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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16462/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pesaro avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, nella veste di giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva annullato precedente sentenza della medesima Corte di appello limitatamente all'omesso scrutinio del motivo di gravame concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. in ordine a tre fattispecie di truffa aggravata e a una fattispecie di falso in atto pubblico ascritte in continuazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado con cui gli imputati erano stati condannati, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi 6 di reclusione [OSCURATO:PERSONA] e di mesi 2 e giorni 20 di reclusione [OSCURATO:PERSONA], oltre euro 100 ciascuno di multa, escludendo pertanto che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente agente e ispettore della Polizia municipale di Bellaria, utilizzando due veicoli di servizio si assentavano ingiustificatamente dall'attività lavorativa in più occasioni (capi 0-Q-T) e, [OSCURATO:PERSONA], alterava altresì l'ordine di servizio (capo V), osservava la Corte territoriale che, a prescindere dalla occasionalità delle condotte, dalla modesta entità del danno patrimoniale cagionato e dalla limitata durata dell'assenza (circostanze riconosciute dal giudice di primo grado), la reiterata "latitanza dal servizio" per l'avvenuta distrazione di uomini e mezzi dai compiti d'istituto, concernenti la prevenzione di infortuni stradali e la predisposizione di servizi di emergenza, aveva comunque determinato un concreto rischio di serie conseguenze "per l'interesse pubblico" tutelato.

2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente - sotto plurimi ma strettamente connessi motivi - quanto all'ingiustificato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di rinvio non avrebbe tenuto conto: - della eccentricità e atipicità del parametro della "rischiosità del comportamento per l'interesse pubblico", come di quello del pericolo di offesa a un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla norma incriminatrice della truffa; - della obiettiva esiguità del danno patrimoniale e delle ricadute sulla funzionalità del servizio (all'esterno e serale) cagionati da condotte illecite ma episodiche e occasionali; - della complessiva modesta gravità oggettiva e soggettiva della vicenda; - dell'assenza di abitualità nonostante la reiterazione delle condotte, comunque non della stessa indole e perciò inidonee a dimostrare alcuna attitudine criminosa; - del difetto di proporzionalità della soluzione reiettiva.

I difensori hanno successivamente depositato "Note di replica", con cui, confutando le conclusioni del Procuratore generale, insistono per l'accoglimento del ricorso, rappresentando che dai parametri di riferimento dovrebbero essere esclusi richiami, quale "il coinvolgimento dell'uso dei mezzi dell'amministrazione", trattandosi, al contempo, tanto di un profilo del qualerisulta esclusa la valenza patrimoniale, ai fini della sussistenza del reato, fin dalla decisione di primo grado, quanto di una circostanza di fatto a-tipica rispetto agli artifici e raggiri qualificanti la tipicità del delitto di truffa.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico, sebbene articolato sulla base di piurimi profili critici, motivo di ricorso, riguardante il diniego - asseritamente illegittimo e ingiustificato nel merito - di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta infondato.

2. La Corte di merito, invero, non ha affatto omesso di prendere in considerazione le ragioni astrattamente favorevoli al riconoscimento della indicata causa di non punibilità per tenuità del fatto, quali la limitata durata dell'assenza dal servizio, la speciale tenuità del modesto danno patrimoniale cagionato all'ente pubblico, l'indifferenza dei dato relativo alla pluralità e reiterazione degli episodi legati nel vincolo della continuazione.

E però, con motivazione sintetica ma efficace, ha posto a fondamento del giudizio ostativo il rilievo, ritenuto esplicitamente assorbente, che l'avere utilizzato durante l'orario di servizio due autoveicoli dell'amministrazione per fini strettamente privatistici, pure esclusa l'ipotesi del peculato d'uso, aveva comunque comportato - come "conseguenze del reato" - la distrazione di uomini e mezzi della polizia municipale, che, viceversa, erano destinati dall'amministrazione di appartenenza a delicati compiti d'istituto, quali il controllo e la sicurezza serali in materia di "infortunistica stradale".

La "latitanza dal servizio", oltre il bene giuridico direttamente leso dalle condotte criminose, aveva dunque messo indirettamente in pericolo il relativo interesse pubblico.

Il giudice di rinvio non ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, fornendo adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. - le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando 3quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

E, come lineare corollario, è pervenuto alla conclusione che la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione complessiva, non risultava affatto caratterizzata da una offensività minima.

3. Trattasi, a ben vedere, di motivato giudizio di merito, congruamente e logicamente argomentato in fatto e in diritto con riferimento agli indici di gravità oggettiva dei fatto e al grado di colpevolezza dell'agente alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., e perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della decisione impugnata.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.M1-L:\ 'io \ j\ / \p, l) 'eppina [OSCURATO:PERSONA].ssa 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pesaro avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, nella veste di giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva annullato precedente sentenza della medesima Corte di appello limitatamente all'omesso scrutinio del motivo di gravame concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. in ordine a tre fattispecie di truffa aggravata e a una fattispecie di falso in atto pubblico ascritte in continuazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado con cui gli imputati erano stati condannati, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi 6 di reclusione [OSCURATO:PERSONA] e di mesi 2 e giorni 20 di reclusione [OSCURATO:PERSONA], oltre euro 100 ciascuno di multa, escludendo pertanto che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente agente e ispettore della Polizia municipale di Bellaria, utilizzando due veicoli di servizio si assentavano ingiustificatamente dall'attività lavorativa in più occasioni (capi 0-Q-T) e, [OSCURATO:PERSONA], alterava altresì l'ordine di servizio (capo V), osservava la Corte territoriale che, a prescindere dalla occasionalità delle condotte, dalla modesta entità del danno patrimoniale cagionato e dalla limitata durata dell'assenza (circostanze riconosciute dal giudice di primo grado), la reiterata "latitanza dal servizio" per l'avvenuta distrazione di uomini e mezzi dai compiti d'istituto, concernenti la prevenzione di infortuni stradali e la predisposizione di servizi di emergenza, aveva comunque determinato un concreto rischio di serie conseguenze "per l'interesse pubblico" tutelato. 2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente - sotto plurimi ma strettamente connessi motivi - quanto all'ingiustificato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di rinvio non avrebbe tenuto conto: - della eccentricità e atipicità del parametro della "rischiosità del comportamento per l'interesse pubblico", come di quello del pericolo di offesa a un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla norma incriminatrice della truffa; - della obiettiva esiguità del danno patrimoniale e delle ricadute sulla funzionalità del servizio (all'esterno e serale) cagionati da condotte illecite ma episodiche e occasionali; - della complessiva modesta gravità oggettiva e soggettiva della vicenda; - dell'assenza di abitualità nonostante la reiterazione delle condotte, comunque non della stessa indole e perciò inidonee a dimostrare alcuna attitudine criminosa; - del difetto di proporzionalità della soluzione reiettiva. I difensori hanno successivamente depositato "Note di replica", con cui, confutando le conclusioni del Procuratore generale, insistono per l'accoglimento del ricorso, rappresentando che dai parametri di riferimento dovrebbero essere esclusi richiami, quale "il coinvolgimento dell'uso dei mezzi dell'amministrazione", trattandosi, al contempo, tanto di un profilo del qualerisulta esclusa la valenza patrimoniale, ai fini della sussistenza del reato, fin dalla decisione di primo grado, quanto di una circostanza di fatto a-tipica rispetto agli artifici e raggiri qualificanti la tipicità del delitto di truffa. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, sebbene articolato sulla base di piurimi profili critici, motivo di ricorso, riguardante il diniego - asseritamente illegittimo e ingiustificato nel merito - di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta infondato. 2. La Corte di merito, invero, non ha affatto omesso di prendere in considerazione le ragioni astrattamente favorevoli al riconoscimento della indicata causa di non punibilità per tenuità del fatto, quali la limitata durata dell'assenza dal servizio, la speciale tenuità del modesto danno patrimoniale cagionato all'ente pubblico, l'indifferenza dei dato relativo alla pluralità e reiterazione degli episodi legati nel vincolo della continuazione. E però, con motivazione sintetica ma efficace, ha posto a fondamento del giudizio ostativo il rilievo, ritenuto esplicitamente assorbente, che l'avere utilizzato durante l'orario di servizio due autoveicoli dell'amministrazione per fini strettamente privatistici, pure esclusa l'ipotesi del peculato d'uso, aveva comunque comportato - come "conseguenze del reato" - la distrazione di uomini e mezzi della polizia municipale, che, viceversa, erano destinati dall'amministrazione di appartenenza a delicati compiti d'istituto, quali il controllo e la sicurezza serali in materia di "infortunistica stradale". La "latitanza dal servizio", oltre il bene giuridico direttamente leso dalle condotte criminose, aveva dunque messo indirettamente in pericolo il relativo interesse pubblico. Il giudice di rinvio non ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, fornendo adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. - le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando 3quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E, come lineare corollario, è pervenuto alla conclusione che la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione complessiva, non risultava affatto caratterizzata da una offensività minima. 3. Trattasi, a ben vedere, di motivato giudizio di merito, congruamente e logicamente argomentato in fatto e in diritto con riferimento agli indici di gravità oggettiva dei fatto e al grado di colpevolezza dell'agente alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., e perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della decisione impugnata. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M1-L:\ 'io \ j\ / \p, l) 'eppina [OSCURATO:PERSONA].ssa 4
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