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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24006/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11910/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA]Rourke e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, viaV.

Bellini, n. 24 ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 1509/19, depositata il 16 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per sentir accertare l'illegittimità della contraffazione del de- sign delle ghiere/corone montate sui modelli «Submariner», «GMT-Master» e «Yacht-Master» e la violazione del marchio verbale costituito dalla parola «GMT-Master» e del marchio di forma costituito dal sigillo di garanzia in ce- ralacca di colore rosso, nonché la commissione di atti di concorrenza sleale, in relazione all'uso dei disegni industriali e dei marchi per contraddistinguere i prodotti della collezione «[OSCURATO:PERSONA]», con l'adozione dei provve- dimenti conseguenti.

A sostegno della domanda, le attrici riferirono di essere venute a cono- scenza di un progetto promozionale e commerciale della convenuta, avente ad oggetto una collezione di bracciali identificata con il nome «[OSCURATO:PERSONA]», dichiaratamente ispirati alle predette ghiere/corone, nonché fibbie per cinture e polo contrassegnate dal marchio «MGT», anch'esse ispirate ai prodotti di esse attrici.

Aggiunsero di avere altresì appreso della partecipa- zione della convenuta alla manifestazione fieristica denominata «Baselworld», nel corso della quale gli organi di sorveglianza anticontraffazione avevano disposto la rimozione degli articoli esposti e la chiusura dell'intero stand, a causa dell'accertata imitazione delle ghiere/corone.

Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, sostenendo che le attrici avevano dato il loro benestare alla commercializzazione dei predetti prodotti, e negando comunque la contraffazione e laconcorrenza sleale; in via riconvenzionale, chiese la dichiarazione di decadenza per volgarizzazione del marchio tridimensionale costituito dal sigillo di garanzia, la dichiarazione di nullità dei disegni industriali costituiti dalle ghiere «Submariner» e «GMT- Master» e l'accertamento della commissione di atti di concorrenza sleale da parte delle attrici, con la condanna delle stesse al risarcimento dei danni.

1.1. Con sentenza del 12 gennaio 2018, il Tribunale di Torino a)rigettò ledomande di accertamento della contraffazione, della violazione del diritto d'autore e della concorrenza sleale proposte dalle attrici, b) accolse la do- manda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalla convenuta, c) inibì alle attrici la prosecuzione della condotta anticoncorrenziale, d)fissò una penale di Euro 5.000,00 per ogni violazione successivamente accertata, e) dispose la pubblicazione del dispositivo della sentenza, e f) rigettò le altre domande proposte dalla convenuta.

2. L'impugnazione proposta dalle attrici è stataparzialmente accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 16 settembre 2019 ha riget- tato l'appello incidentale proposto dalla Swift, a)accogliendo la domanda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalle attrici, b)inibendo alla convenuta la produzione, la distribuzione la commercializzazione e la pubbli- cizzazione di prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]» riproducenti le com- ponenti dei disegni protetti delle ghiere/corone degli orologi delle attrici, c) ordinando il ritiro dal mercato e la distruzione di tutti i prodotti della linea, d) fissando una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecu- zione e per ogni violazione dell'ordine, e) disponendo la pubblicazione della sentenza, e f) rigettando la domanda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalla convenuta.

Premesso che, ai fini della contraffazione dei disegni industriali, non as- sumeva un rilievo diretto la diversità dei prodotti della Swift rispetto a quelli dellaRolex, dovendosi tenere conto dell'impressione generale suscitata nello utilizzatore informato dall'aspetto complessivo del prodotto, e rilevato che il settore merceologico degli orologi muniti di ghiera risultava molto affollato, con la conseguente idoneità anche di piccole differenze a suscitare una di- versa impressione d'insieme, la Corte ha riconosciuto che i prodotti delle due parti presentavano elementi comuni, ma ha ritenuto che la differen za degli altri elementi, pur non evidente, potesse essere percepita dall'utilizzatore in- formato, avente una particolare conoscenza dei modelli e degli elementi di forma caratteristici delle ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] e un'attenzione specifica al riconoscimento degli stessi: ha quindi escluso la configurabilità della con- traffazionedei disegni, ritenendo altresì insussistenti i presupposti per la tu- tela del diritto d'autore, in ragione dell'impossibilità di attribuire agli indicati elementi delle ghiere degli orologi connotati di creatività e valore artistico.Ha escluso inoltre la contraffazione del marchio verbale «GMT-Master», rite- nendo impossibile ipotizzare unaconfondibilità con il segno «MGT», apposto sui prodotti della Swift, in assenza di altri elementi di costituenti un richiamo alle caratteristiche di componenti degli orologi [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto or- mai estranea alla materia del contendere la questione riguardante la volga- rizzazione del marchio di forma costituito dal sigillo in ceralacca e la contraf- fazione dello stesso, in quanto non validamente riproposta in sede di gra- vame.

Quanto poi alla concorrenza sleale, pur rilevando che l'appellata non aveva interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto ipotizzabile una situazione di concorrenza con le appellanti, le quali non avevano proposto appello sul punto, la Corte ha precisato che tra le parti sussisteva una comunanza di clientela, non solo perché l'oggetto so- ciale della Swift comprendeva anche la produzione, distribuzione e commer- cializzazione di orologi, ma anche perché gli altri prodotti della stessa erano rivolti ad un pubblico amante degli orologi sportivi con ghiera, erano presen- tati come complementari agli stessi, e costituivano pertanto prodotti affini.

Ha ritenuto inoltre che, ai fini dell'accertamento della confondibilità, dovesse farsi riferimento al consumatore medio, poiché l'appellata non si rivolgeva esclusivamente alla clientela delle attrici ed al settore merceologico degli oro- logi, ma ad un pubblico più ampio, interessato ad acquistare i prodotti anche per il richiamo alle caratteristiche degli orologi [OSCURATO:PERSONA], senza acquistare anche questi ultimi.

Ha ritenuto sussistenti le capacità individualizzanti delle ghiere/ corone, nonostante l'affollamento del settore merceologico in questione, avendo le stesse non solo una funzionalità tecnica necessitata, ma anche ca- ratteristiche ornamentali idonee a rendere esteticamente riconoscibili i mo- delli di orologio cui erano abbinate.

Ha rilevato che i bracciali della convenuta ne riproducevano gli elementi, differenziandosene solo per alcuni particolari percepibili da un utilizzatore informato, ma non dal consumatore medio, il quale percepisce gli elementi caratterizzanti del prodotto sulla base di una verifica superficiale, di tipo sintetico.

Ha pertanto concluso che i bracciali pro- dotti dalla Swift costituivano imitazione servile delle ghiere degli orologi Ro- lex, aggiungendo che la presenza del segno «MGT» aumentava la confondi- bilità dei prodotti, ed escludendo anche la legittimità della riproduzione dei colori e dei caratteri delle ghiere negli accessori e nei capi di vestiario della linea «[OSCURATO:PERSONA]».

La Corte ha ritenuto invece non configurabile una concorrenza sleale per scorrettezza professionale, in relazione al dedottoagganciamento parassita- rio della convenuta all'identità ed all'immagine delle attrici.

A tal fine, ha re- putato irrilevanti i fatti anteriori all'anno 2013, osservando che a seguito delle contestazioni sollevate dalle attrici la convenuta aveva apportato modifiche al catalogo ed all'impacchettamento dei bracciali, senza assumere impegni valevoli per il futuro, mentre le attrici avevano ritenuto soddisfacenti, rebus sic stantibus,le assicurazioni e le iniziative della controparte.

Pur escludendo che in tal modo le attrici avessero prestato consenso alla commercializzazione dei bracciali ( che non avevano esaminato, non essendo gli stessi all'epoca ancora in commercio) e degli altri prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]», ha ritenuto che l'attività relativa alla pubblicizzazione e commercializzazione di tali prodotti non si fosse tradotta in autonomi profili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ma rientrasse nella condotta di cui al n. 1 della predetta disposizione, costituendo lo sviluppo della stessa, in ordine alla quale le attrici si erano riservate ogni forma di tutela.

Ha aggiunto che non era stato provato un approfittamento diretto, per agganciamento da parte dell'appellata, ma un accostamento operato in sede di commercializza- zione dalla sua rete di distribuzione, ad essa non direttamente ascrivibile.

La Corte ha ritenuto infine insussistenti gli atti di concorrenza sleale ad- debitati alle attrici, econsistenti nell'invito ad astenersi dalla commercializza- zione dei prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]», rivolto dalle attrici ai propri distributori, e nei fatti verificatisi in occasione della fiera «Baselworld».

Rilevato infatti la [OSCURATO:PERSONA], laquale si serviva di un sistema di distribuzione se- lettivala cui legittimità non era in discussione, non aveva vietato la predetta commercializzazione, riguardante peraltro prodotti diversi dagli orologi, e ri- tenuto non provato che essa avesse revocato la distribuzione ad alcuno degli imprenditori che avevano scelto di commercializzare i prodotti della conve- nuta, ha ravvisato nella predetta condotta l'evidenziazione non irragionevole della ritenuta lesione di un proprio diritto, inidonea ad integrare un'ipotesi di scorrettezza professionale.

Ritenuto invece che la rimozione dei prodotti della convenuta e la rimozione del suo stand dalla fiera erano state disposte dal collegio arbitrale competente in ordine ai reclami relativi alla violazione della proprietà intellettuale, ha reputato irrilevante la circostanza che la relativa iniziativa fosse stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse rivestissero ruoli istituzionali nell'ente che gestiva la fiera.

La Corte ha infine rigettato la domanda di risarcimento dei danniproposta dalle attrici, rilevando che non erano stati forniti elementi utili ai fini della ricostruzione del pregiudizio dalle stesse subìto, ed escludendo pertanto an- che la possibilità di una liquidazione in via equitativa.

3. Avverso la predetta sentenza la Swift ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ric orrente denuncia la viola- zione degli artt. 12 e 16 della direttiva 1998/71/CE e gli artt. 19 e 96 del regolamento 2002/06/CE, sostenendo che, nel ritenere configurabile la con- correnza sleale per imitazione servile, la sentenza impugnata ha fornito un'in- terpretazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ.che svuota di contenuto la tutela attribuita dalle predette disposizioni, non avendo considerato che le stesse prevedono un'estensione della tutela prevista dalla normativa interna.

Pre- messo che i prodotti contrassegnati dal marchio «[OSCURATO:PERSONA]» ri- flettevano disegni comunitari registrati, in ordine alla cui validità le attrici non avevano sollevato alcuna questione, osserva che, in assenza di altri elementi idonei ad integrare la concorrenza sleale, l'accertata insussistenza della con- traffazione dei disegni industriali comportava l'automatica esclusione anche dell'imitazione servile, indipendentemente dalla diversità della figura di con- sumatore adottata come parametro per la relativa valutazione.

Sollecita in proposito la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, per la risoluzione della questione pregiudiziale d'interpretazione riguardante l'applicabilità dello art. 2598 n. 1 cit., in assenza dei presupposti necessari per l'accertamento della contraffazione.1.1.

Il motivo è infondato.

Com'è noto, l'ambito applicativo della tutela prevista dall'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005 per i disegni industriali si differenzia da quello della tutela prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. contro l'imitazione servile, sia per i pre- supposti che per le finalità: la prima disposizione si riferisce infatti ai disegni o modelli aventi carattere individuale, cioè idonei a suscitare un'impressione generale diversa da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello divulgato in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di registrazione, ed individua quale parametro di riferimento, ai fini della ricognizione di tale carattere, la figura dell'utilizzatore informato, corrispondente ad una figura intermedia tra la persona competente in materia, esperta e provvista di co- noscenze tecniche approfondite, ed il consumatore medio, che non è in grado di effettuare un confronto,edidentificabile quindi con un soggetto in possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verifi- care la corrispondenza di un determinato bene a quello tutelato dalla privativa (cfr.

Corte di Giustizia UE, 20/10/2011, in causa C-281/10, PepsiCo Inc. c.

UAMI; Trib.

I grado UE, Sez.

III, 15/06/2022, in causa T-380/20, [OSCURATO:PERSONA]- diatori S.r.l. c.

EUIPO; Trib.

I grado UE, Sez.

X, 10/ 11/2021, in causa T - 193/20, Eternit c.

EUIPO; Cass., Sez.

I, 15/01/2018, n. 762).

La seconda disposizione si riferisce invece alla riproduzione che cade sulle caratteristiche esteriori del prodotto che, per la loro novità ed originalità, lo diversificano rispetto ad altri consimili e ne denotano la provenienza da una determinata impresa, ed ha riferimento alla figura del consumatore medio, cioè a quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza (cfr. Cass., Sez.

I, 14/05/2020, n. 8942; 13/10/2014, n. 21588; 26/03/2004, n. 6080).

In quest'ottica, la tutela assicurata dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. si connota innanzitutto per il carattere più specificodel suo oggetto, costituito non già da qualsiasi elemento di forma del prodotto, ancorché idoneo a diversificarlo da altri dello stesso genere, ma solo da quegli elementi che, in quanto carat- teristici dei prodotti di un determinato imprenditore, ne connotano la prove- nienza; la valutazione dei predetti elementi è inoltre ancorata ad un grado di discernimento inferiore a quello richiestodall'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005 per la tutela del disegno industriale, richiedendosi, ai fini dell'esclusione della violazione, un livello di differenziazione dei prodotti tale da imporsi anche all'attenzione di una persona non dotata di particolari cognizioni tecniche o esperienza del settore.

Merita dunque conferma, anche a seguito delle modifiche introdotte dap- prima dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/71/CE, e successivamente dal d.lgs. n. 30 del 2005, che ha organicamente regolamentato la materia in esame, l'orienta- mento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disci- plina dei modelli ornamentali, che ammetteva il concorso della relativa tutela con quella prevista contro la concorrenza sleale per imitazione servile, evi- denziando la diversità dei rispettivi oggetti (cfr. Cass., Sez.

I, 27/02/2004, n. 3967; 5/06/2003, n. 8984; 22/08/1997, n. 7869).

In tal senso questa Corte si è d'altronde pronunciata recentemente anche in riferimento alla disciplina vigente, distinguendo tra il caso in cui la forma abbia carattere solo indivi- dualeda quello in cui essa sia percepibile anche dal consumatore medio , ed affermando che, mentre nella prima ipotesi il modello riceve protezione uni- camente in ragione dell'avvenuta registrazione e per la durata prevista dallo art. 37 d.lgs. n. 30 del 2005, nella seconda è ammesso il cumulo tra la tutela accordata dalla registrazione e quella operante contro gli atti di concorrenza confusoria e, segnatamente, contro l'imitazione servile: è stato infatti osser- vato che, pur in presenza della registrazione, il titolare del modello può avere interesse a far valerecumulativamente le due tutele o anche solo quella pre- vista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ., al fine di evitare che il contraffattore possa opporgli la nullità della privativa o anche solo per conseguire risultati più fa- vorevoli sotto il profilo risarcitorio, in relazione alla maggiore ampiezza della platea di consumatori potenzialmente fuorviati dall'imitazione (cfr. Cass., Sez.

I, 14/05/2020, n. 8944).

Può inoltre escludersi che il riconoscimento dell'ammissibilità di tale con- corso si risolva, come sostiene la ricorrente, in un sostanziale svuotamento di contenuto della tutela assicurata dal d.lgs. n. 30 cit. a vantaggio di quella prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ., alla cui durata tendenzialmente illimitata corrispondono, come si è detto,un ambito oggettivo ben più ristretto ed un criterio di valutazione meno rigoroso, la cui operatività può condurre al rigetto della domanda, ove le caratteristiche esteriori del prodotto, pur risultando idonee asuscitare in una persona esperta e tecnicamente competente un'im- pressione generale diversa da quella generata da altri prodotti, e quindi a giustificare la registrazione del modello, non consentano al consumatore me- dio di avvedersi della provenienza del prodotto dall'impresa dell'attore.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto per un verso della mancata contestazione della validità dei disegni industriali registrati dalla ricorrente, ed escludendo per altro verso la configurabilità di una contraffazione di quelli registrati dalle controricorrenti, in ragione della riconoscibilità delle differenze da parte di un utilizzatore in- formato, ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale per imitazione servile, in virtù della comunanza della clientela tra le [OSCURATO:PERSONA] e la Swift, delle capacità individualizzanti delle ghiere/corone prodotte e commercializzate dalle attrici e della non riconoscibilità delle differenze introdotte dalla convenuta, valutata in relazione alla capacità percettiva di un consumatore medio.

Quanto poi al denunciato contrasto di tali conclusioni con le fonti comu- nitarie, è appena il caso di richiamare l'art. 95 , par. 1, del regolamento 2002/06/CE, il quale, nel disciplinare le relazioni tra le forme di protezione da esso introdotte e quelle previste dal diritto nazionale, ribadisce espressa- menteil principio già sancito dall'art. 16 della direttiva 1998/71/CE, secondo cui la tutela da esso assicurata «lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per inven- zione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale».

La chiarezza di tali disposizioni, fugando qualsiasi dubbio in ordine alla compatibilità del cumulo delle tutele previsto dal diritto interno con la disciplina dettata dal diritto comunitario, consente di ritenere superflua la proposizione di una questione pregiudiziale d'interpretazione della direttiva e del regolamento dinanzi alla Corte di Giustizia UE.10

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 41 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere escluso la contraffazione dei disegni delle attrici, a causa dell'esistenza di ghiere altamente simili nel mercato degli orologi sportivi, ha riconosciuto efficacia individualizzante ai medesimi elementi, incorporati in orologi di imprese concorrenti.

Premesso che il riconoscimento della tutela prevista dall'art. 2598 n. 1 cit. postula per un verso che il prodotto sia composto da elementi dotati di capacità indivi- dualizzante e tali da consentire al consumatore mediamente informato di ri- collegare le particolari caratteristiche del prodotto all'azienda che lo produce o commercializza, e per altro versoche tra i soggetti coinvolti intercorra un rapporto di concorrenza, ovvero una comunanza di clientela effettiva o po- tenziale, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la con- fondibilità dei prodotti sulla base dei requisiti individuati dalla giurisprudenza interna e comunitaria, essendosi limitata a richiamare un'impressione empi- rica e generale, senza considerare che i bracciali prodotti da essa ricorrente riproducevano soltanto gli elementi comuni delle ghiere, privi di efficacia in- dividualizzante e volti a soddisfare esigenze tecnico-funzionali.

Precisato inol- tre che i prodotti posti a confronto hanno una destinazione diversa ed un impiego differente, soddisfacendo bisogni non affini ed essendo rivolti ad un pubblico diverso, aggiunge che la sentenza impugnata non ha identificato i consumatori di riferimento in base alle categorie merceologiche e non ha te- nuto conto del livello di attenzione degli stessi, avendo dato per scontata la somiglianza tra i prodotti, ed essendo in tal modo pervenuta a conclusioni contrastanti con la libertà dell'iniziativa economica privata.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'affinità dei prodotti commercializzati da essa ricorrente con quelli delle attrici, senza tenere conto dell'oggetto della controversia, limitato ai bracciali ed ai capi di abbigliamen- to, nonché delle differenze esistenti tra gli stessi e gli orologi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che, nel valutare la confondibilità dei prodotti, la Corte ter- ritoriale ha fatto riferimento alla limitata percezione del consumatore medio, contrapponendolo all'utente informato, senza tenere conto delle caratteristi- che specifiche del settore degli orologi e dei prodotti di gioielleria, caratteriz- zato da un particolare affollamento e dall'alto valore dei prodotti, e quindi da un livello di attenzione del consumatore più elevato di quello medio.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che ilmancato accertamento dell'efficacia individualiz- zante e della capacità distintiva delle caratteristiche dei prodotti messi a con- fronto si traduce nella mera apparenza e nell'oggettiva incomprensibilità della motivazione, la quale risulta inoltre contraddittoria, accogliendo la domanda di accertamento dell'imitazione servile sulla base degli stessi elementi addotti a sostegno del rigetto di quella di accertamento della contraffazione.

5. Ipredetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto concernenti l'accertamento dei presupposti necessari per la configurabilità dell'imitazione servile, sono infondati.

Come si è detto, tra la negazione della contraffazione dei disegni indu- striali registrati dalle attrici e il riconoscimento dell'imitazione servile dei pro- dotti realizzati in base agli stessi non è riscontrabile alcuna contraddizione: la prima statuizione trova infatti fondamento nell'osservazione, conforme all'in- terpretazione dianzi fornita dell'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005,che, nono- stante la presenza di elementi comuni (quali il numero, il bordo zigrinatoe la ripresa dei colori blu-oro e delle cifre in colore bianco), l'aspetto complessivo dei prodotti messi a confronto presentava differenze che, pur non risultando evidenti, escludevano la possibilità che essi suscitassero la medesima impres- sione generale, non potendo sfuggire ad un utilizzatore informato, cioè ad una persona che avesse una particolare conoscenza dei modelli e degli ele- menti di forma che caratterizzano le ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] e che prestasse un'attenzione specifica nel loro riconoscimento; la seconda statuizione trova invece giustificazione nel rilievo, a sua volta conforme all'interpretazione dello art. 2598 n. 1 cod. civ. fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che i brac- ciali prodotti dalla convenuta riproducevano caratteristiche delle ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] non necessitate dalla loro funzione e idonee a rendere ricono- scibile la provenienza degli orologi dalle attrici, differenziandosene per altri particolari che non erano percepibili dal consumatore medio.

4.1. L'apprezzamento in tal modo compiuto in ordine all'efficacia indivi- dualizzante delle ghiere ed alla confondibilità delle loro caratteristiche este- riori con quelle dei bracciali prodotti dalla ricorrente costituisce poi un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici(cfr. Cass., Sez.

I, 13/ 03/2017, n. 6382; 5/02/1979, n. 756).

Nella specie, esso non risulta scalfito dalle considerazioni svolte dalla ri- corrente, la quale, nell'evidenziare la presenza di analoghe ghiere negli oro- logi di altre imprese concorrenti, non tiene conto della precisazione compiuta dalla Corte d'appello, secondo cui, pur inun settore merceologico affollato come quello dell'orologeria, ed in particolare in quello dell'orologeria sportiva, caratterizzato dalla diffusione di manufatti con ghiera, non può escludersi la rilevanza di elementi non necessitati tecnicamente, la cuiefficacia individua- lizzante dev'essere valutata tenendo conto della ristrettezza dei margini a disposizione per innovazioni creative e per l'attenzione conseguentemente prestata ai particolari dei singoli prodotti.

Tali considerazioni, volte a porre in risalto l'originalità delle caratteristiche estetiche dei prodotti delle attrici, ri- spetto a quelle di altri prodotti dello stesso tipo presenti sul mercato, e l'ido- neità delle stesse ad imporsi all'attenzione del consumatore medio, appaiono tutt'altro che illogiche o prive di contenuto, costituendo applicazione di criteri ben noti e condivisi in materia di modelli e disegni industriali, alla stregua dei quali si afferma per un verso che in tale settore il requisito della novità dev'es- sere inteso in senso meno rigoroso rispetto a quanto accade per le invenzioni, potendo tradursi anche in innovazioni formali di modesto rilievo, per altro verso che, in un mercato caratterizzato dalla presenza di un gran numero di prodotti dello stesso genere e dalle caratteristiche standardizzate, anche lievi differenze possono rivestire carattere individualizzante, e per altro verso an- cora che la capacità percettiva da assumere come parametro ai fini della va- lutazione di confondibilità dev'essere determinata con riferimento non già ad una figura di consumatore medio astrattamente individuata e valevole per qualsiasi settore merceologico, ma al livello di attenzione ed informazione che caratterizza la categoria dei consumatori interessati allo specifico prodotto in contestazione ed al suo settore di appartenenza.

4.2. Il carattere globale della valutazione compiuta ai fini dell'accerta- mento della confondibilità si pone a sua volta perfettamente in linea con l'o- rientamento di questa Corte in tema di concorrenza sleale per imitazioneser- vile, secondo cui la comparazione tra i prodotti non richiede un esame anali- tico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sinte- tica dei medesimi nel loro complesso, nel compimento della quale occorre porsi dal punto di vista del consumatore, tenendo altresì conto della circo- stanza che quanto maggiore è l'importanza merceologica del prodotto, tanto minore risultal'incidenza, sulla scelta del consumatore, di percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anzichédi dati che richiedano un'atten- zione riflessiva, e viceversa (cfr. Cass., Sez.

I, 19/12/2008, n. 29775; 21/11/ 1998, n. 11795; 4/03/1978, n. 1085).

4.3. Quanto, infine, alla configurabilità di un rapporto di concorrenza tra le parti, correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato, oltre all'og- getto sociale della ricorrente, comprendente anche la produzione, la distribu- zione e la commercializzazione di orologi, l'affinità esistente tra questi ultimi e i manufatti della linea «[OSCURATO:PERSONA]» da essa prodotti (braccialetti, accessori e capi di vestiario), desumendola dalla destinazione degli stessi ad un pubblico di consumatori amante degli orologi sportivi con ghiera e dalla loro presentazione come complementari a questi ultimi, nonché dalla distri- buzione dei medesimi prodotti a mezzo di soggetti che commercializzano altri prodotti del settore orologeria/gioielleria.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, la comunanza di clientela, richiesta ai fini della configu- rabilità della concorrenza sleale, non è data dall'identità soggettiva degli ac- quirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il mede- simo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno:la sussistenza di tale requisito dev'essere pertanto verificata anche in una prospettiva potenziale, esaminando se l'atti- vità di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano tempo- rale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi pro- dotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal sog- getto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass., Sez.

I, 18/05/2018, n. 12364; 22/07/2009, n. 17144; Cass., Sez.

III, 22/10/2014, n. 22332).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condannala ricorrente al pagamento, in favore delle con- troricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11910/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA]Rourke e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, viaV. Bellini, n. 24 ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 1509/19, depositata il 16 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per sentir accertare l'illegittimità della contraffazione del de- sign delle ghiere/corone montate sui modelli «Submariner», «GMT-Master» e «Yacht-Master» e la violazione del marchio verbale costituito dalla parola «GMT-Master» e del marchio di forma costituito dal sigillo di garanzia in ce- ralacca di colore rosso, nonché la commissione di atti di concorrenza sleale, in relazione all'uso dei disegni industriali e dei marchi per contraddistinguere i prodotti della collezione «[OSCURATO:PERSONA]», con l'adozione dei provve- dimenti conseguenti. A sostegno della domanda, le attrici riferirono di essere venute a cono- scenza di un progetto promozionale e commerciale della convenuta, avente ad oggetto una collezione di bracciali identificata con il nome «[OSCURATO:PERSONA]», dichiaratamente ispirati alle predette ghiere/corone, nonché fibbie per cinture e polo contrassegnate dal marchio «MGT», anch'esse ispirate ai prodotti di esse attrici. Aggiunsero di avere altresì appreso della partecipa- zione della convenuta alla manifestazione fieristica denominata «Baselworld», nel corso della quale gli organi di sorveglianza anticontraffazione avevano disposto la rimozione degli articoli esposti e la chiusura dell'intero stand, a causa dell'accertata imitazione delle ghiere/corone. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, sostenendo che le attrici avevano dato il loro benestare alla commercializzazione dei predetti prodotti, e negando comunque la contraffazione e laconcorrenza sleale; in via riconvenzionale, chiese la dichiarazione di decadenza per volgarizzazione del marchio tridimensionale costituito dal sigillo di garanzia, la dichiarazione di nullità dei disegni industriali costituiti dalle ghiere «Submariner» e «GMT- Master» e l'accertamento della commissione di atti di concorrenza sleale da parte delle attrici, con la condanna delle stesse al risarcimento dei danni. 1.1. Con sentenza del 12 gennaio 2018, il Tribunale di Torino a)rigettò ledomande di accertamento della contraffazione, della violazione del diritto d'autore e della concorrenza sleale proposte dalle attrici, b) accolse la do- manda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalla convenuta, c) inibì alle attrici la prosecuzione della condotta anticoncorrenziale, d)fissò una penale di Euro 5.000,00 per ogni violazione successivamente accertata, e) dispose la pubblicazione del dispositivo della sentenza, e f) rigettò le altre domande proposte dalla convenuta. 2. L'impugnazione proposta dalle attrici è stataparzialmente accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 16 settembre 2019 ha riget- tato l'appello incidentale proposto dalla Swift, a)accogliendo la domanda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalle attrici, b)inibendo alla convenuta la produzione, la distribuzione la commercializzazione e la pubbli- cizzazione di prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]» riproducenti le com- ponenti dei disegni protetti delle ghiere/corone degli orologi delle attrici, c) ordinando il ritiro dal mercato e la distruzione di tutti i prodotti della linea, d) fissando una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecu- zione e per ogni violazione dell'ordine, e) disponendo la pubblicazione della sentenza, e f) rigettando la domanda di accertamento della concorrenza sleale proposta dalla convenuta. Premesso che, ai fini della contraffazione dei disegni industriali, non as- sumeva un rilievo diretto la diversità dei prodotti della Swift rispetto a quelli dellaRolex, dovendosi tenere conto dell'impressione generale suscitata nello utilizzatore informato dall'aspetto complessivo del prodotto, e rilevato che il settore merceologico degli orologi muniti di ghiera risultava molto affollato, con la conseguente idoneità anche di piccole differenze a suscitare una di- versa impressione d'insieme, la Corte ha riconosciuto che i prodotti delle due parti presentavano elementi comuni, ma ha ritenuto che la differen za degli altri elementi, pur non evidente, potesse essere percepita dall'utilizzatore in- formato, avente una particolare conoscenza dei modelli e degli elementi di forma caratteristici delle ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] e un'attenzione specifica al riconoscimento degli stessi: ha quindi escluso la configurabilità della con- traffazionedei disegni, ritenendo altresì insussistenti i presupposti per la tu- tela del diritto d'autore, in ragione dell'impossibilità di attribuire agli indicati elementi delle ghiere degli orologi connotati di creatività e valore artistico.Ha escluso inoltre la contraffazione del marchio verbale «GMT-Master», rite- nendo impossibile ipotizzare unaconfondibilità con il segno «MGT», apposto sui prodotti della Swift, in assenza di altri elementi di costituenti un richiamo alle caratteristiche di componenti degli orologi [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto or- mai estranea alla materia del contendere la questione riguardante la volga- rizzazione del marchio di forma costituito dal sigillo in ceralacca e la contraf- fazione dello stesso, in quanto non validamente riproposta in sede di gra- vame. Quanto poi alla concorrenza sleale, pur rilevando che l'appellata non aveva interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto ipotizzabile una situazione di concorrenza con le appellanti, le quali non avevano proposto appello sul punto, la Corte ha precisato che tra le parti sussisteva una comunanza di clientela, non solo perché l'oggetto so- ciale della Swift comprendeva anche la produzione, distribuzione e commer- cializzazione di orologi, ma anche perché gli altri prodotti della stessa erano rivolti ad un pubblico amante degli orologi sportivi con ghiera, erano presen- tati come complementari agli stessi, e costituivano pertanto prodotti affini. Ha ritenuto inoltre che, ai fini dell'accertamento della confondibilità, dovesse farsi riferimento al consumatore medio, poiché l'appellata non si rivolgeva esclusivamente alla clientela delle attrici ed al settore merceologico degli oro- logi, ma ad un pubblico più ampio, interessato ad acquistare i prodotti anche per il richiamo alle caratteristiche degli orologi [OSCURATO:PERSONA], senza acquistare anche questi ultimi. Ha ritenuto sussistenti le capacità individualizzanti delle ghiere/ corone, nonostante l'affollamento del settore merceologico in questione, avendo le stesse non solo una funzionalità tecnica necessitata, ma anche ca- ratteristiche ornamentali idonee a rendere esteticamente riconoscibili i mo- delli di orologio cui erano abbinate. Ha rilevato che i bracciali della convenuta ne riproducevano gli elementi, differenziandosene solo per alcuni particolari percepibili da un utilizzatore informato, ma non dal consumatore medio, il quale percepisce gli elementi caratterizzanti del prodotto sulla base di una verifica superficiale, di tipo sintetico. Ha pertanto concluso che i bracciali pro- dotti dalla Swift costituivano imitazione servile delle ghiere degli orologi Ro- lex, aggiungendo che la presenza del segno «MGT» aumentava la confondi- bilità dei prodotti, ed escludendo anche la legittimità della riproduzione dei colori e dei caratteri delle ghiere negli accessori e nei capi di vestiario della linea «[OSCURATO:PERSONA]». La Corte ha ritenuto invece non configurabile una concorrenza sleale per scorrettezza professionale, in relazione al dedottoagganciamento parassita- rio della convenuta all'identità ed all'immagine delle attrici. A tal fine, ha re- putato irrilevanti i fatti anteriori all'anno 2013, osservando che a seguito delle contestazioni sollevate dalle attrici la convenuta aveva apportato modifiche al catalogo ed all'impacchettamento dei bracciali, senza assumere impegni valevoli per il futuro, mentre le attrici avevano ritenuto soddisfacenti, rebus sic stantibus,le assicurazioni e le iniziative della controparte. Pur escludendo che in tal modo le attrici avessero prestato consenso alla commercializzazione dei bracciali ( che non avevano esaminato, non essendo gli stessi all'epoca ancora in commercio) e degli altri prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]», ha ritenuto che l'attività relativa alla pubblicizzazione e commercializzazione di tali prodotti non si fosse tradotta in autonomi profili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ma rientrasse nella condotta di cui al n. 1 della predetta disposizione, costituendo lo sviluppo della stessa, in ordine alla quale le attrici si erano riservate ogni forma di tutela. Ha aggiunto che non era stato provato un approfittamento diretto, per agganciamento da parte dell'appellata, ma un accostamento operato in sede di commercializza- zione dalla sua rete di distribuzione, ad essa non direttamente ascrivibile. La Corte ha ritenuto infine insussistenti gli atti di concorrenza sleale ad- debitati alle attrici, econsistenti nell'invito ad astenersi dalla commercializza- zione dei prodotti della linea «[OSCURATO:PERSONA]», rivolto dalle attrici ai propri distributori, e nei fatti verificatisi in occasione della fiera «Baselworld». Rilevato infatti la [OSCURATO:PERSONA], laquale si serviva di un sistema di distribuzione se- lettivala cui legittimità non era in discussione, non aveva vietato la predetta commercializzazione, riguardante peraltro prodotti diversi dagli orologi, e ri- tenuto non provato che essa avesse revocato la distribuzione ad alcuno degli imprenditori che avevano scelto di commercializzare i prodotti della conve- nuta, ha ravvisato nella predetta condotta l'evidenziazione non irragionevole della ritenuta lesione di un proprio diritto, inidonea ad integrare un'ipotesi di scorrettezza professionale. Ritenuto invece che la rimozione dei prodotti della convenuta e la rimozione del suo stand dalla fiera erano state disposte dal collegio arbitrale competente in ordine ai reclami relativi alla violazione della proprietà intellettuale, ha reputato irrilevante la circostanza che la relativa iniziativa fosse stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse rivestissero ruoli istituzionali nell'ente che gestiva la fiera. La Corte ha infine rigettato la domanda di risarcimento dei danniproposta dalle attrici, rilevando che non erano stati forniti elementi utili ai fini della ricostruzione del pregiudizio dalle stesse subìto, ed escludendo pertanto an- che la possibilità di una liquidazione in via equitativa. 3. Avverso la predetta sentenza la Swift ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ric orrente denuncia la viola- zione degli artt. 12 e 16 della direttiva 1998/71/CE e gli artt. 19 e 96 del regolamento 2002/06/CE, sostenendo che, nel ritenere configurabile la con- correnza sleale per imitazione servile, la sentenza impugnata ha fornito un'in- terpretazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ.che svuota di contenuto la tutela attribuita dalle predette disposizioni, non avendo considerato che le stesse prevedono un'estensione della tutela prevista dalla normativa interna. Pre- messo che i prodotti contrassegnati dal marchio «[OSCURATO:PERSONA]» ri- flettevano disegni comunitari registrati, in ordine alla cui validità le attrici non avevano sollevato alcuna questione, osserva che, in assenza di altri elementi idonei ad integrare la concorrenza sleale, l'accertata insussistenza della con- traffazione dei disegni industriali comportava l'automatica esclusione anche dell'imitazione servile, indipendentemente dalla diversità della figura di con- sumatore adottata come parametro per la relativa valutazione. Sollecita in proposito la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, per la risoluzione della questione pregiudiziale d'interpretazione riguardante l'applicabilità dello art. 2598 n. 1 cit., in assenza dei presupposti necessari per l'accertamento della contraffazione.1.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, l'ambito applicativo della tutela prevista dall'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005 per i disegni industriali si differenzia da quello della tutela prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. contro l'imitazione servile, sia per i pre- supposti che per le finalità: la prima disposizione si riferisce infatti ai disegni o modelli aventi carattere individuale, cioè idonei a suscitare un'impressione generale diversa da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello divulgato in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di registrazione, ed individua quale parametro di riferimento, ai fini della ricognizione di tale carattere, la figura dell'utilizzatore informato, corrispondente ad una figura intermedia tra la persona competente in materia, esperta e provvista di co- noscenze tecniche approfondite, ed il consumatore medio, che non è in grado di effettuare un confronto,edidentificabile quindi con un soggetto in possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verifi- care la corrispondenza di un determinato bene a quello tutelato dalla privativa (cfr. Corte di Giustizia UE, 20/10/2011, in causa C-281/10, PepsiCo Inc. c. UAMI; Trib. I grado UE, Sez. III, 15/06/2022, in causa T-380/20, [OSCURATO:PERSONA]- diatori S.r.l. c. EUIPO; Trib. I grado UE, Sez. X, 10/ 11/2021, in causa T - 193/20, Eternit c. EUIPO; Cass., Sez. I, 15/01/2018, n. 762). La seconda disposizione si riferisce invece alla riproduzione che cade sulle caratteristiche esteriori del prodotto che, per la loro novità ed originalità, lo diversificano rispetto ad altri consimili e ne denotano la provenienza da una determinata impresa, ed ha riferimento alla figura del consumatore medio, cioè a quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2020, n. 8942; 13/10/2014, n. 21588; 26/03/2004, n. 6080). In quest'ottica, la tutela assicurata dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. si connota innanzitutto per il carattere più specificodel suo oggetto, costituito non già da qualsiasi elemento di forma del prodotto, ancorché idoneo a diversificarlo da altri dello stesso genere, ma solo da quegli elementi che, in quanto carat- teristici dei prodotti di un determinato imprenditore, ne connotano la prove- nienza; la valutazione dei predetti elementi è inoltre ancorata ad un grado di discernimento inferiore a quello richiestodall'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005 per la tutela del disegno industriale, richiedendosi, ai fini dell'esclusione della violazione, un livello di differenziazione dei prodotti tale da imporsi anche all'attenzione di una persona non dotata di particolari cognizioni tecniche o esperienza del settore. Merita dunque conferma, anche a seguito delle modifiche introdotte dap- prima dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/71/CE, e successivamente dal d.lgs. n. 30 del 2005, che ha organicamente regolamentato la materia in esame, l'orienta- mento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disci- plina dei modelli ornamentali, che ammetteva il concorso della relativa tutela con quella prevista contro la concorrenza sleale per imitazione servile, evi- denziando la diversità dei rispettivi oggetti (cfr. Cass., Sez. I, 27/02/2004, n. 3967; 5/06/2003, n. 8984; 22/08/1997, n. 7869). In tal senso questa Corte si è d'altronde pronunciata recentemente anche in riferimento alla disciplina vigente, distinguendo tra il caso in cui la forma abbia carattere solo indivi- dualeda quello in cui essa sia percepibile anche dal consumatore medio , ed affermando che, mentre nella prima ipotesi il modello riceve protezione uni- camente in ragione dell'avvenuta registrazione e per la durata prevista dallo art. 37 d.lgs. n. 30 del 2005, nella seconda è ammesso il cumulo tra la tutela accordata dalla registrazione e quella operante contro gli atti di concorrenza confusoria e, segnatamente, contro l'imitazione servile: è stato infatti osser- vato che, pur in presenza della registrazione, il titolare del modello può avere interesse a far valerecumulativamente le due tutele o anche solo quella pre- vista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ., al fine di evitare che il contraffattore possa opporgli la nullità della privativa o anche solo per conseguire risultati più fa- vorevoli sotto il profilo risarcitorio, in relazione alla maggiore ampiezza della platea di consumatori potenzialmente fuorviati dall'imitazione (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2020, n. 8944). Può inoltre escludersi che il riconoscimento dell'ammissibilità di tale con- corso si risolva, come sostiene la ricorrente, in un sostanziale svuotamento di contenuto della tutela assicurata dal d.lgs. n. 30 cit. a vantaggio di quella prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ., alla cui durata tendenzialmente illimitata corrispondono, come si è detto,un ambito oggettivo ben più ristretto ed un criterio di valutazione meno rigoroso, la cui operatività può condurre al rigetto della domanda, ove le caratteristiche esteriori del prodotto, pur risultando idonee asuscitare in una persona esperta e tecnicamente competente un'im- pressione generale diversa da quella generata da altri prodotti, e quindi a giustificare la registrazione del modello, non consentano al consumatore me- dio di avvedersi della provenienza del prodotto dall'impresa dell'attore. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto per un verso della mancata contestazione della validità dei disegni industriali registrati dalla ricorrente, ed escludendo per altro verso la configurabilità di una contraffazione di quelli registrati dalle controricorrenti, in ragione della riconoscibilità delle differenze da parte di un utilizzatore in- formato, ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale per imitazione servile, in virtù della comunanza della clientela tra le [OSCURATO:PERSONA] e la Swift, delle capacità individualizzanti delle ghiere/corone prodotte e commercializzate dalle attrici e della non riconoscibilità delle differenze introdotte dalla convenuta, valutata in relazione alla capacità percettiva di un consumatore medio. Quanto poi al denunciato contrasto di tali conclusioni con le fonti comu- nitarie, è appena il caso di richiamare l'art. 95 , par. 1, del regolamento 2002/06/CE, il quale, nel disciplinare le relazioni tra le forme di protezione da esso introdotte e quelle previste dal diritto nazionale, ribadisce espressa- menteil principio già sancito dall'art. 16 della direttiva 1998/71/CE, secondo cui la tutela da esso assicurata «lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per inven- zione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale». La chiarezza di tali disposizioni, fugando qualsiasi dubbio in ordine alla compatibilità del cumulo delle tutele previsto dal diritto interno con la disciplina dettata dal diritto comunitario, consente di ritenere superflua la proposizione di una questione pregiudiziale d'interpretazione della direttiva e del regolamento dinanzi alla Corte di Giustizia UE.10 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 41 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere escluso la contraffazione dei disegni delle attrici, a causa dell'esistenza di ghiere altamente simili nel mercato degli orologi sportivi, ha riconosciuto efficacia individualizzante ai medesimi elementi, incorporati in orologi di imprese concorrenti. Premesso che il riconoscimento della tutela prevista dall'art. 2598 n. 1 cit. postula per un verso che il prodotto sia composto da elementi dotati di capacità indivi- dualizzante e tali da consentire al consumatore mediamente informato di ri- collegare le particolari caratteristiche del prodotto all'azienda che lo produce o commercializza, e per altro versoche tra i soggetti coinvolti intercorra un rapporto di concorrenza, ovvero una comunanza di clientela effettiva o po- tenziale, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la con- fondibilità dei prodotti sulla base dei requisiti individuati dalla giurisprudenza interna e comunitaria, essendosi limitata a richiamare un'impressione empi- rica e generale, senza considerare che i bracciali prodotti da essa ricorrente riproducevano soltanto gli elementi comuni delle ghiere, privi di efficacia in- dividualizzante e volti a soddisfare esigenze tecnico-funzionali. Precisato inol- tre che i prodotti posti a confronto hanno una destinazione diversa ed un impiego differente, soddisfacendo bisogni non affini ed essendo rivolti ad un pubblico diverso, aggiunge che la sentenza impugnata non ha identificato i consumatori di riferimento in base alle categorie merceologiche e non ha te- nuto conto del livello di attenzione degli stessi, avendo dato per scontata la somiglianza tra i prodotti, ed essendo in tal modo pervenuta a conclusioni contrastanti con la libertà dell'iniziativa economica privata. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'affinità dei prodotti commercializzati da essa ricorrente con quelli delle attrici, senza tenere conto dell'oggetto della controversia, limitato ai bracciali ed ai capi di abbigliamen- to, nonché delle differenze esistenti tra gli stessi e gli orologi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che, nel valutare la confondibilità dei prodotti, la Corte ter- ritoriale ha fatto riferimento alla limitata percezione del consumatore medio, contrapponendolo all'utente informato, senza tenere conto delle caratteristi- che specifiche del settore degli orologi e dei prodotti di gioielleria, caratteriz- zato da un particolare affollamento e dall'alto valore dei prodotti, e quindi da un livello di attenzione del consumatore più elevato di quello medio. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che ilmancato accertamento dell'efficacia individualiz- zante e della capacità distintiva delle caratteristiche dei prodotti messi a con- fronto si traduce nella mera apparenza e nell'oggettiva incomprensibilità della motivazione, la quale risulta inoltre contraddittoria, accogliendo la domanda di accertamento dell'imitazione servile sulla base degli stessi elementi addotti a sostegno del rigetto di quella di accertamento della contraffazione. 5. Ipredetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto concernenti l'accertamento dei presupposti necessari per la configurabilità dell'imitazione servile, sono infondati. Come si è detto, tra la negazione della contraffazione dei disegni indu- striali registrati dalle attrici e il riconoscimento dell'imitazione servile dei pro- dotti realizzati in base agli stessi non è riscontrabile alcuna contraddizione: la prima statuizione trova infatti fondamento nell'osservazione, conforme all'in- terpretazione dianzi fornita dell'art. 33 del d.lgs. n. 30 del 2005,che, nono- stante la presenza di elementi comuni (quali il numero, il bordo zigrinatoe la ripresa dei colori blu-oro e delle cifre in colore bianco), l'aspetto complessivo dei prodotti messi a confronto presentava differenze che, pur non risultando evidenti, escludevano la possibilità che essi suscitassero la medesima impres- sione generale, non potendo sfuggire ad un utilizzatore informato, cioè ad una persona che avesse una particolare conoscenza dei modelli e degli ele- menti di forma che caratterizzano le ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] e che prestasse un'attenzione specifica nel loro riconoscimento; la seconda statuizione trova invece giustificazione nel rilievo, a sua volta conforme all'interpretazione dello art. 2598 n. 1 cod. civ. fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che i brac- ciali prodotti dalla convenuta riproducevano caratteristiche delle ghiere degli orologi [OSCURATO:PERSONA] non necessitate dalla loro funzione e idonee a rendere ricono- scibile la provenienza degli orologi dalle attrici, differenziandosene per altri particolari che non erano percepibili dal consumatore medio. 4.1. L'apprezzamento in tal modo compiuto in ordine all'efficacia indivi- dualizzante delle ghiere ed alla confondibilità delle loro caratteristiche este- riori con quelle dei bracciali prodotti dalla ricorrente costituisce poi un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici(cfr. Cass., Sez. I, 13/ 03/2017, n. 6382; 5/02/1979, n. 756). Nella specie, esso non risulta scalfito dalle considerazioni svolte dalla ri- corrente, la quale, nell'evidenziare la presenza di analoghe ghiere negli oro- logi di altre imprese concorrenti, non tiene conto della precisazione compiuta dalla Corte d'appello, secondo cui, pur inun settore merceologico affollato come quello dell'orologeria, ed in particolare in quello dell'orologeria sportiva, caratterizzato dalla diffusione di manufatti con ghiera, non può escludersi la rilevanza di elementi non necessitati tecnicamente, la cuiefficacia individua- lizzante dev'essere valutata tenendo conto della ristrettezza dei margini a disposizione per innovazioni creative e per l'attenzione conseguentemente prestata ai particolari dei singoli prodotti. Tali considerazioni, volte a porre in risalto l'originalità delle caratteristiche estetiche dei prodotti delle attrici, ri- spetto a quelle di altri prodotti dello stesso tipo presenti sul mercato, e l'ido- neità delle stesse ad imporsi all'attenzione del consumatore medio, appaiono tutt'altro che illogiche o prive di contenuto, costituendo applicazione di criteri ben noti e condivisi in materia di modelli e disegni industriali, alla stregua dei quali si afferma per un verso che in tale settore il requisito della novità dev'es- sere inteso in senso meno rigoroso rispetto a quanto accade per le invenzioni, potendo tradursi anche in innovazioni formali di modesto rilievo, per altro verso che, in un mercato caratterizzato dalla presenza di un gran numero di prodotti dello stesso genere e dalle caratteristiche standardizzate, anche lievi differenze possono rivestire carattere individualizzante, e per altro verso an- cora che la capacità percettiva da assumere come parametro ai fini della va- lutazione di confondibilità dev'essere determinata con riferimento non già ad una figura di consumatore medio astrattamente individuata e valevole per qualsiasi settore merceologico, ma al livello di attenzione ed informazione che caratterizza la categoria dei consumatori interessati allo specifico prodotto in contestazione ed al suo settore di appartenenza. 4.2. Il carattere globale della valutazione compiuta ai fini dell'accerta- mento della confondibilità si pone a sua volta perfettamente in linea con l'o- rientamento di questa Corte in tema di concorrenza sleale per imitazioneser- vile, secondo cui la comparazione tra i prodotti non richiede un esame anali- tico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sinte- tica dei medesimi nel loro complesso, nel compimento della quale occorre porsi dal punto di vista del consumatore, tenendo altresì conto della circo- stanza che quanto maggiore è l'importanza merceologica del prodotto, tanto minore risultal'incidenza, sulla scelta del consumatore, di percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anzichédi dati che richiedano un'atten- zione riflessiva, e viceversa (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2008, n. 29775; 21/11/ 1998, n. 11795; 4/03/1978, n. 1085). 4.3. Quanto, infine, alla configurabilità di un rapporto di concorrenza tra le parti, correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato, oltre all'og- getto sociale della ricorrente, comprendente anche la produzione, la distribu- zione e la commercializzazione di orologi, l'affinità esistente tra questi ultimi e i manufatti della linea «[OSCURATO:PERSONA]» da essa prodotti (braccialetti, accessori e capi di vestiario), desumendola dalla destinazione degli stessi ad un pubblico di consumatori amante degli orologi sportivi con ghiera e dalla loro presentazione come complementari a questi ultimi, nonché dalla distri- buzione dei medesimi prodotti a mezzo di soggetti che commercializzano altri prodotti del settore orologeria/gioielleria. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, la comunanza di clientela, richiesta ai fini della configu- rabilità della concorrenza sleale, non è data dall'identità soggettiva degli ac- quirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il mede- simo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno:la sussistenza di tale requisito dev'essere pertanto verificata anche in una prospettiva potenziale, esaminando se l'atti- vità di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano tempo- rale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi pro- dotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal sog- getto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass., Sez. I, 18/05/2018, n. 12364; 22/07/2009, n. 17144; Cass., Sez. III, 22/10/2014, n. 22332). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condannala ricorrente al pagamento, in favore delle con- troricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre all
Sentenza Cassazione n. 24006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris