CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 21016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e genericamente formulato, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 4), là dove ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della evocata disapplicazione della recidiva reiterata, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili ed incentrati sull'apprezzamento dei numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente