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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 20296/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 717/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marco che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] e dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2840/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri laureati in medicina e chirurgia specializzatisi in varie discipline mediche convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata ed in subordine a titolo risarcitorio.

Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente ad alcuni attori determinando gli importi spettanti sulla base del parametro dell’art. 11 l. n. 370 del 1999.

Avverso detta sentenza proposero distinti appelli, poi riuniti, alcuni attori e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri convenuti.

Dopo una sentenza definitiva solo per alcuni appellanti e la separazione della causa per altri, con sentenza di data 24 maggio 2019 la Corte d’appello di Napoli, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento dell’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non spettava l’importo liquidato in primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto si erano iscritti al corso di specializzazione medica nell’anno 1981-1982.

Aggiunse, disattendendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiarando assorbito quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che correttamente il Tribunale aveva fatto applicazione del parametro di cui all’art. 11 l. n. 370 del 1999.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, in relazione al rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, dovendo essere applicato il principio del risarcimento del danno effettivo, l’art. 11 l. n. 370 del 1999 non può rappresentare il parametro per la quantificazione del risarcimento e che il danno deve invece essere liquidato facendo riferimento al d. lgs. n. 257 del 1991.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..

Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982 , non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.

Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.

Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991.

Con la L. n. 370 del 1999, art. 11lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuaz ione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali (fra le tante, da ultimo, Cass. 17/11/2022 n. 33846; Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass.26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365 ; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901; Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018).

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..

In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 –ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlatiinteressi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020).

Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente.

E’ appena il caso di aggiungere che nessuno rilievo può riconoscersi al richiamo alle conclusioni dei funzionari della Commissione Europea nel procedimento per rinvio pregiudizialeavente ad oggetto la diversa questione dell'estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C- 590/202).

Si legge in tali osservazioni che l'inciso finale "non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria" della L. n. 370 del 1999, art. 11, comma 1, sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.

La disposizione, che fissa per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000, riguarda i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicatodel giudice amministrativo e si spiega alla luce per l’appunto della presenza del giudicato, la cui intangibilità sarebbe stata violata dalla previsione legislativa di ulteriori componenti deldebito di valore.

Per i medici non ricompresi nella disposizione in questione alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l’aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l’ammontare del risarcimento.

Come rimarcato infatti da Cass. n. 1917 del 2012, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Brasserie du Pecheur ebbe a precisare che "in mancanza di norme comunitarie in materia di risarcimento del danno da inadempimento di direttive non self- executing , spetta all'ordinamento giuridico di interno di ciascuno stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento".

Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione, contempla la risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ..

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iscritti al corso di specializzazione prima del 1982, che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia spetta l’importo per la borsa di studio non corrisposto adecorrere dal 1° gennaio 1983.

Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez.

U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essereoggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Conformemente al dictum del giudice euro- unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez.

U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre).

A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.

Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez.

U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

Cass. Sez.

U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983.

Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, second o l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente (Cass. n. 5509 del 2019; n. 19742 del 2019).

Tale accertamento spetta al giudice del merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, conriferimento al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Accoglie il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 717/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marco che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] e dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2840/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri laureati in medicina e chirurgia specializzatisi in varie discipline mediche convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata ed in subordine a titolo risarcitorio. Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente ad alcuni attori determinando gli importi spettanti sulla base del parametro dell’art. 11 l. n. 370 del 1999. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli, poi riuniti, alcuni attori e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri convenuti. Dopo una sentenza definitiva solo per alcuni appellanti e la separazione della causa per altri, con sentenza di data 24 maggio 2019 la Corte d’appello di Napoli, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento dell’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la statuizione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non spettava l’importo liquidato in primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto si erano iscritti al corso di specializzazione medica nell’anno 1981-1982. Aggiunse, disattendendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiarando assorbito quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che correttamente il Tribunale aveva fatto applicazione del parametro di cui all’art. 11 l. n. 370 del 1999. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione al rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, dovendo essere applicato il principio del risarcimento del danno effettivo, l’art. 11 l. n. 370 del 1999 non può rappresentare il parametro per la quantificazione del risarcimento e che il danno deve invece essere liquidato facendo riferimento al d. lgs. n. 257 del 1991. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982 , non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991. Con la L. n. 370 del 1999, art. 11lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuaz ione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali (fra le tante, da ultimo, Cass. 17/11/2022 n. 33846; Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass.26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365 ; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901; Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018). Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 –ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlatiinteressi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020). Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente. E’ appena il caso di aggiungere che nessuno rilievo può riconoscersi al richiamo alle conclusioni dei funzionari della Commissione Europea nel procedimento per rinvio pregiudizialeavente ad oggetto la diversa questione dell'estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C- 590/202). Si legge in tali osservazioni che l'inciso finale "non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria" della L. n. 370 del 1999, art. 11, comma 1, sarebbe incompatibile con le norme comunitarie. La disposizione, che fissa per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000, riguarda i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicatodel giudice amministrativo e si spiega alla luce per l’appunto della presenza del giudicato, la cui intangibilità sarebbe stata violata dalla previsione legislativa di ulteriori componenti deldebito di valore. Per i medici non ricompresi nella disposizione in questione alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l’aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l’ammontare del risarcimento. Come rimarcato infatti da Cass. n. 1917 del 2012, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Brasserie du Pecheur ebbe a precisare che "in mancanza di norme comunitarie in materia di risarcimento del danno da inadempimento di direttive non self- executing , spetta all'ordinamento giuridico di interno di ciascuno stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento". Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione, contempla la risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ.. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iscritti al corso di specializzazione prima del 1982, che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia spetta l’importo per la borsa di studio non corrisposto adecorrere dal 1° gennaio 1983. Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essereoggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro- unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, second o l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente (Cass. n. 5509 del 2019; n. 19742 del 2019). Tale accertamento spetta al giudice del merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, conriferimento al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. Poiché il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Accoglie il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 20296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris