CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diContaldo [OSCURATO:PERSONA], nato a P agani il 06 / 01 /19 58 , avverso la sentenza in data 25/10/2024 dellaCorte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 25 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 24 aprile 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività. 2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi. Deduce con il primo la violazione di legge e la violazione di norme processuali e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non poteva dirsi accertata l’esistenza delle scritture contabili sulla base delle sole risultanze del processo verbale di constatazione; con il terzo la violazione di norme processuali per motivazione insufficiente sul dolo specifico; con il quarto il vizio di motivazione perché la Corte di appello non aveva risposto al rilievo difensivo secondo cui il mancato reperimento delle scritture contabili avrebbe potuto essere dipeso da circostanze non a lui imputabili, come l’eventuale omessa conservazione da parte del precedente amministratore; con il quinto la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; con il sesto la violazione di legge perché non aveva espresso il consenso alla prestazione dell’attività lavorativa in ragione della sospensione della pena; con il settimo il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva chiarito se la documentazione contabile fosse già mancante al momento del passaggio di consegne dal precedente amministratore e comunque insiste sul fatto che non presentava precedenti per reati tributari per cui doveva essere esclusa la finalità evasiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi dal primo al quarto, nonché il settimo, sono generici e fattuali, riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. Nella prospettiva difensiva, le sentenze sono carenti perché i Giudici di merito non hanno accertato se le scritture contabili, che l’imputato non ha consegnato alla Guardia di Finanza, sono state mai istituite o sono entrate nella sua disponibilità. Il ricorrente non ha contestato però di averle ricevute dal precedente amministratore, come da verbale di consegna del 9 gennaio 2017, per cui il settimo motivo è solo ipotetico con riferimento alla possibilità che fossero incomplete, in assenza di una specifica indicazione in tal senso nel verbale di consegna.Ma sono inconsistenti anche i primi quattro motivi, avendo accertato i Giudici di merito che, una volta ricevute senza riserve le scritture contabili dal precedente amministratore della società, l’imputato non le ha consegnate alla Guardia di finanza in occasione dell’accertamento dell’8 aprile 2019 né successivamente. La circostanza che l’imputato non abbia precedenti specifici non esclude il dolo di evasione connesso alla condotta di occultamento come accertata. Infatti, il ricorrente non ha mai prodotto le scritture contabili né in sede amministrativa né in sede di indagini penali,impedendo o rendendo più difficoltosa la ricostruzione degli affari della società, nonostante la sua operatività. Il quinto motivo attiene all’entità della pena che però è stata quantificata in anni 2, mesi 2 di reclusione, in misura largamente inferiore al medio edittale, considerato che la forbice va da 1 anno e 6 mesi di reclusione a 6 anni di reclusione. In questi casi, la giurisprudenza ritiene sufficiente il riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitat