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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Je [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il giudice dell'udienza preliminare di Livorno, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di improcedibilità per intervenuto decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine massimo è di anni dodici e mesi sei che, pertanto andrà a scadere, rispettivamente, in data 28 ottobre 2027 per il delitto di cui al capo a) della rubrica e in data 25 novembre 2027 per il delitto di cui al capo b); Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale diretto alla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, può attingere elementi di valutazione anche dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché, a motivare il diniego delle stesse, è sufficiente la valutazione della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell'imputato desunta dai precedenti penali dai quali lo stesso è gravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Je [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il giudice dell'udienza preliminare di Livorno, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di improcedibilità per intervenuto decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine massimo è di anni dodici e mesi sei che, pertanto andrà a scadere, rispettivamente, in data 28 ottobre 2027 per il delitto di cui al capo a) della rubrica e in data 25 novembre 2027 per il delitto di cui al capo b); Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale diretto alla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, può attingere elementi di valutazione anche dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché, a motivare il diniego delle stesse, è sufficiente la valutazione della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell'imputato desunta dai precedenti penali dai quali lo stesso è gravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec