CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserrtee le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO e 0A 0--. <>(-: _D e, 0-2Q— e. CYC treffecril—cltferreerre 77' [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 38998 del 22 settembre 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 30/01/2020, che, quale giudice del rinvio, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, aveva confermato la condanna del suddetto per il reato continuato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, contestato ai capi A) e C) dell'imputazione, e la confisca dei beni immobili oggetto del reato, mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena complessiva nei confronti dell'imputato in anni quattro e mesi dieci di reclusione. La Corte di cassazione, in tale ambito, ha dichiarato l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso con cui era eccepita l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C). Inammissibilità, che è stata fondata sul rilievo che nei gradi di merito non era stato censurato il punto della pronuncia di primo grado avente ad oggetto il riconoscimento e l'applicazione della recidiva. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con cui deduce errore di fatto consistito nel non aver considerato la Corte di cassazione che la questione non avrebbe potuto essere sollevata precedentemente, perché era stata la Corte di appello, in sede di rinvio, a ricomputare la pena inflitta a Palumbo senza fare alcun riferimento a un aumento per la recidiva. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa ha prodotto memoria, con la quale riprende le deduzioni di cui al ricorso confrontandole con la suddetta requisitoria, sottolinea che la recidiva in questo caso era stata elisa e quindi non poteva essere usata nemmeno ai fini del calcolo del termine di prescrizione, secondo l'insegnamento di Sez. U n. 2808 del 2018, e insiste per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è regolare sotto il profilo formale, ai sensi dell'art. 625-bis comma 2, cod. proc. pen. Invero, risulta proposto nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato. Ciò nondimeno è affetto da palese infondatezza e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 49n 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). 3. Tanto detto in generale, passando all'esame del ricorso straordinario di cui ci si occupa, va osservato che la Corte di cassazione nella pronuncia impugnata ha dato atto che la recidiva è stata riconosciuta e applicata nel giudizio di merito, senza deduzione di motivo di appello sul punto e senza prospettazione della questione neppure nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio (vedi p. 4 della sentenza). La sola rideterminazione della pena, in sede di rinvio, seppure intervenuta in assenza di esplicito aumento per detta aggravante, quindi, secondo detta Corte, non avrebbe potuto valere a escludere la recidiva, ormai definitivamente accertata. Si tratta in ogni caso di un ragionamento su base valutativa di natura giuridica, non di un errore di fatto. Come anche la valutazione della manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che non può ascriversi a errore di fatto determinativo della reiezione della questione. Si veda in particolare Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528, secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. 4. A tale stregua, è chiaro che non si versa in un caso definibile con il mezzo impiegato, vale a dire, il ricorso straordinario. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre un ulteriore grado di giudizio in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. 5. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d