tribunale abbia preso specificamente in considerazione i temi della celebrazione del secondo matrimonio e della libertà di stato (correlata al vincolo discendente dalle prime nozze). Trova quindi Sez. I –RG20094/2021 camera di consiglio5.12.2022 applicazione il principio, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 4 aprile 2019, n. 9527; Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094). 4. ― Il ricorso è conclusivamente respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,