CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -I N. 41072/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I! ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello in punto di dosimetria della pena, che appare logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di le_gittimità. I giudici dei gravame del merito, che hanno evidenziato come all'imputato siano state benevolmente concesse in primo grado le circostanze attenuanti ge- neriche, hanno dato infatti conto di condividere le ragioni del primo giudice che si era discostato dal minimo edittale in ragione del precedente penale in materia di stupefacenti da cui è gravato e della grave condotta tenuta dall'imputato che, no- nostante l'accertato stato di ebbrezza e gli evidenti sintomi, non si era fermato all'alt della pattuglia, ma si era dato a precipitosa fuga, cagionando anche un sini- stro, con evidente pericolo per gli altri utenti della strada L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra,tra i poteri discrezionali del giudice di merito che deve solo fornirne congrua motivazione. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria (Jena prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 dei 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).N. 41072/2022 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende, Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C siglie