CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso n. 9762 del ruolo generale dell’anno 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore-società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 - ricorrente - contro FASAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata – nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n.10614 del 2024, resa nel procedimento n. 2715/2017, e depositata il 19 aprile 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12 settembre 2024 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., ha depositato istanza - regolarmente notificata - per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 10614 del 2024 , resa nel procedimento n. 2715/2017, depositata il 19 /04/2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condanna va FASAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, senza disporre la distrazione delle spese in favore de ll’ avvocat o medesim o , dichiaratoseneantistatario nella memoria illustrativa . 2. La società contribuente e l ’Agenzia delle entrate non ha nno svolto attività difensiva. Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cuiagli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); - l’istanza di distrazione può essere formulata tempestivamente anche con la memoria illustrativa ex art. 378 o ex art. 380 bis.1 c.p.c. non ricorrendo l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (ex multis, Cass. 7/7/2020 n. 14098); -l'ordinanza n. 10614 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] nella memoria illustrativa, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 7, dopo le parole " spese prenotate a debito", le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatario"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l'ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 10614 del 2024 depositata il 19/04/2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 7, dopo le parole "spese prenotate a debito" le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatario". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria,