CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.2102/2018 depositata il 10/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da atto impo-esattivo, consistente in cartella di pagamento emessa a seguito dicontrollo automatizzato per l’anno di imposta 2009.Più precisamente, il sistema aveva scartato la sua dichiarazione 2009per irregolarità, donde la dichiarazione per quell’anno risultava omessa,disconoscendo quindi il credito di imposta ivi indicato, che si riflettevaanche nei confronti della dichiarazione 2010, dove risultava inesistente ecomportava una ripresa a tassazione con atto impo-esattivo emesso concartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973.Esperiva ricorso la contribuente, trovando apprezzamento delle proprieragioni in primo grado, dove il collegio di prossimità riteneva che lo scartodella dichiarazione per vizi formali non equivale ad omessa dichiarazione.Tuttavia, la sentenza era riformata in secondo grado, riaffermando lapretesa impositiva nella sua integrità, qui essendo in controversia lacartella per l’anno di imposta 2009.Donde ricorre per cassazione la medesima contribuente, agitando tremotivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria depositata inprossimità dell’adunanza, mentre l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve esaminarsi con priorità l’eccezione di tardività delcontroricorso erariale, proposta da parte contribuente nella propriamemoria depositata in prossimità dell’adunanza. Nello specifico sievidenzia che il termine per spiegare il controricorso venisse a scadere il23 dicembre 2018, mentre è stata notificato solo il 15 gennaio 2019.L’eccezione non può essere accolta, scadendo il termine per ilcontroricorso in vigenza del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, introduttivo diprocedura agevolata con conseguente sospensione per nove mesi deitermini processuali relativi alle controversie che possono essere definite inNumero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026base a tale norma, fra cui, senz’altro, deve ricomprendersi quella qui inesame, relativa a controllo automatizzato e con importo di circa€.seimila/00.Il ricorso può dunque essere scrutinato.2. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione dell’art. 329, secondo comma, del medesimo codice di rito,nella sostanza affermando il passaggio in giudicato di uno dei due capi disentenza di primo grado, con eccezione già sollevata in appello e rigettatadal giudice di secondo grado. Nello specifico, si afferma che il giudice diprimo grado abbia statuito non vertere in omissione di dichiarazione,donde non poteva procedersi ad accertamento induttivo, mentre consecondo capo di sentenza avrebbe statuito che per le sopra riportateconsiderazioni, preso atto delle argomentazioni addotte, rigettate lediverse considerazioni, il collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte rileva che lasentenza di primo grado, così come riportata nel ricorso ai fini dellacompletezza del motivo, non contenga due capi di pronuncia, né duedistinte rationes decidendi, deducendo il proprio convincimentounicamente dal diniego di equiparazione dello scarto di dichiarazione inseguito a controllo automatizzato con l’omissione di dichiarazione.Peraltro, ai fini della completezza dell’appello, è ormai orientamentoconsolidato, cui merita qui dare continuità quello per cui Nel processotributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporrein appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quantoconsiderate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso diaccertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazionespecifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. VI-5, n.7369/2017, conf. n. 6302/2022).Numero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026Altresì è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nellasua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).Donde il primo motivo non può essere accolto.3. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degliarticoli 2697 e 2727 del codice civile, degli articoli 115 e 116 del codice diprocedura civile, dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 eart. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentandoche la sentenza in scrutinio non abbia accordato “alcuna valenzaprobatoria alla documentazione difensiva prodotta dalla contribuente aifini dell’accertamento induttivo in misura maggiore alla motivazione delsuccessivo avviso di accertamento relativo all’annualità omessa (2009)”.4. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione degli articoli 26, commi primo e secondo, d.P.R. n. 633/1972,affermando che per la fattura emessa, essendo stata registrata già negliimporti corretti, non abbisognava di nessuna nota d’accredito.5. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la lorostretta connessione, riguardando i profili probatori offerti dalla partecontribuente.5.1. Così come posti, i motivi sono inammissibili, poiché tendono asollecitare una rivalutazione dell’apporto probatorio, con un giudizio diNumero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026merito opposto a quello cui è giunta la sentenza d’appello edinammissibile avanti questa Suprema Corte di legittimità.Ed infatti, è stato statuito che il vizio di violazione di legge consiste inun'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).5.2. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n.9662).Numero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).6. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàa favore della controricorrente che liquida in€.millequattrocentosettanta/00, oltre le spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 33328/2018Numero sezionale 4310/2026Numero di raccolta generale 16702/2026Data pubblicazione 28/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI