CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 34801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Luigi GIORDANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 9 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce ha disposto la misura di prevenzione della confisca di beni intestati a Salvatore [OSCURATO:PERSONA] ed ai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] SOLFRIZZI, Ariana [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il sottoposto a misura di prevenzione ed i sopraindicati terzi interessati hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione e la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità. 3. Salvatore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOLFRIZZI, Ariana [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 10 marzo 2023, con il quale la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'appello avanzato dai ricorrenti. 4. Con l'unico motivo di ricorso, la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] SOLFRIZZI, coniuge del proposto, lamenta violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al contestato reimpiego di somme e beni di provenienza illecita. Secondo la difesa, la ricorrente ha potuto, negli anni in cui era impegnata a crescere i figli, risparmiare piccole somme di denaro investite polizze, conti correnti e libretti postali, successivamente utilizzate per esigenze ordinarie di vita e regalie in favore dei figli e solo nel 2014 veniva assunta nella trattoria gestita dalla figlia Ariana, percependo redditi da lavoro subordinato negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 che non sono mai stati reimpiegati in attività illecite o comunque sospette. L'errata ricostruzione dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] posta a fondamento della confisca comporterebbe il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con il primo motivo di impugnazione, Salvatore [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4, 10,16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. conseguente all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di confisca. Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa nei motivi di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. La motivazione sarebbe carente in ordine all'accertamento della attualità della pericolosità qualificata di Salvatore [OSCURATO:PERSONA], desunta esclusivamente dalla ritenuta persistenza di rapporti con l'ambiente mafioso, in assenza di ulteriori indicatori di pericolosità specifica. La Corte di merito avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli indicati dalla difesa (assenza di condanne successive al 2000 a fronte di una proposta di sequestro avanzata solo nell'aprile 2019, acquisti contestati realizzati nel biennio 2015/2017, confisca disposta nel 2022 nonostante dal 14 maggio 2003 non risulti essere pendente alcuna richiesta di misura di prevenzione personale, carenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, irreprensibilità della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo alla scarcerazione avvenuta nel 2000, svolgimento di regolare attività lavorativa presso il chiosco di vendita di frutti di mare gestito dalla sua famiglia di origine). 6. Con il secondo motivo di impugnazione, Salvatore MIGNOGNIA lamenta violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al contestato reimpiego di somme e beni di provenienza illecita. La documentazione in atti dimostrerebbe che, sin dal 1996, il [OSCURATO:PERSONA] era «per tradizione familiare, affermato venditore di frutti di mare» subentrando nell'attività in precedenza gestita dal padre [OSCURATO:PERSONA], senza impiego di capitali, attività commerciale che veniva in seguito gestita anche dal figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso dell'anno 2009 otteneva un finanziamento pari a 120.000,00 euro concessogli dalla società Confidi.La Corte territoriale, con motivazione apodittica ed avulsa dalla documentazione prodotta dalla difesa, ritiene sospetto che il figlio del ricorrente sia subentrato nell'attività commerciale del padre a soli venti anni, senza considerare che, nel contesto sociale di appartenenza, sarebbe del tutto usuale iniziare a svolgere attività lavorativa fin dalla giovane età. La confisca sarebbe stata disposta in violazione del principio della necessaria correlazione tra pericolosità del soggetto ed epoca di acquisizione dei beni sottoposto a vincolo, in considerazione del fatto che gli acquisiti dei beni confiscati risalirebbero a quindici anni dopo lo spirare dell'ultima misura di prevenzione personale applicata al [OSCURATO:PERSONA]. La misura di prevenzione sarebbe stata applicata senza tenere conto dei finanziamenti concessi al Salvatore [OSCURATO:PERSONA] per importi pari a 20.000,00 e 40.000,00 euro ed al figlio [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 120.000,00 euro, somma la cui restituzione non sarebbe stata comprovata nel corso del procedimento. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza posti a fondamento della decisione, unitamente alla perizia redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sarebbero inidonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per la confisca in quanto le entrate ed uscite del nucleo familiare del proposto sarebbero state conteggiate senza considerare «gli introiti aliunde derivanti, sebbene legati all'attività aziendale e personale» (vedi pag. 25 del ricorso) ed, in particolare, gli ingenti finanziamenti concessi al proposto ed al figlio [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero consentito ai [OSCURATO:PERSONA] di inserire un «effetto moltiplicatore» della produttività dell'attività commerciale di famiglia con conseguente incongruità di quanto affermato dai giudici dell'appello in ordine alla ritenuta incompatibilità tra i redditi familiari e gli acquisti oggetto di confisca. La difesa ha anche lamentato l'erroneità della perizia nella parte in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la necessità di separare le spese personali dei [OSCURATO:PERSONA] dagli introiti aziendali, senza tenere conto che si tratterebbe «di un unico flusso economico a soddisfacimento delle necessità impellenti e ai bisogni costanti di natura economica tanto più che si verifica la confusione del patrimonio, non essendo l'imprenditore individuale un soggetto distinto dalla stessa ditta» (vedi pag. 30 del ricorso). Il ricorrente ha, infine, rimarcato che la giacenza iniziale del conto corrente della trattoria intestata alla figlia ad Ariana [OSCURATO:PERSONA] era di importo superiore a 100.000 C, palese segnale della floridità dell'attività di ristorazione sulla quale transitavano somme tracciate da bancomat e, quindi, di certa ed ineluttabile provenienza. 7. Con il terzo motivo di impugnazione, Salvatore [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della sproporzione tra redditi familiari e valore dei beni sottoposti a confisca. Il mancato inserimento in bilancio dei finanziamenti concessi al proposto e dal figlio [OSCURATO:PERSONA] renderebbe del tutto inattendibile la ricostruzione operata dal perito CARPENTIERIed erroneo il rigetto da parte della Corte della richiesta difensiva di esperire una nuova consulenza contabile che tenesse conto dei finanziamenti concessi ai predetti. La decisione della Corte troverebbe fondamento -non nella relazione di perizia- ma nella risposta fornita dal perito alle domande della difesa in ordine alle modalità di calcolo degli introiti maturati dai ricorrenti, risposta peraltro che non terrebbe conto del principio della confusione dei patrimoni delle ditte individuali con quelli delle persone fisiche di riferimento con conseguente inutilizzabilità della relazione di perizia. 8. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] ed Ariana [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione degli artt. 4, 10,16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. conseguente all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di confisca e la sua individuazione come terzo destinatario di misura di prevenzione patrimoniale con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle dedotte nel primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] ed Ariana [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al contestato reimpiego di somme e beni di provenienza illecita con argomentazioni identiche a quelle dedotte nel secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con il terzo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della sproporzione tra redditi familiari e valore dei beni sottoposti a confisca con argomentazioni analoghe a quelle dedotte nel terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha aggiunto che il ricorrente si è visto notificare il sequestro dei beni dopo dieci anni di onesto lavoro nell'azienda attivata nel 2007/2009, come peraltro affermato dalla Guardia di Finanza che, all'esito di un controllo svolto nel marzo 2021, avrebbe attestato l'assenza di irregolarità nella gestione del chiosco del ricorrente. La perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto inattendibile, incongrua ed incompleta in considerazione del fatto che il perito avrebbe del tutto ignorato il finanziamento di 120.000,00 euro di cui ha beneficiato il giovane. I redditi lecitamente percepiti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, di conseguenza, congrui in quanto, a fronte di una perdita pari a 10.244,00 maturata nel periodo 2013-2017, il giovane avrebbe percepito un finanziamento pari a 120.000,00 euro e l'attività commerciale svolta sarebbe stata caratterizzata da un trend positivo negli anni susseguenti. Infine, l'azienda gestita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] andrebbe esclusa dalla confisca «stante l'elevatissima caratterizzazione personale della stessa in capo» al ricorrente (pag. 37 del ricorso). 11. Con il terzo motivo di impugnazione, Ariaria [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4, 10, 16 e 24 del d.l.gs. 159/2011 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della sproporzione tra redditi familiari e valore dei beni sottoposti a confisca con argomentazioni analoghe a quelle dedotte nel terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici dell'appello, ignorando immotivatamente i risultati degli accertamenti tecnici svolti dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], avrebbero affermato, in modo apodittico, la sussistenza di una sproporzione tra il valore dell'immobile e dell'azienda oggetto di confisca e le risorse finanziarie della ricorrente nel periodo di riferimento. Il consulente di parte, adottando una metodologia diversa da quella adoperata dal perito, ha escluso tale sproporzione, evidenziando le poste attive erroneamente non considerate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e rimarcando che la ricorrente avrebbe avviato l'omonima ditta individuale facendo ricorso «a prestiti rappresentati dai titoli cambiari ai fornitori» senza che il padre Salvatore abbia contribuito o partecipato in alcun modo a tale attività (-vedi pag. 33 del ricorso). I giudici di merito avrebbero confiscato l'immobile intestato alla ricorrente senza che il perito abbia in alcuno modo accertato il valore e le modalità dei lavori di ristrutturazione della villa confiscata. Il consulente di parte ha ritenuto di non applicare gli indici ISTAT al fine di quantificare la spesa media familiare ma di fare riferimento ai criteri indicati nella sentenza Riotti della Cassazione, in tal modo addivenendo ad una notevole riduzione della presunta sproporzione del patrimonio della ricorrente. Secondo la difesa non sarebbe condivisibile la tesi sostenuta dal perito secondo cui per le ditte individuali ogni forma di ingiustificata destinazione data al patrimonio che sia diversa rispetto ai fini dell'impresa sarebbe irregolare perché contraria ai principi economici in considerazione della particolare natura degli accertamenti patrimoniali poste a base della misura di prevenzione in esame. L'ordinanza impugnata sarebbe priva di quella pluralità di indici fattuali altamente dimostrativa della sperequazione patrimoniale e della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali della provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa necessarie per l'imposizione di una confisca di prevenzione. La motivazione sarebbe contraddittoria e lacunosa nella parte in cui i giudici di appello hanno confutato le affermazione del consulente tecnico di parte facendo leva sulla ritenuta inaffidabilità delle scritture contabili della ditta individuale della ricorrente, (in assenza di una dettagliata ricostruzione delle cessioni e degli acquisti posti in essere negli anni dalla [OSCURATO:PERSONA]), sulla assenza di titoli autorizzativi dell'attività di ristrutturazione dell'immobile a lei intestato (in assenza di una quantificazione del reale valore di tali attività) e sulla apodittica esclusione della percezione da parte dei MGNOGNA di mutui e finanziamenti (circostanza smentita dalla documentazione in atti). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] SOLFRIZZI, Ariana [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inarnmissibili in quanto avanzati per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti' l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massinnata). 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 2.1. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale della confisca dei beni intestati a Salvatore [OSCURATO:PERSONA] ed ai terzi interessati ricorrenti. 2.2. il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. Va, inoltre, sottolineato che la Corte territoriale, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dai ricorrenti, si è puntualmente confrontato con i motivi di appello con motivazioni sufficientemente approfondite e logicamente inattaccabili. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere avanzato per motivi non consentiti, è del tutto generico ed aspecifico. La ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa delle risultanze procedimentali, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli alla propria assistita senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 4. Il primo motivo di ricorso con il quale Salvatore [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'attualità della sua pericolosità è ícitu ()culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotto per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di appello.4.1. Il ricorrente, peraltro, non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova (Sez. 62 n. 23466 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319-01; Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880 - 01; Sez. 5, n. 5530 del 08/01/2019, Fileccia, Rv. 275108 - 01). 4.2. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno rimarcato che Salvatore [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto un ruolo di rilievo nell'associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione a tali condotte è stato, condannato con sentenza divenuta irrevocabile ed hanno affermato, con motivazione ineccepibile, che «ne consegue l'ammissibilità della confisca di prevenzione a prescindere dall'attualità della pericolosità di chi possiede i beni o li abbia acquistati» ex art. 18 d.l.gs. 159/2011 (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). 4.3. I giudici di appello, condividendo la decisione del Tribunale attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'attuale appartenenza di Salvatore [OSCURATO:PERSONA] alla categoria dei soggetti pericolosi ai sensi del d.lgs. 159/2011: stabile e duraturo inserimento, accertato con sentenza irrevocabile di condanna, nelle attività di un sodalizio di stampo mafioso operante nella città di Taranto con compiti di gestione di attività imprenditoriali nell'interesse della cosca di appartenenza, accertata disponibilità di ingenti somme di denaro di provenienza illecita, condanne definitive per i reati di contrabbando, detenzione di armi clandestine e ricettazione nonché assenza di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (vedi pagg. 7, 8 e 9 del provvedimento impugnato). 5. Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni confiscati, oltre a non essere consentito per i motivi indicati al paragrafo 1, è aspecifico. 5.1. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, che le attività economiche sono state avviate in «un momento immediatamente successivo al periodo di pericolosità qualificata» e che le disponibilità economic:he degli appartenenti al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto incompatibili con i redditi dichiarati «neppure sufficienti a soddisfare le necessità vitali dei suoi componenti» con conseguente dimostrazione che le ditte sottoposte a confisca sono state costituite «mediante il reimpiego di proventi illeciti» (pagg. 11, 12 e 13 del provvedimento impugnato) La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui non sono necessari specifici accertamenti in ordine alla provenienza ed effettiva disponibilità dei beni nel caso in cui il proposto ed i suoi prossimi congiunti siano privi delle risorse economiche necessarie all'acquisizione dei beni mobili o immobili sottoposti a confisca (vedi in proposito Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01; Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 19145 del 25/02/2022, Bragion, non massimata). I rapporti di parentela, affinità e convivenza costituiscono, infatti, un argomento logico utile alla dimostrazione della interposizione in situazioni indicative del carattere puramente formale dell'intestazione costituite dalle relazioni in ambito familiare e dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene. La Corte di appello si è adeguata ai predetti criteri giuridici per pervenire ad affermare la riferibilità al proposto dei beni di cui è stata disposta la confisca (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266142; Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798 - 01) ed ha, inoltre, correttamente indicato gli elementi da cui è stata desunta la riconducibilità al Salvatore [OSCURATO:PERSONA] delle attività imprenditoriali soggette a confisca in considerazione della palese incompatibilità tra i redditi dei giovani figli del predetto e le attività economiche formalmente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ed Ariana [OSCURATO:PERSONA] (vedi 16,17 e 18 del provvedimento impugnato). 6. Anche il terzo motivo di ricorso dedotto da Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e non consentito 6.1. La Corte territoriale, con motivazione articolata, approfondita, conforme alle risultanze ed ineccepibile in punto di logica, ha desunto la notevole sperequazione tra fonti di reddito e patrimonio dei ricorrenti dai risultati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dal perito del Tribunale. La motivazione ha dettagliatamente indicato le ragioni in virtù delle quali i giudici di appello hanno ritenuto corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine alla evidente sproporzione, previa ricostruzione della situa2:ione patrimoniale del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, con percorso argomentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dai ricorrenti, specificando i motivi che inducono a ritenere corrette le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il perito del Tribunale (vedi pagg. da 18 a 29 del decreto impugnato). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. 6.2. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunto il consulente della difesa che i ricorrenti hanno invocato nel ricorso„ si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.Deve esser, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l'assoluta carenza o apparenza di motivazione. 7. Infine, il primo ed il secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti in considerazione del fatto che, in tema di misure di prevenzione, il terzo interessato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura, potendo unicamente rivendicare la propria effettiva titolarità e proprietà dei beni sequestrati e l'inesistenza di relazioni di collegamento con il sottoposto a misura di prevenzione, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo -quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene sottoposto a vincolo reale (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 27722504; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 27845403). 8. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza di motivazione -nei termini delineati dalla giurisprudenza di questa Corte esposti al capo 1- sia in ordine al profilo della pericolosità che dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggetti della misura di prevenzione applicata che della congruità della disposta confisca con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati. 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa ch inammissibilità, al pa