CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dotto, domiciliazione telematica-ricorrente-controComune di Ferentino, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3816/2025 depositatail 24/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1639/2026Numero sezionale 356/2026Numero di raccolta generale 19194/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi